CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12766/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CIANETTI, elettivamentedomiciliato in Foligno P.zza Matteotti 29, presso lo studio dell’avvocatoANGELETTI [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresentae difende,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inSPOLETO [OSCURATO:PERSONA] 19 (DOM. DIGITALE), presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lorappresenta e difende,-controricorrente –Numero registro generale 15421/2023Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 12766/2026Data pubblicazione 05/05/2026avverso il DECRETO n. 6827/2023 emesso da TRIBUNALE SPOLETO il30/06/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Spoleto rigettava l’opposizioneallo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. promossa dal fallimentoIndustrie [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il provvedimento del giudicedelegato di rigetto dell’istanza di ammissione al passivo, comunicato in data8/7/2022.2. Il Tribunale di Spoleto rigettava l’opposizione ritenendo che ladocumentazione prodotta dall’opponente non integrasse i requisiti della provacerta posta a fondamento del riconoscimento del credito. Il Tribunale ritenevainoltre che i presupposti per il riconoscimento dei crediti per indennità dioccupazione, risarcimento dei danni di pagamenti per utenze e fornitori eranofondati solo su perizie di parte. In ogni caso - evidenziava il Tribunale - vi erauna assoluta mancanza di prova circa l’an ed il quantum, senza alcun criteriooggettivo per definire i reclamati crediti nei confronti del Fallimento IsottaIl decreto, pubblicato il 30/06/2023, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. haresistito con controricorso.È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensidell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità di tuttii motivi.Il ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensidel medesimo art. 380 bis c.p.c.È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazionedegli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..Numero registro generale 15421/2023Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 12766/2026Data pubblicazione 05/05/2026Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale di Spoleto,rigettando la domanda diretta al riconoscimento del credito da occupazioneabusiva dell’immobile già locato alla resistente, aveva violato o falsamenteapplicato l’art. 1591 c.c. (che come noto prevede che il conduttore in mora arestituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto finoalla riconsegna, salvo il maggior danno), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..Aggiunge che - pur avendo esplicitamente dato atto che l’occupazione senzatitolo dell’immobile da parte della curatela [OSCURATO:PERSONA] era un fattopacifico - il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il credito fossecondizionato alla dimostrazione da parte di essa ricorrente di aver subito undanno patrimoniale ulteriore.2. Con il secondo mezzo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt.112 e 115 c.p.c. e conseguente nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360n. 4 c.p.c., non avendo il Tribunale proceduto all’ammissione delle due CTUrichieste col ricorso introduttivo (CTU sul valore locativo del bene immobileoccupato e sui costi di ordinaria e straordinaria manutenzione; e CTU sui costinecessari per la rimozione dei rifiuti esistenti in loco), senza nemmeno averdato atto della richiesta delle stesse, reiterata per tutto il corso del giudizio,né tanto meno motivando sulla loro mancata ammissione.3. Col terzo mezzo si deduce la “Violazione o falsa applicazione degli artt. 112e 115 c.p.c., e conseguente nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c.”, non avendo il Tribunale provveduto all’ammissione della prova oraletempestivamente dedotta nell’opposizione allo stato passivo, senza addurrealcuna motivazione e omettendo di dare atto della richiesta di prova orale,pur reiterata per tutto il corso del giudizio.3. Con il quarto motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 43, 52, 93, 98, 99 l. fall., per aver il Tribunale indebitamentevalorizzato quanto esposto dal giudice delegato allorché aveva motivato ilNumero registro generale 15421/2023Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 12766/2026Data pubblicazione 05/05/2026rigetto della domanda di ammissione al passivo per carenze probatorie,quando invece il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura di giudizioordinario a cognizione piena, dove le parti conservano intatte le propriefacoltà di allegazione e prova (salva l’impossibilità della mutatio libelli),facoltà che sono parzialmente compresse solo in sede di procedimento ex art.95 l. fall. (in cui il giudice può solo procedere ad atti di istruzione compatibilicon le esigenze di speditezza del procedimento), e che invece si riespandonoin sede di opposizione allo stato passivo del fallimento.3.1 Si deduce inoltre “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.), non avendo ilTribunale proceduto all’ammissione delle due CTU richieste col ricorsointroduttivo, senza aver nemmeno dato atto di tali richieste e senza alcunamotivazione”.3.2 Il ricorrente lamenta inoltre “Omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360n. 5 c.p.c.”, per aver il Tribunale a) immotivatamente escluso l’ammissionedella prova per testi tempestivamente dedotta; b) immotivatamente nontenuto conto delle buste paga depositate con l’opposizione allo stato passivoné delle mail che dimostravano la promiscuità del personale.4. I motivi sono inammissibili, esattamente per le ragioni già evidenziate nellaproposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bis c.p.c., che la Corteritiene del tutto condivisibili e che fa proprie.Il ricorso ha per oggetto il decreto di rigetto dell’opposizione al passivoriguardante, in prededuzione, un credito per canoni di locazione e indennitàda occupazione di un immobile, per costi del personale, per prestazioni eutenze, oltre che per il risarcimento del danno da presenza di rifiuti. La litecontrappone due procedure. Il rigetto è stato determinato dalla ritenutamancanza di prove sia in ordine all’an che al quantum della pretesa.Il ricorso è affidato - come sopra esposto - a quattro mezzi: (i) violazionee/o falsa applicazione dell’art 1591 c.c.; (ii) violazione o falsa applicazionedegli artt. 112 e 115 c.p.c.; (iii) violazione e/o falsa applicazione degli artt.43,52, 93, 98, 99 legge fallimentare; (iv) omesso esame di un elemento decisivo,non avendo il tribunale ammesso le invocate c.t.u. né la prova per testi, eNumero registro generale 15421/2023Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 12766/2026Data pubblicazione 05/05/2026avendo mancato di esaminare le buste paga prodotte e le mail volte adimostrare l’uso promiscuo del personale.Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente perconnessione, è inammissibile.Il tribunale ha confermato che le poste creditorie, partitamente esaminate,erano da considerare sfornite di prova. A tal fine ha precisato di svolgere lavalutazione all’esito dell’esame di tutta la documentazione prodotta.Simile valutazione, di pieno merito, è suscettibile di essere censurata solo pervizio di motivazione.Ma tale vizio, tenuto conto degli attuali limiti evinti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.(Cass. Sez. U n. 8053-14), è nella specie mal dedotto, non potendo l’omessoesame che rapportarsi a fatti storici preprocessuali. Non anche invece aelementi di prova. Il sindacato sulla valutazione degli elementi di provaintegra una censura di merito, notoriamente inammissibile in sede dilegittimità. Come pure è inammissibile la censura relativa alla mancataammissione della c.t.u. Il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso a talestrumento rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cuidecisione è, invero, incensurabile nel giudizio di legittimità; è consentitodenunciare in cassazione, oltre all'anomalia motivazionale, solo il viziospecifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo.Pertanto, il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame dielementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, ilcui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essirisultino, il “come” e il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la loro decisività (v., nel solco delle Sezioni Unite,tra le varie, Cass. Sez. 1 n. 7472-17). Un onere del genere non risultaadempiuto col rigore richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte.Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principiodella soccombenza, come in dispositivo.Numero registro generale 15421/2023Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 12766/2026Data pubblicazione 05/05/2026Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nellapresente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., che ai sensi delcomma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art.380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabileanche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale datanon era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, comenella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U,Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).La Corte stima equo fissare in € 30.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c., ed in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, anche atteso il carattere consolidato dei principigiurisprudenziali applicati e la manifesta inammissibilità del ricorso, per imotivi ampiamente esposti.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovverodichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cuiall’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favoredel controricorrente, liquidandole in complessivi € 30.000, oltre €200,00 peresborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;- condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 30.000 in favore delcontroricorrente, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c.;- condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovverodichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cuiall’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 15421/2023Numero sezionale 1754/2026Numero di raccolta generale 12766/2026Data pubblicazione 05/05/2026contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limitiin cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte diCassazione, in data 15 aprile 2026Il PresidenteCosmo Crolla