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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 2024

Cassazione n. 05552/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 28 giugno 2024 il Tribunale di Pavia, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - di due decisioni concessive del beneficio della pena sospesa.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha correttamente applicato i presupposti di legge per la revoca del beneficio, con chiara e congrua motivazione, posto che ol requisito della identità di indole riguarda le sole contravvenzioni e che la seconda sospensione condizionale oggetto di revoca era stata concessa per la terza volta, senza che il giudice avesse potuto avvedersi del superamento dei limiti di cui all'art.164 comma 4 cod.proc.pen. .

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 28 giugno 2024 il Tribunale di Pavia, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - di due decisioni concessive del beneficio della pena sospesa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Ed invero, il giudice della esecuzione ha correttamente applicato i presupposti di legge per la revoca del beneficio, con chiara e congrua motivazione, posto che ol requisito della identità di indole riguarda le sole contravvenzioni e che la seconda sospensione condizionale oggetto di revoca era stata concessa per la terza volta, senza che il giudice avesse potuto avvedersi del superamento dei limiti di cui all'art.164 comma 4 cod.proc.pen. . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 05552/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris