Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2026

ECLI:EU:C:2026:255
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CJ0058 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 26 marzo 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Nozione di “regime di aiuti” – Ulteriori misure di attuazione – Normativa nazionale che prevede l’adozione di regimi di aiuti diretti a consentire l’acquisto di beni immobili – Attuazione di tale normativa mediante regolamenti comunali» Nella causa C‑58/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 16 gennaio 2025, pervenuta in cancelleria il 29 gennaio 2025, nel procedimento Fremoluc NV, Association de Promotion des [OSCURATO:PERSONA] et des Minorités ASBL contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Ottava Sezione), composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, C. Lycourgos (relatore), presidente della Terza Sezione, facente funzione di giudice dell’Ottava Sezione, e S. Rodin, giudice, avvocato generale: A. Biondi cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la Fremoluc NV, da P. de Bandt, J. Dewispelaere e R. [OSCURATO:PERSONA], advocaten; – per il [OSCURATO:PERSONA], da E. Cloots, T. Roes e S. Sottiaux, advocaten; – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da J.M.

Hoogveld e J. Langer, in qualità di agenti; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da A. Bouquet e L. Flynn, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE nonché dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Fremoluc NV, nonché l’Association de Promotion des [OSCURATO:PERSONA] et des Minorités ASBL, e, dall’altro, il [OSCURATO:PERSONA] (governo fiammingo, [OSCURATO:PERSONA]), in relazione a disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] (Regione fiamminga, [OSCURATO:PERSONA]), che consentono a taluni comuni di applicare condizioni particolari alla cessione di terreni o di abitazioni e che prevedono un contributo finanziario di tali comuni a favore degli acquirenti.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 1, lettere da c) a e), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] ( GU 2015, L 248, pag. 9 ), dispone quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: (…) c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti; d) “regime di aiuti”: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito; e) “aiuti individuali”: gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime». 4 L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue: «Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell’articolo 109 TFUE o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla [OSCURATO:PERSONA] [europea] dallo Stato membro interessato. [OSCURATO:PERSONA] informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica».

Diritto belga 5 Il decreet del [OSCURATO:PERSONA] over wonen in eigen streek (decreto della Regione fiamminga relativo all’abitare nella propria regione) del 23 giugno 2023 (

[OSCURATO:PERSONA]

, 4 agosto 2023, pag. 65489; in prosieguo: il «decreto WIES»), al suo articolo 2 dispone quanto segue: «Nel presente decreto, si intende per: (…) 6° comune WIES: un comune incluso nell’elenco redatto a norma dell’articolo 3, comma 1; 7° terreno WIES: la qualificazione particolare del terreno designato ai sensi dell’articolo 4, § 3, comma 3; 8° acquirente WIES: una persona quale definita all’articolo 5; 9° abitazione WIES: la qualificazione particolare dell’abitazione designata ai sensi dell’articolo 4, § 3, comma 3». 6 L’articolo 3 di tale decreto dispone quanto segue: «Il governo fiammingo stabilisce con decreto, ogni sei anni e per la prima volta nel 2023, un elenco dei comuni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto.

Il governo fiammingo redige tale elenco sulla base dei prezzi immobiliari più alti.

I comuni inclusi nell’elenco, di cui al comma 1, possono stabilire con regolamento comunale che la cessione dei beni immobili, di cui all’articolo 4, § 1, è soggetta a condizioni particolari». 7 L’art. 4 del detto decreto stabilisce quanto segue: «§

1. Nei comuni, di cui all’articolo 3, che hanno adottato un regolamento in attuazione dell’articolo 3, comma 2, possono essere applicate condizioni particolari alla cessione di terreni e abitazioni oggetto di uno dei seguenti progetti: 1 o un progetto per il quale è richiesta un’autorizzazione ambientale per la lottizzazione di terreni, che crea almeno cinque lotti destinati alla costruzione di abitazioni; 2° un progetto per il quale è richiesta un’autorizzazione ambientale per interventi urbanistici relativi a progetti di alloggi raggruppati e condomini che comprendono almeno cinque abitazioni; 3° un progetto che di per sé non soddisfa le condizioni di cui al punto 1 o o 2°, ma che, unitamente alle autorizzazioni ambientali concesse negli ultimi cinque anni prima della domanda, di cui al punto 1 o o 2°, per lottizzazioni, per la costruzione di alloggi raggruppati o condomini situati su particelle adiacenti al terreno del progetto, soddisfa effettivamente le condizioni di cui al punto 1 o o 2°. (…) (…) §

3. Il consiglio comunale del comune WIES prevede nel regolamento comunale che la giunta comunale può imporre, ai progetti di cui al paragrafo 1 che non sono esclusi in applicazione del paragrafo 2, condizioni di cessione di cui all’articolo 5 del presente decreto, per: 1 o almeno il 40% del numero di abitazioni da realizzare o di lotti destinati alla costruzione di abitazioni, diminuito della percentuale per la realizzazione di un’offerta di abitazioni popolari o di abitazioni in locazione convenzionate, per i terreni di proprietà degli enti di cui all’articolo I.3 del decreto sulle relazioni fra le amministrazioni pubbliche e i cittadini del 7 dicembre 2018; 2° almeno il 20% e al massimo il 40% del numero di abitazioni da realizzare o di lotti destinati alla costruzione di abitazioni, diminuito della percentuale per la realizzazione di un’offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale o di abitazioni in locazione convenzionati, per i terreni di proprietà di persone fisiche o giuridiche diverse da quelle di cui all’articolo I.3 del decreto di governance del 7 dicembre 2018.

Il consiglio comunale di un comune WIES stabilisce nel regolamento comunale i criteri in base ai quali la giunta comunale può decidere di imporre condizioni di cessione ai progetti di cui al presente articolo.

Tali criteri riguardano gli obiettivi del presente decreto e la capacità finanziaria del comune.

Nel regolamento comunale, il consiglio comunale del comune WIES determina la percentuale definitiva alla quale si applicano le condizioni di cessione di cui all’articolo

5. La percentuale indicata nel regolamento costituisce la percentuale minima utilizzata dal comune WIES alla quale si applicano le condizioni di cessione di cui all’articolo

5. Il richiedente l’autorizzazione ambientale, di cui al paragrafo 1, indica nella sua domanda i terreni o le abitazioni previsti per soddisfare la percentuale definitiva stabilita dal consiglio comunale del comune WIES ai sensi del comma 3.

I terreni e le abitazioni designati sono i terreni WIES e le abitazioni WIES.

Ai fini dell’applicazione del comma 4, il consiglio comunale del comune WIES può stabilire condizioni supplementari nel regolamento comunale. (…)». 8 L’articolo 5 del medesimo decreto è formulato come segue: «I terreni WIES e le abitazioni WIES possono essere ceduti solo a persone che soddisfano tutte le seguenti condizioni: 1 o per un periodo di dieci anni prima della data della cessione, la persona è iscritta ininterrottamente per almeno cinque anni nei registri dell’anagrafe (…) del comune WIES o in un comune adiacente all’interno della Regione fiamminga; 2° la persona soddisfa le condizioni relative alla proprietà immobiliare e al reddito che dimostrano una situazione meno agiata, fissate dal governo fiammingo; 3° la persona è iscritta nei registri dell’anagrafe (…) I coniugi, i conviventi legali o di fatto della persona alla quale è ceduto un terreno WIES o un’abitazione WIES, e che occuperanno congiuntamente alla stessa il terreno WIES o l’abitazione WIES, devono soddisfare anch’essi le condizioni di cui al comma 1, 2° e 3°.

Ai fini dell’applicazione del comma 1, il consiglio comunale del comune WIES può stabilire condizioni più rigorose nel regolamento comunale.

Il consiglio comunale del comune WIES può, ad esempio, limitare l’applicazione del comma 1, 1 o , alle persone che, per un periodo di dieci anni prima della data della cessione, sono state iscritte ininterrottamente per almeno cinque anni nel registro dell’anagrafe del proprio comune». 9 L’articolo 10, § 1, del decreto WIES dispone quanto segue: «Se un acquirente WIES acquista un terreno WIES o un’abitazione WIES in applicazione dell’articolo 5 e del regolamento comunale in vigore, il comune WIES fornisce un contributo finanziario a favore dell’acquirente WIES, basato sul prezzo stimato delle quote di terreno che l’acquirente WIES acquisisce in proprietà.

Tale contributo finanziario ammonta ad almeno il 50% del prezzo stimato delle quote di terreno.

Il comune WIES versa l’importo del contributo finanziario, di cui al comma 1, su un conto bloccato presso il funzionario rogante, determinato dall’acquirente WIES.

L’importo è liberato a favore del venditore dopo la stipula dell’atto e fa parte del prezzo di acquisto pagato dall’acquirente WIES. (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 10 Il 23 giugno 2023, la Regione fiamminga ha adottato il decreto WIES.

Tale decreto autorizza i comuni in cui i prezzi immobiliari sono particolarmente alti a riservare, per nove mesi, l’acquisto di determinati terreni o di determinate abitazioni ad acquirenti il cui reddito è inferiore a determinate soglie e che possono dimostrare di avere legami con il comune interessato.

Esso prevede che i comuni che decidono di applicare tali restrizioni provvedano, per conto dell’acquirente, al pagamento al venditore di una frazione del prezzo del bene. 11 Con atti introduttivi del 31 gennaio e del 1 o febbraio 2024, la Fremoluc e l’Association de Promotion des [OSCURATO:PERSONA] et des Minorités hanno proposto ricorsi diretti all’annullamento del decreto WIES dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale), che è il giudice di rinvio. 12 A sostegno di tali ricorsi esse deducono, in sostanza, motivi vertenti sulla violazione di diverse disposizioni della Costituzione belga, lette in combinato disposto, da un lato, con disposizioni di diritto dell’Unione relative alle libertà di circolazione e, dall’altro, con l’articolo 107, paragrafo 1, nonché con l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 13 In primo luogo, il giudice del rinvio ritiene che il decreto WIES debba essere parzialmente annullato in quanto incostituzionale, nella parte in cui consente ai comuni che hanno deciso di avvalersi del dispositivo da esso previsto di tener conto del periodo durante il quale un candidato acquirente era iscritto nei registri dell’anagrafe di un comune adiacente unicamente quando tale comune è situato nelle Fiandre, e non quando è situato in un’altra regione. 14 In secondo luogo, tale giudice reputa che non possa ragionevolmente sussistere alcun dubbio circa la compatibilità del decreto WIES con gli articoli 21, 45, 49, 56, e 63 TFUE, nonché con gli articoli 22 e 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( GU 2004, L 158, pag. 77 , e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35 ). 15 In terzo luogo, il giudice del rinvio ritiene di dover determinare se il progetto che ha portato all’adozione del decreto WIES avrebbe dovuto essere notificato alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, in quanto tenderebbe a istituire un regime di aiuti di Stato. 16 A tal riguardo, detto giudice s’interroga sul punto se si debba ritenere che il contributo finanziario previsto all’articolo 10 del decreto in parola conceda un vantaggio a un’impresa, in particolare tenendo conto dei criteri sanciti nella sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ), per quanto riguarda la compensazione di obblighi di servizio pubblico. 17 Tale giudice si chiede, poi, se l’entrata in vigore del decreto WIES sia sufficiente, alla luce della giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 107 e 108 TFUE, a comportare la concessione di un vantaggio economico o se si debba ritenere, al contrario, che una siffatta concessione presupponga l’adozione preliminare di misure di attuazione supplementari.

Il giudice in parola rileva, al riguardo, che, affinché un comune possa procedere al versamento previsto dal decreto di cui si tratta, il consiglio comunale deve aver adottato un regolamento comunale a tal fine.

Detto regolamento comunale deve, senza eccedere i limiti stabiliti dal menzionato decreto, fissare la percentuale di terreni o di abitazioni da riservare a un acquirente WIES e determinare i criteri in base ai quali possono essere imposte condizioni di cessione ai progetti.

Il suddetto regolamento comunale può anche rendere più rigorose le condizioni di cessione delle abitazioni e prevedere che il contributo finanziario comunale copra una frazione maggiore del prezzo del bene di cui si tratta. 18 Infine, detto giudice ritiene di dover determinare se le soglie de minimis relative alla notifica degli aiuti di Stato siano superate nel caso di specie. 19 In quarto luogo, nell’ipotesi in cui il decreto WIES dovesse essere considerato come diretto a istituire un regime di aiuti di Stato, il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità di mantenere definitivamente gli effetti di tale decreto, al fine di evitare che siano compromessi i principi del legittimo affidamento dei soggetti privati interessati o della certezza del diritto. 20 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se gli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 3, [TFUE] debbano essere interpretati nel senso che una misura come quella prevista all’articolo 10 del decreto [WIES] configura un nuovo aiuto di Stato che doveva essere notificato alla [[OSCURATO:PERSONA]]. 2) Qualora, sulla base della risposta alla prima questione pregiudiziale, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale) pervenisse alla conclusione che il citato decreto [WIES] viola gli obblighi derivanti dalle disposizioni menzionate in detta questione, se detto giudice possa mantenere definitivamente gli effetti [del citato decreto] al fine di rispettare il legittimo affidamento dei soggetti privati che hanno acquistato un terreno o un’abitazione in applicazione [di detto] decreto, nonché al fine di evitare l’incertezza del diritto che potrebbe derivare per tali persone dall’efficacia retroattiva dell’annullamento del decreto [di cui trattasi], compromettendo in particolare la loro situazione abitativa».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 21 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, e l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE debbano essere interpretati nel senso che una normativa nazionale che autorizza comuni nei quali i prezzi immobiliari sono particolarmente alti a istituire un dispositivo che prevede il versamento, ai venditori di determinati terreni o di determinate abitazioni, di una frazione del prezzo di acquisto dei terreni in discussione, per conto di un acquirente che soddisfi condizioni relative alla sua situazione sociale e al suo legame con il comune di cui trattasi, debba essere considerata come istitutiva di un regime di aiuti di Stato che deve essere notificato alla [OSCURATO:PERSONA], qualora tale normativa, da un lato, lasci a ciascun comune la scelta se istituire o meno un siffatto dispositivo e, dall’altro, gli conferisca un margine di discrezionalità nella determinazione delle condizioni di ammissibilità dei progetti nonché della frazione del prezzo dei terreni interessati posta a carico di tale dispositivo. 22 Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, alla [OSCURATO:PERSONA] sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti di Stato. 23 L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 prevede che, salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell’articolo 109 TFUE o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla [OSCURATO:PERSONA] dallo Stato membro interessato. 24 L’articolo 1, lettera c), di tale regolamento definisce la nozione di «nuovi aiuti» come «regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti». 25 A tal riguardo, in primo luogo, l’articolo 1, lettera d), di detto regolamento enuncia che debba essere considerato come un «regime di aiuti» qualsiasi «atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito». 26 Nel caso di specie, poiché una misura come quella di cui trattasi nel procedimento principale riguarda interventi finanziari comunali connessi a progetti specifici, occorre determinare come una siffatta misura debba essere qualificata alla luce della sola prima parte di tale definizione, vale a dire quella relativa alle disposizioni in base alle quali, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individualmente a imprese definite in modo generale e astratto. 27 Ai sensi della prima parte di detta definizione, la qualificazione di una misura statale come regime di aiuti presuppone che siano soddisfatte tre condizioni cumulative: in primo luogo, che sulla base di un atto possano essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese; in secondo luogo, che per la concessione di tali misure di aiuto non sia richiesta alcuna ulteriore misura di attuazione, e, in terzo luogo, che le imprese alle quali possono essere concessi gli aiuti individuali siano definite «in linea generale e astratta» (sentenze del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑337/19 P , EU:C:2021:741 , punto 60 , nonché del 6 giugno 2024, Ryanair/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/21 P , EU:C:2024:477 , punto 106 ). 28 Per quanto riguarda la seconda di tali condizioni, relativa all’assenza di ulteriori misure di attuazione, dalla giurisprudenza della Corte risulta che essa è soddisfatta quando le imprese possono beneficiare di un vantaggio costituente un aiuto individuale semplicemente in considerazione della disposizione in discussione o vedersi concedere un siffatto aiuto sulla sola base di tale disposizione. (v., in tal senso, sentenze del 4 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] , C‑362/19 P , EU:C:2021:169 , punto 69 ; del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑337/19 P , EU:C:2021:741 , punto 106 , nonché del 6 giugno 2024, Ryanair/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/21 P , EU:C:2024:477 , punti 108 e 109 ). 29 A tal riguardo, occorre ricordare che la semplice applicazione tecnica di una disposizione che prevede l’adozione di aiuti non costituisce un’«ulteriore misura di attuazione», ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589.

Una siffatta «ulteriore misura di attuazione» presuppone infatti l’esercizio, da parte dell’autorità incaricata di applicare la disposizione in discussione, di un potere discrezionale che le consenta di influire sull’importo dell’aiuto, sulle sue caratteristiche o sulle condizioni per la concessione di tale aiuto (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑337/19 P , EU:C:2021:741 , punto 105 ). 30 La questione se la concessione di un contributo finanziario, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, richieda ulteriori misure di attuazione, ai sensi della seconda condizione di cui al punto 27 della presente sentenza, deve essere valutata alla luce del fatto che la domanda di pronuncia pregiudiziale verte su una normativa nazionale che definisce un quadro generale nel quale taluni comuni possono decidere di istituire dispositivi di contributo finanziario, senza tuttavia che tale normativa istituisca essa stessa direttamente siffatti dispositivi né definisca l’insieme delle modalità della loro attuazione. 31 Più precisamente, dalla decisione di rinvio risulta, da un lato, che solo i comuni che hanno deciso di adottare un regolamento comunale che stabilisce le modalità di attuazione, nel loro territorio, del quadro generale previsto dal decreto WIES possono contribuire economicamente all’acquisto di terreni o di abitazioni situati nel medesimo, tenendo conto del fatto che tale decreto non obbliga in alcun modo i comuni ammissibili ad adottare un siffatto regolamento, lasciando loro la possibilità di non dare attuazione a detto decreto. 32 Dall’altro lato, dalle indicazioni relative al diritto belga fornite dal giudice del rinvio si evince che, al momento dell’adozione di un regolamento comunale destinato a dare attuazione al decreto WIES, il comune interessato deve precisare diversi aspetti essenziali delle norme che disciplinano, sul suo territorio, la concessione di contributi finanziari a tale titolo.

Esso deve in particolare fissare, senza superare i limiti previsti da tale decreto, la percentuale di terreni e di abitazioni rientranti nel dispositivo autorizzato da detto decreto nonché la frazione del prezzo del bene interessato che sarà presa a carico.

Il comune interessato può altresì aggiungere alle condizioni già previste dal medesimo decreto ulteriori condizioni relative alla selezione sia degli acquirenti che dei beni immobili ammissibili. 33 Alla luce della seconda condizione di cui al punto 27 della presente sentenza, occorre ritenere che una siffatta normativa conceda ai comuni interessati un potere discrezionale relativo sia al principio stesso dell’attuazione di un dispositivo di contributo finanziario sul loro rispettivo territorio, sia a elementi essenziali di tale dispositivo, in particolare le condizioni di ammissibilità delle operazioni immobiliari nonché l’entità del contributo finanziario che può essere concesso. 34 Ne consegue che una siffatta normativa non consente ai comuni interessati di concedere un contributo finanziario sulla sola base delle sue disposizioni, ma presuppone, al contrario, l’adozione da parte di tali comuni di ulteriori misure di attuazione, ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589.

Pertanto, senza che sia necessario esaminare se un contributo del genere soddisfi tutte le condizioni richieste per essere qualificato come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, occorre constatare che la normativa in discussione non può essere considerata come istitutiva di un regime di aiuti che deve essere notificato alla [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento. 35 In secondo luogo, l’articolo 1, lettera e), del medesimo regolamento definisce gli «aiuti individuali» come «gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime». 36 Orbene, dato che si evince da quanto precede che una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale permette l’eventuale concessione di un contributo finanziario solo dopo l’adozione di ulteriori misure di attuazione, essa non può, in ogni caso, essere considerata come una normativa che concede di per sé un aiuto individuale. 37 Alla luce di tutti questi elementi, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, e l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 1, lettere da c) a e), nonché con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale che autorizza comuni nei quali i prezzi immobiliari sono particolarmente alti a istituire un dispositivo che prevede il versamento, ai venditori di determinati terreni o di determinate abitazioni, di una frazione del prezzo di acquisto dei terreni in discussione, per conto di un acquirente che soddisfi condizioni relative alla sua situazione sociale e al suo legame con il comune di cui trattasi, non deve essere considerata come istitutiva di un regime di aiuti di Stato che deve essere notificato alla [OSCURATO:PERSONA], qualora tale normativa, da un lato, lasci a ciascun comune la scelta se istituire o meno un siffatto dispositivo e, dall’altro, gli conferisca un margine di discrezionalità nella determinazione delle condizioni di ammissibilità dei progetti nonché della frazione del prezzo dei terreni interessati posta a carico a titolo di tale dispositivo.

Sulla seconda questione 38 Dalla decisione di rinvio emerge che la seconda questione viene sollevata solo in caso di risposta affermativa alla prima questione.

Pertanto, alla luce della risposta negativa fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese 39 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 107, paragrafo 1, e l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 1, lettere da c) a e), e con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE], devono essere interpretati nel senso che: una normativa nazionale che autorizza comuni nei quali i prezzi immobiliari sono particolarmente alti a istituire un dispositivo che prevede il versamento, ai venditori di determinati terreni o di determinate abitazioni, di una frazione del prezzo di acquisto dei terreni in discussione, per conto di un acquirente che soddisfi condizioni relative alla sua situazione sociale e al suo legame con il comune di cui trattasi, non deve essere considerata come istitutiva di un regime di aiuti di Stato che deve essere notificato alla [OSCURATO:PERSONA] europea, qualora tale normativa, da un lato, lasci a ciascun comune la scelta se istituire o meno un siffatto dispositivo e, dall’altro, gli conferisca un margine di discrezionalità nella determinazione delle condizioni di ammissibilità dei progetti nonché della frazione del prezzo dei terreni interessati posta a carico di tale dispositivo.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0058 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 26 marzo 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Nozione di “regime di aiuti” – Ulteriori misure di attuazione – Normativa nazionale che prevede l’adozione di regimi di aiuti diretti a consentire l’acquisto di beni immobili – Attuazione di tale normativa mediante regolamenti comunali» Nella causa C‑58/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 16 gennaio 2025, pervenuta in cancelleria il 29 gennaio 2025, nel procedimento Fremoluc NV, Association de Promotion des [OSCURATO:PERSONA] et des Minorités ASBL contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Ottava Sezione), composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, C. Lycourgos (relatore), presidente della Terza Sezione, facente funzione di giudice dell’Ottava Sezione, e S. Rodin, giudice, avvocato generale: A. Biondi cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la Fremoluc NV, da P. de Bandt, J. Dewispelaere e R. [OSCURATO:PERSONA], advocaten; – per il [OSCURATO:PERSONA], da E. Cloots, T. Roes e S. Sottiaux, advocaten; – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da J.M. Hoogveld e J. Langer, in qualità di agenti; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da A. Bouquet e L. Flynn, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE nonché dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Fremoluc NV, nonché l’Association de Promotion des [OSCURATO:PERSONA] et des Minorités ASBL, e, dall’altro, il [OSCURATO:PERSONA] (governo fiammingo, [OSCURATO:PERSONA]), in relazione a disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] (Regione fiamminga, [OSCURATO:PERSONA]), che consentono a taluni comuni di applicare condizioni particolari alla cessione di terreni o di abitazioni e che prevedono un contributo finanziario di tali comuni a favore degli acquirenti. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 1, lettere da c) a e), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] ( GU 2015, L 248, pag. 9 ), dispone quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: (…) c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti; d) “regime di aiuti”: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito; e) “aiuti individuali”: gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime». 4 L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue: «Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell’articolo 109 TFUE o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla [OSCURATO:PERSONA] [europea] dallo Stato membro interessato. [OSCURATO:PERSONA] informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica». Diritto belga 5 Il decreet del [OSCURATO:PERSONA] over wonen in eigen streek (decreto della Regione fiamminga relativo all’abitare nella propria regione) del 23 giugno 2023 ( [OSCURATO:PERSONA] , 4 agosto 2023, pag. 65489; in prosieguo: il «decreto WIES»), al suo articolo 2 dispone quanto segue: «Nel presente decreto, si intende per: (…) 6° comune WIES: un comune incluso nell’elenco redatto a norma dell’articolo 3, comma 1; 7° terreno WIES: la qualificazione particolare del terreno designato ai sensi dell’articolo 4, § 3, comma 3; 8° acquirente WIES: una persona quale definita all’articolo 5; 9° abitazione WIES: la qualificazione particolare dell’abitazione designata ai sensi dell’articolo 4, § 3, comma 3». 6 L’articolo 3 di tale decreto dispone quanto segue: «Il governo fiammingo stabilisce con decreto, ogni sei anni e per la prima volta nel 2023, un elenco dei comuni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto. Il governo fiammingo redige tale elenco sulla base dei prezzi immobiliari più alti. I comuni inclusi nell’elenco, di cui al comma 1, possono stabilire con regolamento comunale che la cessione dei beni immobili, di cui all’articolo 4, § 1, è soggetta a condizioni particolari». 7 L’art. 4 del detto decreto stabilisce quanto segue: «§ 1.   Nei comuni, di cui all’articolo 3, che hanno adottato un regolamento in attuazione dell’articolo 3, comma 2, possono essere applicate condizioni particolari alla cessione di terreni e abitazioni oggetto di uno dei seguenti progetti: 1 o un progetto per il quale è richiesta un’autorizzazione ambientale per la lottizzazione di terreni, che crea almeno cinque lotti destinati alla costruzione di abitazioni; 2° un progetto per il quale è richiesta un’autorizzazione ambientale per interventi urbanistici relativi a progetti di alloggi raggruppati e condomini che comprendono almeno cinque abitazioni; 3° un progetto che di per sé non soddisfa le condizioni di cui al punto 1 o o 2°, ma che, unitamente alle autorizzazioni ambientali concesse negli ultimi cinque anni prima della domanda, di cui al punto 1 o o 2°, per lottizzazioni, per la costruzione di alloggi raggruppati o condomini situati su particelle adiacenti al terreno del progetto, soddisfa effettivamente le condizioni di cui al punto 1 o o 2°. (…) (…) § 3.   Il consiglio comunale del comune WIES prevede nel regolamento comunale che la giunta comunale può imporre, ai progetti di cui al paragrafo 1 che non sono esclusi in applicazione del paragrafo 2, condizioni di cessione di cui all’articolo 5 del presente decreto, per: 1 o almeno il 40% del numero di abitazioni da realizzare o di lotti destinati alla costruzione di abitazioni, diminuito della percentuale per la realizzazione di un’offerta di abitazioni popolari o di abitazioni in locazione convenzionate, per i terreni di proprietà degli enti di cui all’articolo I.3 del decreto sulle relazioni fra le amministrazioni pubbliche e i cittadini del 7 dicembre 2018; 2° almeno il 20% e al massimo il 40% del numero di abitazioni da realizzare o di lotti destinati alla costruzione di abitazioni, diminuito della percentuale per la realizzazione di un’offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale o di abitazioni in locazione convenzionati, per i terreni di proprietà di persone fisiche o giuridiche diverse da quelle di cui all’articolo I.3 del decreto di governance del 7 dicembre 2018. Il consiglio comunale di un comune WIES stabilisce nel regolamento comunale i criteri in base ai quali la giunta comunale può decidere di imporre condizioni di cessione ai progetti di cui al presente articolo. Tali criteri riguardano gli obiettivi del presente decreto e la capacità finanziaria del comune. Nel regolamento comunale, il consiglio comunale del comune WIES determina la percentuale definitiva alla quale si applicano le condizioni di cessione di cui all’articolo 5. La percentuale indicata nel regolamento costituisce la percentuale minima utilizzata dal comune WIES alla quale si applicano le condizioni di cessione di cui all’articolo 5. Il richiedente l’autorizzazione ambientale, di cui al paragrafo 1, indica nella sua domanda i terreni o le abitazioni previsti per soddisfare la percentuale definitiva stabilita dal consiglio comunale del comune WIES ai sensi del comma 3. I terreni e le abitazioni designati sono i terreni WIES e le abitazioni WIES. Ai fini dell’applicazione del comma 4, il consiglio comunale del comune WIES può stabilire condizioni supplementari nel regolamento comunale. (…)». 8 L’articolo 5 del medesimo decreto è formulato come segue: «I terreni WIES e le abitazioni WIES possono essere ceduti solo a persone che soddisfano tutte le seguenti condizioni: 1 o per un periodo di dieci anni prima della data della cessione, la persona è iscritta ininterrottamente per almeno cinque anni nei registri dell’anagrafe (…) del comune WIES o in un comune adiacente all’interno della Regione fiamminga; 2° la persona soddisfa le condizioni relative alla proprietà immobiliare e al reddito che dimostrano una situazione meno agiata, fissate dal governo fiammingo; 3° la persona è iscritta nei registri dell’anagrafe (…) I coniugi, i conviventi legali o di fatto della persona alla quale è ceduto un terreno WIES o un’abitazione WIES, e che occuperanno congiuntamente alla stessa il terreno WIES o l’abitazione WIES, devono soddisfare anch’essi le condizioni di cui al comma 1, 2° e 3°. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il consiglio comunale del comune WIES può stabilire condizioni più rigorose nel regolamento comunale. Il consiglio comunale del comune WIES può, ad esempio, limitare l’applicazione del comma 1, 1 o , alle persone che, per un periodo di dieci anni prima della data della cessione, sono state iscritte ininterrottamente per almeno cinque anni nel registro dell’anagrafe del proprio comune». 9 L’articolo 10, § 1, del decreto WIES dispone quanto segue: «Se un acquirente WIES acquista un terreno WIES o un’abitazione WIES in applicazione dell’articolo 5 e del regolamento comunale in vigore, il comune WIES fornisce un contributo finanziario a favore dell’acquirente WIES, basato sul prezzo stimato delle quote di terreno che l’acquirente WIES acquisisce in proprietà. Tale contributo finanziario ammonta ad almeno il 50% del prezzo stimato delle quote di terreno. Il comune WIES versa l’importo del contributo finanziario, di cui al comma 1, su un conto bloccato presso il funzionario rogante, determinato dall’acquirente WIES. L’importo è liberato a favore del venditore dopo la stipula dell’atto e fa parte del prezzo di acquisto pagato dall’acquirente WIES. (…)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 10 Il 23 giugno 2023, la Regione fiamminga ha adottato il decreto WIES. Tale decreto autorizza i comuni in cui i prezzi immobiliari sono particolarmente alti a riservare, per nove mesi, l’acquisto di determinati terreni o di determinate abitazioni ad acquirenti il cui reddito è inferiore a determinate soglie e che possono dimostrare di avere legami con il comune interessato. Esso prevede che i comuni che decidono di applicare tali restrizioni provvedano, per conto dell’acquirente, al pagamento al venditore di una frazione del prezzo del bene. 11 Con atti introduttivi del 31 gennaio e del 1 o febbraio 2024, la Fremoluc e l’Association de Promotion des [OSCURATO:PERSONA] et des Minorités hanno proposto ricorsi diretti all’annullamento del decreto WIES dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale), che è il giudice di rinvio. 12 A sostegno di tali ricorsi esse deducono, in sostanza, motivi vertenti sulla violazione di diverse disposizioni della Costituzione belga, lette in combinato disposto, da un lato, con disposizioni di diritto dell’Unione relative alle libertà di circolazione e, dall’altro, con l’articolo 107, paragrafo 1, nonché con l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 13 In primo luogo, il giudice del rinvio ritiene che il decreto WIES debba essere parzialmente annullato in quanto incostituzionale, nella parte in cui consente ai comuni che hanno deciso di avvalersi del dispositivo da esso previsto di tener conto del periodo durante il quale un candidato acquirente era iscritto nei registri dell’anagrafe di un comune adiacente unicamente quando tale comune è situato nelle Fiandre, e non quando è situato in un’altra regione. 14 In secondo luogo, tale giudice reputa che non possa ragionevolmente sussistere alcun dubbio circa la compatibilità del decreto WIES con gli articoli 21, 45, 49, 56, e 63 TFUE, nonché con gli articoli 22 e 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( GU 2004, L 158, pag. 77 , e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35 ). 15 In terzo luogo, il giudice del rinvio ritiene di dover determinare se il progetto che ha portato all’adozione del decreto WIES avrebbe dovuto essere notificato alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, in quanto tenderebbe a istituire un regime di aiuti di Stato. 16 A tal riguardo, detto giudice s’interroga sul punto se si debba ritenere che il contributo finanziario previsto all’articolo 10 del decreto in parola conceda un vantaggio a un’impresa, in particolare tenendo conto dei criteri sanciti nella sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ), per quanto riguarda la compensazione di obblighi di servizio pubblico. 17 Tale giudice si chiede, poi, se l’entrata in vigore del decreto WIES sia sufficiente, alla luce della giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 107 e 108 TFUE, a comportare la concessione di un vantaggio economico o se si debba ritenere, al contrario, che una siffatta concessione presupponga l’adozione preliminare di misure di attuazione supplementari. Il giudice in parola rileva, al riguardo, che, affinché un comune possa procedere al versamento previsto dal decreto di cui si tratta, il consiglio comunale deve aver adottato un regolamento comunale a tal fine. Detto regolamento comunale deve, senza eccedere i limiti stabiliti dal menzionato decreto, fissare la percentuale di terreni o di abitazioni da riservare a un acquirente WIES e determinare i criteri in base ai quali possono essere imposte condizioni di cessione ai progetti. Il suddetto regolamento comunale può anche rendere più rigorose le condizioni di cessione delle abitazioni e prevedere che il contributo finanziario comunale copra una frazione maggiore del prezzo del bene di cui si tratta. 18 Infine, detto giudice ritiene di dover determinare se le soglie de minimis relative alla notifica degli aiuti di Stato siano superate nel caso di specie. 19 In quarto luogo, nell’ipotesi in cui il decreto WIES dovesse essere considerato come diretto a istituire un regime di aiuti di Stato, il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità di mantenere definitivamente gli effetti di tale decreto, al fine di evitare che siano compromessi i principi del legittimo affidamento dei soggetti privati interessati o della certezza del diritto. 20 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se gli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 3, [TFUE] debbano essere interpretati nel senso che una misura come quella prevista all’articolo 10 del decreto [WIES] configura un nuovo aiuto di Stato che doveva essere notificato alla [[OSCURATO:PERSONA]]. 2) Qualora, sulla base della risposta alla prima questione pregiudiziale, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale) pervenisse alla conclusione che il citato decreto [WIES] viola gli obblighi derivanti dalle disposizioni menzionate in detta questione, se detto giudice possa mantenere definitivamente gli effetti [del citato decreto] al fine di rispettare il legittimo affidamento dei soggetti privati che hanno acquistato un terreno o un’abitazione in applicazione [di detto] decreto, nonché al fine di evitare l’incertezza del diritto che potrebbe derivare per tali persone dall’efficacia retroattiva dell’annullamento del decreto [di cui trattasi], compromettendo in particolare la loro situazione abitativa». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 21 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, e l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE debbano essere interpretati nel senso che una normativa nazionale che autorizza comuni nei quali i prezzi immobiliari sono particolarmente alti a istituire un dispositivo che prevede il versamento, ai venditori di determinati terreni o di determinate abitazioni, di una frazione del prezzo di acquisto dei terreni in discussione, per conto di un acquirente che soddisfi condizioni relative alla sua situazione sociale e al suo legame con il comune di cui trattasi, debba essere considerata come istitutiva di un regime di aiuti di Stato che deve essere notificato alla [OSCURATO:PERSONA], qualora tale normativa, da un lato, lasci a ciascun comune la scelta se istituire o meno un siffatto dispositivo e, dall’altro, gli conferisca un margine di discrezionalità nella determinazione delle condizioni di ammissibilità dei progetti nonché della frazione del prezzo dei terreni interessati posta a carico di tale dispositivo. 22 Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, alla [OSCURATO:PERSONA] sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti di Stato. 23 L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 prevede che, salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell’articolo 109 TFUE o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla [OSCURATO:PERSONA] dallo Stato membro interessato. 24 L’articolo 1, lettera c), di tale regolamento definisce la nozione di «nuovi aiuti» come «regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti». 25 A tal riguardo, in primo luogo, l’articolo 1, lettera d), di detto regolamento enuncia che debba essere considerato come un «regime di aiuti» qualsiasi «atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito». 26 Nel caso di specie, poiché una misura come quella di cui trattasi nel procedimento principale riguarda interventi finanziari comunali connessi a progetti specifici, occorre determinare come una siffatta misura debba essere qualificata alla luce della sola prima parte di tale definizione, vale a dire quella relativa alle disposizioni in base alle quali, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individualmente a imprese definite in modo generale e astratto. 27 Ai sensi della prima parte di detta definizione, la qualificazione di una misura statale come regime di aiuti presuppone che siano soddisfatte tre condizioni cumulative: in primo luogo, che sulla base di un atto possano essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese; in secondo luogo, che per la concessione di tali misure di aiuto non sia richiesta alcuna ulteriore misura di attuazione, e, in terzo luogo, che le imprese alle quali possono essere concessi gli aiuti individuali siano definite «in linea generale e astratta» (sentenze del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑337/19 P , EU:C:2021:741 , punto 60 , nonché del 6 giugno 2024, Ryanair/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/21 P , EU:C:2024:477 , punto 106 ). 28 Per quanto riguarda la seconda di tali condizioni, relativa all’assenza di ulteriori misure di attuazione, dalla giurisprudenza della Corte risulta che essa è soddisfatta quando le imprese possono beneficiare di un vantaggio costituente un aiuto individuale semplicemente in considerazione della disposizione in discussione o vedersi concedere un siffatto aiuto sulla sola base di tale disposizione. (v., in tal senso, sentenze del 4 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] , C‑362/19 P , EU:C:2021:169 , punto 69 ; del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑337/19 P , EU:C:2021:741 , punto 106 , nonché del 6 giugno 2024, Ryanair/[OSCURATO:PERSONA], C‑441/21 P , EU:C:2024:477 , punti 108 e 109 ). 29 A tal riguardo, occorre ricordare che la semplice applicazione tecnica di una disposizione che prevede l’adozione di aiuti non costituisce un’«ulteriore misura di attuazione», ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589. Una siffatta «ulteriore misura di attuazione» presuppone infatti l’esercizio, da parte dell’autorità incaricata di applicare la disposizione in discussione, di un potere discrezionale che le consenta di influire sull’importo dell’aiuto, sulle sue caratteristiche o sulle condizioni per la concessione di tale aiuto (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑337/19 P , EU:C:2021:741 , punto 105 ). 30 La questione se la concessione di un contributo finanziario, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, richieda ulteriori misure di attuazione, ai sensi della seconda condizione di cui al punto 27 della presente sentenza, deve essere valutata alla luce del fatto che la domanda di pronuncia pregiudiziale verte su una normativa nazionale che definisce un quadro generale nel quale taluni comuni possono decidere di istituire dispositivi di contributo finanziario, senza tuttavia che tale normativa istituisca essa stessa direttamente siffatti dispositivi né definisca l’insieme delle modalità della loro attuazione. 31 Più precisamente, dalla decisione di rinvio risulta, da un lato, che solo i comuni che hanno deciso di adottare un regolamento comunale che stabilisce le modalità di attuazione, nel loro territorio, del quadro generale previsto dal decreto WIES possono contribuire economicamente all’acquisto di terreni o di abitazioni situati nel medesimo, tenendo conto del fatto che tale decreto non obbliga in alcun modo i comuni ammissibili ad adottare un siffatto regolamento, lasciando loro la possibilità di non dare attuazione a detto decreto. 32 Dall’altro lato, dalle indicazioni relative al diritto belga fornite dal giudice del rinvio si evince che, al momento dell’adozione di un regolamento comunale destinato a dare attuazione al decreto WIES, il comune interessato deve precisare diversi aspetti essenziali delle norme che disciplinano, sul suo territorio, la concessione di contributi finanziari a tale titolo. Esso deve in particolare fissare, senza superare i limiti previsti da tale decreto, la percentuale di terreni e di abitazioni rientranti nel dispositivo autorizzato da detto decreto nonché la frazione del prezzo del bene interessato che sarà presa a carico. Il comune interessato può altresì aggiungere alle condizioni già previste dal medesimo decreto ulteriori condizioni relative alla selezione sia degli acquirenti che dei beni immobili ammissibili. 33 Alla luce della seconda condizione di cui al punto 27 della presente sentenza, occorre ritenere che una siffatta normativa conceda ai comuni interessati un potere discrezionale relativo sia al principio stesso dell’attuazione di un dispositivo di contributo finanziario sul loro rispettivo territorio, sia a elementi essenziali di tale dispositivo, in particolare le condizioni di ammissibilità delle operazioni immobiliari nonché l’entità del contributo finanziario che può essere concesso. 34 Ne consegue che una siffatta normativa non consente ai comuni interessati di concedere un contributo finanziario sulla sola base delle sue disposizioni, ma presuppone, al contrario, l’adozione da parte di tali comuni di ulteriori misure di attuazione, ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589. Pertanto, senza che sia necessario esaminare se un contributo del genere soddisfi tutte le condizioni richieste per essere qualificato come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, occorre constatare che la normativa in discussione non può essere considerata come istitutiva di un regime di aiuti che deve essere notificato alla [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento. 35 In secondo luogo, l’articolo 1, lettera e), del medesimo regolamento definisce gli «aiuti individuali» come «gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime». 36 Orbene, dato che si evince da quanto precede che una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale permette l’eventuale concessione di un contributo finanziario solo dopo l’adozione di ulteriori misure di attuazione, essa non può, in ogni caso, essere considerata come una normativa che concede di per sé un aiuto individuale. 37 Alla luce di tutti questi elementi, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, e l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 1, lettere da c) a e), nonché con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale che autorizza comuni nei quali i prezzi immobiliari sono particolarmente alti a istituire un dispositivo che prevede il versamento, ai venditori di determinati terreni o di determinate abitazioni, di una frazione del prezzo di acquisto dei terreni in discussione, per conto di un acquirente che soddisfi condizioni relative alla sua situazione sociale e al suo legame con il comune di cui trattasi, non deve essere considerata come istitutiva di un regime di aiuti di Stato che deve essere notificato alla [OSCURATO:PERSONA], qualora tale normativa, da un lato, lasci a ciascun comune la scelta se istituire o meno un siffatto dispositivo e, dall’altro, gli conferisca un margine di discrezionalità nella determinazione delle condizioni di ammissibilità dei progetti nonché della frazione del prezzo dei terreni interessati posta a carico a titolo di tale dispositivo. Sulla seconda questione 38 Dalla decisione di rinvio emerge che la seconda questione viene sollevata solo in caso di risposta affermativa alla prima questione. Pertanto, alla luce della risposta negativa fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione. Sulle spese 39 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 107, paragrafo 1, e l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 1, lettere da c) a e), e con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE], devono essere interpretati nel senso che: una normativa nazionale che autorizza comuni nei quali i prezzi immobiliari sono particolarmente alti a istituire un dispositivo che prevede il versamento, ai venditori di determinati terreni o di determinate abitazioni, di una frazione del prezzo di acquisto dei terreni in discussione, per conto di un acquirente che soddisfi condizioni relative alla sua situazione sociale e al suo legame con il comune di cui trattasi, non deve essere considerata come istitutiva di un regime di aiuti di Stato che deve essere notificato alla [OSCURATO:PERSONA] europea, qualora tale normativa, da un lato, lasci a ciascun comune la scelta se istituire o meno un siffatto dispositivo e, dall’altro, gli conferisca un margine di discrezionalità nella determinazione delle condizioni di ammissibilità dei progetti nonché della frazione del prezzo dei terreni interessati posta a carico di tale dispositivo. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2015/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris