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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 dicembre 1949

Cassazione n. 00517/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/12/1949 avverso la sentenza del 28/03/2024 del Tribunale di Sciacca visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 28/03/2024 il Tribunale di Sciacca condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’articolo 727 cod. pen. alla pena di 800,00 euro di ammenda.

2. Avverso tale sentenza il difensore dell’imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Marsala presentava dichiarazione di appello, che la Corte di appello di Palermo qualificava, con ordinanza resa in data 17/06/2024, in ricorso per cassazione.

3. L’imputata, con un primo motivo, lamentava mancanza dell’elemento oggettivo del reato.

Con un secondo motivo, l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità dell’articolo 131-bis cod. pen..

Con il terzo motivo la concessione delle circostanze attenuanti generiche, il minimo della pena, la sospensione condizionale della pena.

4. Il ricorso è inammissibile a causa della mancata iscrizione del difensore nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.

E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione» (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto da difensore non abilitato.

5. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/12/1949 avverso la sentenza del 28/03/2024 del Tribunale di Sciacca visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 28/03/2024 il Tribunale di Sciacca condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’articolo 727 cod. pen. alla pena di 800,00 euro di ammenda. 2. Avverso tale sentenza il difensore dell’imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Marsala presentava dichiarazione di appello, che la Corte di appello di Palermo qualificava, con ordinanza resa in data 17/06/2024, in ricorso per cassazione. 3. L’imputata, con un primo motivo, lamentava mancanza dell’elemento oggettivo del reato. Con un secondo motivo, l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità dell’articolo 131-bis cod. pen.. Con il terzo motivo la concessione delle circostanze attenuanti generiche, il minimo della pena, la sospensione condizionale della pena. 4. Il ricorso è inammissibile a causa della mancata iscrizione del difensore nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione» (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto da difensore non abilitato. 5. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 00517/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris