CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28957/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, prospettando in via subordinata la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, con riguardo alla questione posta dal quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla configurabilità della truffa quando 9inganno sia indirizzato nei confronti di un terzo che non pone in essere alcun atto dispositivo. lette la memoria e nota spese neqinteresse delle parti civili, con le quali si dà atto che, a seguito di accordo transattivo con la [OSCURATO:PERSONA], è intervenuta revoca della costituzione di parte civile nei confronti di quest'ultima, con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e BS insistono nelle loro conclusioni solo nei confronti del Garavaglia, il cui ricorso chiedono dichiararsi inammissibile o rigettarsi; b) motivi nuovi depositati nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Con sentenza del 14/09/2021 la Corte d'appello di Milano: a) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia del 12/10/2020, ha riqualificato nel reato di cui all'art. 495 cod. pen. il fatto di cui al capo B), contestato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], per essersi il primo presentato al notaio [OSCURATO:PERSONA] di Pavia, in forza di un atto apparentemente rilasciato da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] (d'ora innanzi, BS), con autenticazione apparentemente proveniente dal notaio londinese [OSCURATO:PERSONA], come procuratore speciale della BS e avere, in siffatta qualità sottoscritto, in data 23/04/2014, un atto di cessione, in favore della [OSCURATO:PERSONA], delle azioni della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d'ora innanzi, la società [OSCURATO:PERSONA]), interamente partecipata dalla BS; b) ha confermato l'affermazione di responsabilità degli imputati in relazione al reato di truffa commesso, per effetto della condotta sopra indicato, in danno della BS, sia con riguardo allo stesso non voluto effetto negoziale, sia con riferimento al prezzo della cessione (730.000,00 euro), largamente inferiore al valore della partecipazione (almeno 3.000.000,00 euro); c) ha rimodulato, in termini migliorativi per gli imputati, la pena inflitta; d) ha confermato la condanna generica degli imputati al risarcimento dei danni in favore di BS e della società [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Garavaglia. 3.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 337, comma 3, cod. proc. pen., rilevando che gli allegati alla querela non recano traccia del potere di rappresentanza in giudizio in capo al director di BS, né con riguardo allo Shilling, che aveva sottoscritto la querela, né con riferimento al suo successore, il sig. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il quale era avvenuta la costituzione di parte civile. Si osserva, in particolare: a) che gli allegati alla querela, pur indicando i più disparati poteri gestori del director, non menzionavano la facoltà di proporre azioni o di rappresentare in giudizio la BS, che, in quanto mera società prestanome, è priva della legittimazione a disporre del bene gestito, che rimane in capo al titolare effettivo; b) che, peraltro, ciò comportava che nessun pregiudizio era derivato a BS dall'atto in esame, in quanto la diminuzione patrimoniale poteva riguardare soltanto il beneficiai owner, ossia, dal 2005 al maggio 2015, la medesima [OSCURATO:PERSONA], compagna del Garavaglia; c) che unico soggetto legittimato a costituirsi parte civile era [OSCURATO:PERSONA], fratello della ricorrente. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta mancata assunzione di prova decisiva e si denuncia l'illegittimità dell'ordinanza ammissiva delle prove del 08/10/2018, per aver ritenuto superflua la lista testimoniale depositata dalla difesa. Secondo l'atto di impugnazione, la Corte d'appello, nella stessa erronea prospettiva che aveva condotto a ritenere superflua la prova testimoniale, aveva trascurato di considerare la documentazione destinata a sopperire a siffatta carenza istruttoria, dimostrando che era stata la ricorrente ad essere stata spogliata dei suoi beni ad opera di terzi (i liquidatori della [OSCURATO:PERSONA], sig. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e gli amministratori della società [OSCURATO:PERSONA], ossia prima [OSCURATO:PERSONA] e poi [OSCURATO:PERSONA]) e che, pertanto, il trasferimento di quote oggetto del presente procedimento non aveva rappresentato altro che una reintestazione delle quote dal prestanome alla legittima proprietaria. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 495 cod. proc. pen. e dell'art. 6, par. 3, lett. d) CEDU, in relazione alla conferma dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva revocato l'ammissione della testimonianza del querelante Shilling, tutt'altro che irreperibile, affidando la dimostrazione della falsità della sottoscrizione della procura ad una perizia effettuata su perizie fotocopiate eseguita da persona non sentita in dibattimento e ad una dichiarazione scritta che il teste Gubitosi aveva riferito di avere ricevuto dallo Schwartz. 4. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo di ricorso vengono sollevate questioni sovrapponibili a quelle del primo motivo del ricorso Garavaglia, aggiungendo che sulla natura della nominee company rivestita dalla BS era stata chiesta inutilmente l'ammissione del teste [OSCURATO:PERSONA] e l'acquisizione del parere pro-ventate dello stesso. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., della quale si sottolinea la natura valutativa e che non era stata contestata né mai considerata dal P.M. e dal Tribunale. Al riguardo, si chiede di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, atteso il contrasto interpretativo in ordine alla possibilità di contestare in fatto la circostanza aggravante della quale si tratta. 4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione ai reati di falso e truffa, con riguardo alla mancanza di prova della falsità della firma dello Shilling. 4.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della truffa, con particolare riferimento: all'assenza di un atto dispositivo da parte del soggetto indotto in errore, alla mancanza del nesso causale tra artifici e raggiri, errore e atto dispositivo, all'assenza di un ingiusto profitto e di un danno per il soggetto ingannato. 4.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di cui ai capi B) e C). 4.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge per inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. pen., con riguardo alla intervenuta riqualificazione del reato di cui all'art. 476 cod. pen. in quello di cui all'art. 495 cod. pen. 4.7. Con il settimo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle ritenute circostanze aggravanti. 4.8. Con l'ottavo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in riferimento alle statuizioni civili e alla condanna al pagamento di una provvisionale. 5. Sono stati trasmessi: a) memoria e nota spese nell'interesse delle parti civili, con le quali si dà atto che, a seguito di accordo transattivo con la [OSCURATO:PERSONA], è intervenuta revoca della costituzione di parte civile nei confronti di quest'ultima, con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e BS insistono nelle loro conclusioni solo nei confronti del Garavaglia, il cui ricorso chiedono dichiararsi inammissibile o rigettarsi; b) motivi nuovi nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], con i quali: b1) si approfondisce la questione della non configurabilità della truffa, per essere gli artifici indirizzati verso il notaio, ossia verso un terzo privo di poteri dispositivi; b2) si lamenta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., in relazione alla riqualificazione del fatto di cui al capo B nel reato di cui all'art. 495 cod. pen.; c) memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, prospettando in via subordinata la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, con riguardo alla questione posta dal quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla configurabilità della truffa quando l'inganno sia indirizzato nei confronti di un terzo che non pone in essere alcun atto dispositivo. Considerato in diritto 1. Ricorso Garavaglia 1.1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. L'art. 337, comma 3, cod. proc. pen., nel richiedere che la dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante contenga l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, ha riguardo ai poteri di agire in nome e per conto dell'ente e non, all'evidenza, ad uno specifico potere di manifestare la volontà di punizione. Infatti, posto che la legittimazione alla proposizione della querela è dalla legge attribuita alla persona offesa, occorre individuare l'interesse protetto dalla norma incriminatrice ed il soggetto che ne è titolare (v., ad es., Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01). E, pertanto, la fonte dei poteri ai quali ha riguardo l'art. 337, comma 3, cod. proc. pen. concerne i poteri gestori che esprimono, dal punto di vista formale, la cura degli interessi che si assumono lesi dall'illecito penale. Identiche considerazioni valgono con riguardo alla distinta questione della legittimazione ad esercitare la pretesa risarcitoria. A fronte della natura conservativa di quest'ultima rispetto al bene dell'integrità del patrimonio, deve ritenersi che la fonte del potere di azione processuale del legale rappresentante vada individuato nei poteri gestori sostanziali di agire in nome e per conto dell'ente. Ne discende che quando il ricorrente - in termini, peraltro, di assoluta genericità - riconosce che la teoria degli allegati alla querela «riferisce solo dei più disparati poteri gestori del "Director", ma nulla indicano in ordine alla facoltà di proporre azioni e/o di rappresentare in giudizio [OSCURATO:PERSONA]», conferma e non smentisce le conclusioni raggiunte dai giudici di merito in ordine alla legittimazione dello Shilling e del [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente a presentare la querela e a costituirsi parte civile. Del tutto prive di conducenza sono poi le considerazioni svolte a proposito del carattere sostanzialmente fiduciario del nominee shareholder e del fatto che BS, in quanto società prestanome, non poteva subire alcuna diminuzione patrimoniale, quest'ultima essendo ipotizzabile solo in capo al beneficiai owner. Come già rilevato dalla Corte territoriale, già in astratto e senza bisogno di ulteriori approfondimenti fattuali, una cosa sono i rapporti interni tra società prestanome e titolare effettivo, altra cosa è l'efficacia dei poteri del legale rappresentante verso i terzi. Così come - va aggiunto - il carattere fiduciario di una società non priva quest'ultima della titolarità giuridica del patrimonio che le viene attribuito. Il tema destinato ad essere ripreso nell'esame dei successivi motivi di ricorso viene qui accennato per un riferimento del ricorso all'impossibilità per la società prestanome di subire diminuzioni patrimoniali. Ed, infatti, indipendentemente dall'individuazione del destinatario finale delle ripercussioni economiche di un atto, da un punto di vista giuridico formale, l'atto con il quale, legittimandosi a mezzo di una falsa procura, il Garavaglia ha ceduto il pacchetto azionario della società [OSCURATO:PERSONA] facente capo a BS ha privato quest'ultima, autonomo soggetto giuridico, di una parte del suo patrimonio. 2. Il secondo motivo, alla luce delle superiori considerazioni, è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto tutti i mezzi istruttori destinati a dimostrare la titolarità sostanziale in capo alla [OSCURATO:PERSONA] dei beni dei quali si era disposto (al punto che la vicenda non si sarebbe tradotta in altro che nella reintestazione delle quote dal prestanome alla legittima proprietaria), sono privi di qualunque rilevanza. Ed, infatti, proprio l'autonomia patrimoniale e giuridica di BS, ossia l'impossibilità, per colei che assume di essere stata la titolare del patrimonio di quest'ultima, di disporne al di fuori degli strumenti giuridici attraverso i quali si forma, si manifesta e si dà esecuzione alla volontà dell'ente giustifica l'assoluta inutilità di scrutinare i sottostanti rapporti economici. Salvi gli approfondimenti richiesti dall'esame dei motivi dell'altra ricorrente, può peraltro, osservarsi che conferma dei superiori assunti si tra/e proprio dal fatto che colei che si assume essere la beneficiai owner, invece di esercitare poteri che evidentemente non le spettavano, ha dovuto far ricorso ad una procura falsa per poter consentire al Garavaglia di cederle il pacchetto azionario. 3. Il terzo motivo è del pari inammissibile, per manifesta infondatezza e assenza di specificità, poiché, a parte le deduzioni meramente assertive - nel senso che il ricorso non le correla ad alcuna obiettiva risultanza processuale -, quanto al fatto che il difensore avrebbe rintracciato il teste Shilling, dalla Corte territoriale invece indicato come «mai risultato effettivamente reperibile», non si confronta con il fatto che la falsità della sottoscrizione è stata argomentata dai giudici di merito attraverso una pluralità di indici assolutamente stringenti sul piano logico: a) il fatto - del tutto singolare - che vi fosse stata rinuncia ad avvalersi dei documenti falsi nel giudizio civile, nel quale era stata depositata una consulenza tecnica di parte che concludeva per la non autenticità delle firme dello Schwarz e dello Shilling; b) le dichiarazioni del Gubitosi, amministratore della società [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di avere appreso dallo Schwarz e dallo Shilling che costoro non avevano sottoscritto gli atti sopra ricordati; c) il fatto che lo stesso Garavaglia avesse riconosciuto, nel corso dell'interrogatorio reso in sede di indagini, che «a posteriori, dall'analisi dei vari accertamenti, concordo che l'apostilla sia evidentemente falsa». In tale contesto, posto che non esistono mezzi di prova unici ed esclusivi dei fatti rilevanti ai sensi dell'art. 187 cod. proc. pen. (per una recente applicazione del principio del libero convincimento del giudice, v. Sez. 3, n. 43614 del 19/10/2021, F., Rv. 282088 - 01), le critiche del ricorrente finiscono per non cogliere, per un verso, l'univocità dei profili appena indicati e, per altro verso, per insistere nel sostenere assertivamente che manchi la certezza della irreperibilità del testimone. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, oltre che per le ragioni indicate supra sub 1, anche perché, nel lamentare la mancata ammissione del teste Vitiello e la mancata acquisizione del suo parere pro-ventate, insiste per la decisività ai fini della delibazione del primo motivo di ricorso, laddove la prova orale, secondo quanto si legge nell'allegato al ricorso, era destinata a ricadere: a) sulla natura di BS - sulla quale il ricorso si è intrattenuto e che non è oggetto di contestazione -; b) sul tema della titolarità indiretta della società italiana (il che, ancora una volta, è questione o genericamente posta o mera ripetizione della natura fiduciaria della BS); c) su non precisate valutazioni tecniche sui fatti oggetto dei capi di imputazione. 5. Il secondo motivo è inammissibile perché, una volta riconosciuta l'esistenza di una legittima manifestazione della volontà di punizione, l'argomento della procedibilità d'ufficio, per effetto della sussistenza di una circostanza aggravante contestata in fatto (che - come esattamente rilevato dalla ricorrente - non è mai stata considerata dal Tribunale e che, deve aggiungersi, non ha avuto alcuna ricaduta neanche implicita sul trattamento sanzionatorio), perde di qualunque rilievo. E ciò, in quanto, essendo la decisione sula procedibilità sorretta da due autonome rationes decidendi, una volta disatteso il motivo di ricorso che ne attaccava una, la ricorrente non ha interesse ad investire anche l'altra, la cui caducazione non altererebbe l'esito decisorio. 6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per le stesse ragioni indicate supra sub 3. 7. Il quarto, articolato motivo, è inammissibile per manifesta infondatezza. Il delitto di truffa richiede che l'agente, inducendo taluno in errore attraverso artifizi o raggiri, consegua per sè o per altri un ingiusto profitto, rappresentato anche dall'impossessamento di un determinato bene, di cui in precedenza non aveva l'autonoma disponibilità. È al rapporto tra possesso, da una parte, ed artifizi e raggiri, dall'altra, che deve aversi riguardo, nei senso che quando la condotta fraudolenta sia posta in essere proprio per conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, sarà integrato il paradigma della truffa. Ora, come esattamente rilevato dai giudici di merito, l'artificio consistito, nel caso concreto, nel presentarsi dinanzi ad un notaio con una procura falsa e munita di falsa autentica, ha consentito al falsus procurator Garavaglia di spendere un potere dispositivo formalmente riferibile a BS, che si è tradotto nella cessione di quote destinata - indipendentemente dagli esiti del giudizio civilistico che ne è seguito e del quale si dirà infra - a creare l'apparenza di un negozio attributivo alla [OSCURATO:PERSONA] del pacchetto azionario. Quindi l'atto dispositivo formalmente è stato posto in essere proprio da chi appariva legittimato a disporre dei beni di BS in forza di una falsa procura, avente le caratteristiche sopra ricordate. Quando la ricorrente obietta che BS non è stata tratta in inganno, perché, alla richiesta della ricorrente di aggiornare il libro soci, sorsero subito dubbi sull'autenticità dell'atto, non considera che la richiesta di aggiornamento venne indirizzata alla società [OSCURATO:PERSONA], le cui azioni erano state cedute, e non - evidentemente - alla BS. Peraltro, tutti gli adempimenti pubblicitari successivi alla cessione, quale che ne sia l'efficacia, non incidono sull'esistenza di un negozio traslativo apparentemente efficace tra le parti e destinato, come esattamente colto dai giudici di merito, a creare una situazione di incertezza sulla titolarità delle partecipazione societarie (oltre che sul prezzo dell'alienazione), risolta solo per effetto della decisione assunta dal giudice civile all'esito del giudizio di cognizione e non a seguito dei provvedimenti conservativi assunti nel procedimento cautelare. Con un'ultima articolazione del motivo la ricorrente insiste nel prospettare la tesi secondo la quale ella sarebbe stata l'effettiva titolare del pacchetto azionario ceduto e invoca l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale non è configurabile il delitto di truffa quando il profitto, anche se conseguito fraudolentemente, è oggettivamente legittimo (Sez. 6, n. 19217 del 13/01/2017, Como, Rv. 270152 - 01). L'assunto è manifestamente infondato, dal momento che, indipendentemente dai rapporti economici sottostanti - peraltro scrutinati con attenzione dalla Corte territoriale, anche alla luce della corrispondenza inviata nell'interesse della stessa ricorrente -, l'inesistenza di strumenti leciti per conseguire la disponibilità totalitaria del pacchetto della società [OSCURATO:PERSONA] rende il profitto conseguito oggettivamente illegittimo, a fronte dell'autonomia patrimoniale di BS e della necessità di rispettare le regole - evidentemente non disponibili da parte della [OSCURATO:PERSONA] - per disporre del suo patrimonio. 8. Il quinto motivo è inammissibile dal momento che le censure che investono la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di cui ai capi B) e C), si traducono in una generica riproposizione di alcuni elementi probatori e, in definitiva, nell'aspirazione ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). 9. Il sesto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto del diritto al contraddittorio è assicurato anche quando il giudice di appello provveda alla riqualificazione del fatto direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo ricorso per cassazione (v., ad es., Sez. 2, n. 12612 del 04/03/2015, Bu, Rv. 262778 - 01). Peraltro, le circostanze fattuali poste a base della riqualificazione emergono puntualmente dalla descrizione contenuta nel capo di imputazione, laddove si assegna specifica rilevanza alla condotta ingannatoria consistita nella spendita del potere rappresentativo emergente dalla procura speciale. 10. Il settimo motivo è inammissibile poiché, come emerge dall'esame delle due sentenze di merito, le circostanze attenuanti generiche non sono state poste in comparazione con nessuna circostanza aggravante. 11. L'ottavo motivo, che investe la condanna al risarcimento dei danni e al riconoscimento della provvisionale, è inammissibile, dal momento: a) che, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (v., ad es., Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 - 21); b) che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha puntualmente dato conto delle conseguenze discendenti dalla situazione di incertezza provocata dalla condotta della ricorrente; c) che è consolidato l'orientamento di questa Corte, secondo il quale il provvedimento col quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. U., 19 dicembre 1990, Capelli, Rv. 186722; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277730). 12. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - attesa l'intervenuta revoca della costituzione di parte civile nei confronti dell'altra ricorrente - va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali