CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 17968/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha revocato la misura delladetenzione domiciliare concessagli; ricordato che «La detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter della legge 26 luglio1975, n. 354, non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazionedelle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risultaincompatibile con la prosecuzione della misura» (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta,Rv. 263077) e che ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamentiposti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano darluogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga contodell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica,fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione» (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv.282153; Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066); ritenuto che il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione congrua ed esenteda vizi logici e giuridici ed ha valorizzato - a fondamento della revoca - la circostanza che ilcondannato aveva posto in essere una condotta di detenzione, presso la sua abitazione, diun quantitativo di sostanza stupefacente per la cessione a terzi;ricordato, invero, che allo stesso Giudice specializzato spetta di valutarediscrezionalmente l'incidenza dell'accertata violazione sulla possibilità di una proficuaprosecuzione della misura e ciò può legittimamente fare, senza necessità di un espressorichiamo allo stato di progressione nel trattamento, ove ritenga che la violazione sia di talepregnanza da non poter essere ridimensionata nella sua portata prognostica e rilevato che,nel caso in esame, il Tribunale ha qualificato l'episodio oggetto della notizia di reato intermini di «gravità», ciò che ben spiega le ragioni della decisione assunta; ritenuto che neppure può affermarsi che il Tribunale sia venuto meno al dovere divalutazione complessiva della situazione, omettendo di prendere in considerazione lo statodi salute del condannato, posto che (p. 4 del provvedimento) è stata effettuata, alla lucedegli elementi sopravvenuti, la comparazione tra le esigenze di tutela della collettività ed ilprincipio di umanità della pena, bilanciando il giudizio di maggiore pericolosità che conseguealla valutazione di inaffidabilità del condannato con quello relativo alla compatibilità delripristino della detenzione in carcere con le sue attuali condizioni di salute;ritenuto che con tali argomentazioni, non manifestamente illogiche, la difesa ha omessodi confrontarsi, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.