CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36286/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 21 aprile 202t ha integralmente confermato la decisione„ appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Taranto il 29 settembre 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto illecitamente a fine di spaccio cocaina, fatto commesso il 21 marzo 2020, in conseguenza condannandolo, con la recidiva contestata ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuarnente violazione di legge e difetto di motivazione sia quanto al riconoscimento ed all'applicazione della recidiva sia quanto alla mancata concessione delle richieste attenuanti generiche. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso, infatti, è meramente reiterativo di questioni già poste con l'impugnazione di merito e già adeguatamente affrontate e risolte nella sentenza impugnata, alle pagine ultima e penultima, ove si pone in luce sia la estrema gravità, reiterazione e significatività di pericolosità sociale dei precedenti penali sia la mancanza di elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche, anzi emergendo la professionalità dell'imputato e il vasto giro di affari. Risultando, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio