CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08027/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 18827-2021 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ESTER908 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 4086/2020 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 19/01/2021 R.G.N. 1162/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18827/2021Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8027/2026Data pubblicazione 01/04/2026Con sentenza del 19.1.2021 n. 4086, la Corte d’appello diNapoli, accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato lainsussistenza dell’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], diVicino Carmela, disposta dall’Inps e conseguentemente nondovuta la relativa richiesta di corresponsione dei contributi.La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimentodel gravame dell’Inps ha ravvisato, nella vicenda concreta, chela mancata compilazione del quadro RR da parte delprofessionista configurasse un’ipotesi di occultamento dolosodel debito, ai sensi dell’art. 2941 comma 1 n. 8 c.c., conconseguente sospensione del termine prescrizionale deicontributi pretesi, si che il credito dell’Inps, alla luce dell’obbligodi iscrizione alla gestione separata da parte del professionista,era un credito non prescritto.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione,sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inpsnon ha svolto difese scritte.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ ordinanza nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della presente decisione incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art. 2935 c.c., dell’art. 18comma 4 del d.lgs. n. 241/97, dell’art. 17 comma 1 del DPR n.435/11 e dell’art. 2 comma 30 della legge n. 335/95, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamentela Corte d’appello aveva ritenuto che la mancata compilazionedel quadro RR fosse sintomatico di un occultamento doloso,Numero registro generale 18827/2021Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8027/2026circostanza che giustificava la sospensione del termine diData pubblicazione 01/04/2026prescrizione, mentre, invece, a tutto voler concedere, lamancata compilazione del quadro RR costituiva un impedimentodi mero fatto e non certo un impedimento giuridico all’eserciziodel diritto di chiedere il credito contributivo, da parte dell’Inps.Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce laviolazione dell’art. 2 commi 25 e 26 della legge n. 335/95 edell’art. 44 comma 2 del DL n. 269/03, convertito nella legge n.326/04, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perchéerroneamente la Corte del merito aveva predicato l’obbligo diiscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] anche per i lavoratori autonomiproduttori di redditi inferiori alla soglia di cui all’art. 44 del DLn. 269/03 e per insussistenza del requisito dell’abitualità, nellosvolgimento della professione.Con la memoria ex art. 378 c.p.c., poi, la ricorrente invoca lasopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del2022 e chiede comunque che si dichiari che le sanzioni irrogatenon sono dovute.Il secondo motivo, che per priorità logica va scrutinato perprimo, è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Gli avvocati iscrittiad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attivitàlibero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno- secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedentel'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo diiscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamenteun contributo integrativo di carattere solidaristico in quantoiscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione dialcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuticomunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, inNumero registro generale 18827/2021Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8027/2026virtù del principio di universalizzazione della coperturaData pubblicazione 01/04/2026assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2,comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unicoversamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo allavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale”(Cass. nn. 24047/22, 519719, 32167/18).Pertanto, la ricorrente, essendo stata iscritta, nell’anno incontestazione all’Albo degli avvocati, era tenuta all’iscrizionealla [OSCURATO:PERSONA], in quanto pur non avendo,all’epoca, l’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale,tuttavia, aveva dichiarato nel 2010 la percezioni di redditi dinatura professionale che implicava tale obbligo di iscrizione,mentre la soglia di € 5.000,00 costituisce una fascia diesenzione solo per il lavoratori autonomi che svolgono l’attivitàoccasionalmente e che non sono iscritti in nessun albo, elencoo registro (Cass. n. 4419 del 2021).Il primo motivo che attiene al decorso della prescrizione èfondato, per le seguenti ragioni.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, non c’è unautomatismo tra mancata compilazione del quadro RR eoccultamento doloso del debito, in quanto il giudice del meritodeve esprimere un accertamento in concreto per verificare se lamancata compilazione del predetto quadro RR sia sintomaticodi una volontà di occultamento (Cass. n. 37529/21); nellaspecie, la Corte d’appello non ha svolto un effettivoaccertamento (cfr. p. 11 della sentenza impugnata), ma ha soloespresso congetture sulla mancata compilazione del quadro RR,accreditando l’erroneo assunto di un automatismo nell’attribuireNumero registro generale 18827/2021Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8027/2026de plano, la mala fede al contribuente per non aver compilato ilData pubblicazione 01/04/2026quadro RR il che è sbagliato.Tuttavia, va rilevato come la prescrizione in materiaprevidenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudicenon è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21).Al riguardo va perciò rilevato che secondo la giurisprudenza dilegittimità, “In materia previdenziale, la prescrizione deicontributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento incui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi,sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizionein questione, anche il differimento dei termini stessi, qualequello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1,D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovutiper l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che sitrovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n.10273/21).Nel caso di specie, il differimento del termine di pagamentoconcerneva tutti i contribuenti che esercitavano attivitàeconomiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settoree non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studifossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diversoregime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007,art. 1, commi 96 ss.; pertanto, l’avviso di messa in mora del4.7.16 inviato dall’Inps (vedi p. 2 dello stesso ricorso), eraintervenuto prima che il termine quinquennale fossecompletamente decorso e, quindi, il credito contributivo nonrisulta prescritto, in quanto il DPCM 12.5.2011 (pubblicato inG.U. n. 111 del 14.5.11) aveva prorogato la scadenza per ilversamento dei contributi per il 2010, al 6.7.11.Numero registro generale 18827/2021Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8027/2026In riferimento al profilo delle sanzioni, come ritenuto da questaData pubblicazione 01/04/2026Corte (Cass. n. 17970/22), sull'apparato sanzionatorio relativoai professionisti iscritti d'ufficio alla Gestione separata, la Cortecostituzionale, con la sentenza n. 104/22, ha dichiaratol'illegittimità costituzionale del D.L. n. 198 del 2011, art. 18,comma 12 conv. in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui nonprevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa diprevidenza forense per mancato raggiungimento delle soglie direddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art.22, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separatacostituita presso l'Inps, siano esonerati dal pagamento, infavore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessacontribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entratain vigore.In particolare, si è affermato che nella fattispecie in esamel'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari)'sottosoglia, prima dell'entrata in vigore della disposizione diinterpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto dispecifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare ladisposizione interpretativa al canone di ragionevolezza,deducibile dal principio di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1).Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazioneautentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibilivarianti di senso della disposizione interpretata, anche quelladisattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; maavrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelarel'affidamento che ormai era maturato in costanza di talegiurisprudenza.La reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi,essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per laNumero registro generale 18827/2021Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8027/2026mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente alData pubblicazione 01/04/2026periodo precedente l'entrata in vigore della norma diinterpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta l'esigenzadi tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione dellapossibilità per l'ente previdenziale di pretendere daiprofessionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo diiscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi,anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessaiscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata invigore della norma interpretata e quella della normainterpretativa.Posto che la sentenza della Corte Costituzionale è una sentenzadi accoglimento, nei limiti sopra indicati, ne discende che - haosservato ancora Cass.17970/22 - in base all'art. 136 Cost., incombinato disposto con la L. n. 87 del 1953, art. 30, il D.L. n.98 del 2011, art. 18, comma 12 cessa di avere efficacia dalgiorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella partein cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti allaCassa di previdenza forense per mancato raggiungimento dellesoglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del1980, art. 22 tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestioneseparata costituita presso l'Inps, siano esonerati dalpagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civiliper l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore allasua entrata in vigore.La sentenza della Corte Costituzionale cancella la normaincostituzionale dall'ordinamento giuridico con riferimento atutti i rapporti non ancora esauriti, per cui nella presentefattispecie ciò determina che la questione prospettata in ordinealla debenza ed entità delle sanzioni civili, in quanto riferiteNumero registro generale 18827/2021Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8027/2026Data pubblicazione 01/04/2026all'anno 2010 in cui la legge dichiarata incostituzionale non eraancora entrata in vigore, va decisa nel senso che nulla è dovutoper sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo diiscrizione alla Gestione separata da parte della ricorrente (cfr.Cass. n. 22883/24).In definitiva, la sentenza impugnata va cassata solo in relazioneal profilo delle sanzioni e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarandoparte ricorrente non tenuta a corrispondere all'INPS le sanzioniin relazione ai contributi oggetto di causa.Le spese dell'intero processo vanno compensate in ragione dellasopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale cui lapresente pronuncia ha dato attuazione.In considerazione dell'esito del giudizio, invece, non sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.Cassa, in parte qua, la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, dichiara parte ricorrente non tenuta a corrispondereall'INPS le sanzioni relativamente al periodo contributivooggetto di causa.Compensa le spese dell'intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.2.26Il PresidenteNumero registro generale 18827/2021Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 8027/2026Data pubblicazione 01/04/2026