CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 10808/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 105/ RG 35334 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto, concernente una maggiore mitigazione della pena per la sussistenza della riconosciuta attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., è inammissibile non solo perché non dedotto in appello, né in sede di conclusioni dinnanzi alla Corte di merito, ma perché la sentenza impugnata ha tenuto ampiamente conto delle condizioni personali dell'imputato anche per il trattamento sanzionatorio, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera eStensora [OSCURATO:PERSONA]