CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02259/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore di fiducia e procuratore speciale del condannato Spagnolo ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ex art. 625 bis cpp, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione Prima Sezione Penale, in data 29.9.2021, di rigetto del precedente ricorso inerente la decisione della Corte d'Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del Giugno 2019, con la quale, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica, e previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, era stata riformata la pronunzia di primo grado di assoluzione per l'omicidio, di [OSCURATO:PERSONA],del quale Spagnolo sarebbe stato autore materiale, condannandolo all'ergastolo. 2. Il ricorrente - con unico articolato motivo di ricorso - dopo aver problematicamente esposto il tema della possibilità di ricorso straordinario per errore di fatto in un processo di natura indiziaria, apparentemente inconciliabile con la verifica di errori percettivi aventi efficacia diretta ed autonoma sulla decisione in presenza della regola di giudizio ex art 192 cpp, ha risolto la questione in senso positivo ed ha evidenziato due errori percettivi, che sarebbero presenti nella sentenza della Cassazione. 2.1. Il primo è individuato nell'affermazione per la quale i testi d'alibi sono stati concordemente valutati inattendibili da entrambi i Giudici di merito e nella conseguente valutazione di correttezza della scelta processuale del Giudice di appello di non rinnovare la prova testimoniale dei predetti testi. La difesa sottolinea i passi della motivazione nei quali la Cassazione aveva ribadito il concetto relativo ad un concorde giudizio espresso dai Giudici di falsità ed inattendibilità dei testi d'alibi ed illustra le ragioni per le quali il prospettato errore sarebbe decisivo, del ret2identi, data la circostanza dirimente che attraverso il testimoniale si voleva dimostrare econdo la quale )Spagnolo al momento del delitto era in Stilo, poiché l'accusa nei suoi confronti è di essere stato autore materiale dell'omicidio; ragioni poste in luce anche nella sentenza di primo grado, che aveva rimarcato l'eventuale inconciliabilità dei tempi derivanti dall'accoglimento della prova d'alibi. 2.2. Riguardo al dedotto errore percettivo la difesa evidenzia che il Giudice di primo grado aveva giudicato inaffidabili un gruppo di testi, pur negando di poter sostenere con assoluta tranquillità la loro falsità; diversamente per quanto riguarda i testi Sorgiovanni, Lioi e Cavallaro - secondo quanto riportato in impugnazione - le loro dichiarazioni non presenterebbero profili problematici riguardo al narrato. La Corte di Assise di Appello, invece, dopo aver vagliato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], si era pronunziata su tutti i restanti testi della difesa, compresi i tre citati, che avevano affermato la presenza dell'imputato in Stilo in ora prossima alla morte della vittima [OSCURATO:PERSONA], per come accertata dal CT della Procura, essendo Stilo lontana circa due ore dal luogo del commesso delitto. La Corte di appello aveva giudicato radicalmente falsa la prova testimoniale degli ulteriori testi della difesa,in considerazione del contenuto dei colloqui in carcere tra il condannato ed il figlio Ilario, nei quali era chiaro che il primo sollecitava il secondo ad invitare costoro ad affermare la sua estraneità ai fatti. Diversamente la Corte giudicante in primo grado aveva ritenuto che dai colloqui in carcere non poteva trarsi il convincimento che i due si siano adoperati per imboccare i testi riguardo al contenuto delle dichiarazioni d'alibi, sottolineando che i colloquianti erano consapevoli di essere intercettati. 3. Il secondo errore percettivo posto in luce dalla difesa è individuato nel ruolo di [OSCURATO:PERSONA], quale mediatore dell'incontro tra il condannato e la vittima predestinata, incontro che era avvenuto su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva indicato l'intermediario in Furina, essendo accertato che quest'ultimo fosse in contatto con Spagnolo proprio nel periodo di interesse. La Cassazione sarebbe incorsa in errore percettivo nel ritenere che le confidenze di Martyuk circa le rivelazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla mediazione di Furina fossero confermate dai tabulati telefonici, a tanto indotta in errore dalla motivazione della sentenza di secondo grado. In essa, infatti, si era posta in luce la presenza di più contatti intercorsi tra Furina e Spagnolo, proprio nell'arco temporale immediatamente antecedente al delitto e a ridosso dello stesso, contatti riferibili a ragioni connesse al delitto, per come sostenuto da Furina. 3.1.Sostiene la difesa che i contatti si erano verificati nel mese di Settembre 2004, in un periodo insignificante ai fini del processo e rappresenta che l'errore avrebbe carattere di decisività, attesa la natura indiziaria del processo e la mancanza di certezza dell'indizio, inerente il tema centrale della prova di responsabilità. 4.La difesa del condannato, in persona di un secondo difensore, ha depositato telematicamente sette motivi aggiunti dei quali il 4,5,6, e 7 non presentano ragioni di connessione con il motivo originario. Nei primi due motivi si sono ribadite le ragioni sulle quali è incentrata la prospettazione dell'errore di fatto quanto alla ritenuta falsità ed inattendibilità dei testi da parte di entrambe le Corti di merito, aggiungendo la difesa che da prove testimoniali e dalla consulenza tecnica del PM era emerso che il telefono di Spagnolo, poco dopo le 20 della sera dell'omicidio aveva agganciato la cella di Pazzano in agro del Comune di Stilo, riscontrando le prove di alibi. 4.1 Nel terzo motivo si sono ripercorsi gli argomenti contenuti nel ricorso originario quanto al dedotto errore circa i contatti telefonici tra Spagnolo e Furina, significativi della programmazione dell'incontro tra il condannato e la vittima. Il PG ha depositato memoria con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. A seguito di istanza per la trattazione orale è stata fissata l'udienza pubblica odierna, nel corso della quale il PG, drssa Odello, ha concluso per l'inammissibilità ed i difensori presenti, avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed Arcorace, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso straordinario è inammissibile. 1. Deve, in via di premessa, ribadirsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali.(Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 - dep. 25/06/2018, Barbato, Rv. 27319301). Per altro verso è stato puntualizzato che il ricorso straordinario per errore di fatto non può avere ad oggetto un preteso errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata con ricorso ordinario, essendo sottratto questo tipo di errore, configurabile, al più, come vizio di motivazione della sentenza. Sez. 6, n. 12893 del 13/02/2003 - dep. 20/03/2003, Barca, Rv. 22415601. 2.11 primo errore percettivo di cui si duole la difesa - meglio definito sub 2.1 e 2.2 del ritenuto in fatto - è circoscritto ai soli testi Sorgiovanni, Loi e Cavallaro, ed è relativo all'ipotizzata diversità valutativa espressa dai Giudici del merito sulla loro attendibilità mentre la Corte di cassazione, nel ritenere che i testi d'alibi sono stati concordemente valutati inattendibili da entrambi i Giudici di merito, per errore percettivo del contenutobdelle sentenze)avrebbe ignorato la divergenza ora prospettata nel ricorso ritenendo, quindi, corretta l'opzione processuale di non riascoltare i testi, in ragione della convinzione di conformità di giudizio sul punto tra i Giudici del merito, sbagliata, poichè frutto di svista. E' bene precisare, per chiarezza argomentativa, che l'atto di impugnazione si riferisce genericamente anche ad altri testi di alibi, citati come un gruppo di testi ma - come la stessa difesa riconosce chiaramente alla pagina nove del ricorso - essi sono giudicati in sostanza inaffidabili anche dalla Corte di primo grado. 2.1. Quanto alla valutazione sui testi Sorgiovanni, Loi e Cavallaro la tesi difensiva è imperniata sui brevi pezzi della motivazione resa dal primo Giudice, riportati nell'atto di ricorso (pagine 9 e 11) dalle quali si vuol desumere una pronunzia di attendibilità degli stessi ed in ogni caso una differenza di valutazione sul punto con quanto ritenuto e scritto nella pronunzia di appello. In proposito il Collegio osserva che le parole usate dal Giudice di primo grado non appaiono così nette, come intende interpretarle la difesa, essendosi affermato sul punto - secondo quanto si legge nell'impugnazione - che le dichiarazioni dei tre non pare presentino profili problematici riguardo al narrato. Inoltre, il ricorrente sottolinea nell'atto di ricorso il passaggio motivazionale in cui la Corte di primo grado ha osservato che dai colloqui in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio Ilario non si traeva che i due si fossero adoperati per imboccare i testi sul contenuto delle dichiarazioni di alibi mentre la Corte di appello aveva giudicato i dialoghi tra padre e figlio significativi di inviti a costoro ad affermare che l'imputato era estraneo ai fatti. In proposito due considerazioni si impongono.2.2.La prima è che in nessuno dei brani motivazionali delle due pronunzie di merito inseriti nell'atto di impugnazione ci si riferisce ai tre testi di cui si discute e tale genericità, in presenza di una accertata pluralità di testimoni, oltre ai tre in parola, già di per sé rende la doglianza difensiva priva di idoneità critica. La seconda considerazione è nella constatazione che - stando alla frase che la difesa intende far valere a supporto della sua deduzione - il Giudice di primo grado ha probabilmente escluso la costruzione fasulla di una prova d'alibi orchestrata tra padre e figlio ma non si è pronunziato sulla attendibilità dei tre testi, le cui dichiarazioni potrebbero essere state giudicate senza valenza probatoria ed in ogni caso non attendibili per ragioni altre e diverse dalla falsità. 2.3. Così ricostruito il percorso logico-argomentativo confezionato dai Giudici di merito appare arduo ravvisare nella sentenza impugnata l'errore percettivo dedotto dalla difesa, in quanto nella motivazione della sentenza impugnata si legge - alla pagina 17 - che la Corte di appello ha evidenziato che il primo giudice aveva già scartato l'alibi introdotto dai testi della difesa, giudicati falsi e comunque non attendibili, non essendovi motivo per rinnovare la prova testimoniale richiesta; si afferma, inoltre, che la sentenza di appello ha concordato con le valutazioni della Corte di Assise sulla genericità e sulla irrilevanza delle dichiarazioni dei testi in parola ed ha, quindi, escluso l'assoluta necessità di assumere le prove richieste, il cui contenuto era già acquisto agli atti. In definitiva risulta chiaro che i Giudici del merito forse non hanno concordato sul giudizio di falsità dei tre testimoni Sorgiovanni, Loi e Cavallaro ma ne hanno comunque concordemente giudicato la inattendibilità riguardo alla prova d'alibi offerta, e di conseguenza la Corte di appello non ha disposto la rinnovazione della relativa prova, con scelta che la Prima Sezione di questa Corte ha ritenuto corretta. In nulla è ravvisabile il dedotto errore percettivo, essendo sul punto dirimente - quello della inattendibilità delle dichiarazioni dei testi - effettivamente conformi le pronunzie di merito. Inammissibile, quindi, il motivo di ricorso nella parte in cui ha dedotto che la Corte di cassazione sarebbe caduta in errore percettivo avendo ritenuto che la prova d'alibi fosse stata stigmatizzata come falsa da entrambi i Giudici, poichè - come ora annotato - tale assunto è smentito dalla lettura della sentenza impugnata, che in definitiva ha sottolineato il comune giudizio di inattendibilità - e non di falsità - dei testi di alibi. 2.4. Deve, infine porsi, in luce che il ricorrente non ha specificamente considerato che la Corte di appello ha disposto un'ampia rinnovazione istruttoria, richiamando a testimoniare più persone - indicate alla pagina due della sentenza impugnata - tra le quali Martyuk, le cui dichiarazioni costituiscono, secondo i Giudici di appello, il punto di partenza della valutazione degli altri elementi probatori, che del resto assumono valore di riscontro rispetto alle prime. Gli esiti della rinnovazione istruttoria hanno importato, quindi, per il Giudice di appello la formulazione di un giudizio sui testi di alibi in termini di maggiore nettezza rispetto a quanto opinato dal primo Giudice, fermo restando che anche la Corte di appello li ha ritenuti poco credibili, evidenziando, allo scopo, che essi a distanza di otto anni dai fatti, hanno improvvisamente ricordato precisissimi elementi di fatto a favore dell'imputato, pur essendo vaghi nel ricordo del contesto di riferimento. 3.Per quanto attiene il dedotto secondo errore percettivo sul tema del riscontro, costituito dai tabulati telefonici ed indotto dalla motivazione della sentenza di appello iche aveva ritenuto più contatti tra Furina e Spagnolo immediatamente prima del delitto ed a ridosso dello stesso, va osservato che la doglianza è già stata posta con il terzo motivo del precedente ricorso e la Prima Sezione di questa Corte l'ha valutata inammissibile, perché priva di specificità critica e versata in fatto (3.3.2. pag 26 della sentenza impugnata), avendo reso, quindi, una valutazione, come tale inoppugnabile, che la difesa ritiene errata. 3.1. Per completezza può aggiungersi che neppure determinante appare il riscontro fornito dai tabulati,sul quale, nella prospettiva della difesa si sarebbe verificato l'errore, poiché secondo l'impianto motivazionale che emerge dalla sentenza impugnata - alle pagine 25 e 26 - la programmazione e l'incontro tra Spagnolo e la vittima [OSCURATO:PERSONA] sono ricavati dalle dichiarazioni di Martyuk, che ne aveva avuto notizia dalla vittima, e che in proposito si era confidata nell'immediatezza con i fratelli di [OSCURATO:PERSONA], che hanno confermato di aver ricevuto le rivelazioni nell'occasione. 3.2. A conforto del giudizio di mancanza di decisività del riscontro oggetto di censura si osserva che la Corte di appello ha giudicato provato l'appuntamento tra la vittima ed il suo assassino anche per ragioni di ordine logico - come emerge dagli elementi di fatto sintetizzati nella sentenza per cui è ricorso. Da essi si ricava che la vittima si era trattenuto fino alle 20,00 a casa di Martyuk ed era stato trovato morto in un luogo impervio lontano circa due ore dalla sua abituale residenza ed a lui sconosciuto, nel quale, sopratutto, non aveva motivo di recarsi; al contrario il luogo del delitto era ben noto al condannato, come è stato ricavato dal fatto che in quella zona era stato fermato in precedenza per detenzione di armi. 4.Quanto ai motivi aggiunti va ribadito che quelli dal quarto al settimo incluso non presentano ragioni di connessione con i motivi principali e, per questo sono inammissibili. I motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari. Ex multis : (Sez. 6, Sentenza n. 45075 del 02/10/2014 Ud. (dep. 30/10/2014) Rv. 260666. 4.1. I primi due motivi, che riguardano il tema dell'errore di fatto meglio illustrato sub 2.1 e 2.2 del ritenuto in fatto, sono inammissibili, essendo stati giudicati inammissibili i relativi motivi originari mentre nel primo di essi si rinvengono riferimenti a contributi del teste Alfarano, del [OSCURATO:PERSONA] ed alla relazione tecnica sui tabulati, che non hanno attinenza col prospettato errore di fatto, circoscritto alla ipotizzata divergenza tra le pronunzie dei due Giudici di merito sul giudizio di inaffidabilità dei tre testi già citati. 4.2. Il terzo motivo aggiunto, riguardante l'ipotizzato secondo errore percettivo, sintetizzato sub 3. e 3.1. del ritenuto in fatto, è inammissibile per essere inammissibile la doglianza connessa. Alla luce dei principi e delle ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed la versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed la versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 4.10.2022