CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23428/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25255-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4916/16/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di MESSINA, depositata in data 02/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d'impresa emessa dall'Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP, per l'anno 2002, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello erariale ed annullava l'avviso di accertamento perché emesso solo sulla scorta dell'applicazione di percentuali di ricarico diverse da quelle applicate dal contribuente con una differenza che non presentava valori di particolare anomalia, in ciò richiamando i principi espressi da Cass. n. 13054 del 2017. Riteneva, inoltre, ma solo per completezza espositiva, che l'accertamento era stato effettuato ai sensi degli artt. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 «che disciplinano ipotesi di rettifica della dichiarazione diverse da quelle dell'accertamento induttivo». 2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l'intimato. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di appello, l'accertamento si fondava sulla antieconomicità del comportamento della contribuente e che la stessa Corte di cassazione aveva ritenuto legittimo desumere la sussistenza di ricavi non contabilizzati dal raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita dell'inventario generale delle merci da porre a base dell'accertamento (sent. n. 16531/2017), come avvenuto nel caso di specie». 2. Censurava, poi, la statuizione d'appello che aveva negato il ricorso all'accertamento induttivo nell'ipotesi di accertamenti parziali ex artt. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 r 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972. 3. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo la ricorrente riprodotto, neanche per estratto, né tanto meno allegato al ricorso l'avviso di accertamento onde consentire a questa Corte di verificare se lo stesso era fondato sul comportamento antieconomico della contribuente e non, invece, sull'applicazione di percentuali di ricarico diverse da quelle in concreto applicate dalla contribuente, come sostiene la CTR nella sentenza impugnata. Trattasi di difetto di autosufficienza sotto il profilo del versante contenutistico dell'atto impositivo e non della sua localizzazione (Cass. n. 28184 del 2020), peraltro neppure indicata nel ricorso, ed è noto che, vedendosi in ipotesi di error in iudicando, alla Corte è comunque precluso l'accesso agli atti del giudizio di merito (Cass. n. 22880 del 2017). 4. In estrema sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile senza necessità di provvedere sulle spese processuali in mancanza di costituzione dell'intimata. 5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016). P.