CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 agosto 1972
Cassazione n. 32435/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08/1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1988 avverso la sentenza del 15/01/2021 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona impugna per cassazione la sentenza emessa il 15.1.2021 dal Tribunale di Ancona, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di Sonia e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto loro ascritto, perché estinto ex art. 162-ter cod. pen. per condotte riparatorie. La parte pubblica ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale motivato in ordine all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., contestata in fatto, trattandosi di furto di beni sottratti all'interno di un supermercato, quindi esposti alla pubblica fede, con conseguente inapplicabilità nella specie della causa estintiva di cui all'art. 162-ter cod. pen., trattandosi di reato procedibile d'ufficio. 2. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta con la quale argomenta in ordine all'infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione. 4. Il ricorso è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, il capo di imputazione in disamina non contiene alcuna contestazione in fatto dell'invocata aggravante, non potendosi desumere dalla sola circostanza indicata, e cioè dal fatto di trattarsi di beni sottratti ad un non meglio precisato "punto vendita", che gli stessi beni fossero esposti (per consuetudine o necessità) alla pubblica fede, in assenza di una specificazione fattuale sul punto, con particolare riferimento alle caratteristiche del punto vendita e alla collocazione della merce asportata. Del resto, in tema di furto è pacifico che non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (cfr. Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Rv. 281556 - 01), condizioni che nella specie non ricorrono. 5.. Consegue il rigetto del ricorso. Nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in data 8 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] e