CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 32554/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale di Trani indicata in epigrafe, con la quale è stato condannato alla pena di 1.500,00 euro di ammenda in relazione al reato di abbandono di animali di cui all'art. 727 cod. pen. (commesso il 18/11/2018), lamentando, con il primo motivo di ricorso, un vizio della motivazione con riferimento alla mancata verifica della estinzione per prescrizione del reato contestatogli e anche in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena; con il secondo motivo ha denunciato un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa all'accertamento del dolo, desunto in modo illogico dal rinvenimento del cane del ricorrente in un gruppo di cani randagi; con un terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena. Osservato che tutti e tre i motivi sono generici, in quanto privi di considerazione della vicenda, delle prove e della personalità dell'imputato e anche di autentico confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato, rispetto al quale si pongono in termini di mero dissenso, sia quanto alla valutazione delle prove, sia relativamente al trattamento sanzionatorio. Rilevato che il primo motivo, relativo alla prescrizione del reato e al diniego della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, essendo pari a 5 anni, considerando gli atti interruttivi, il termine massimo di prescrizione, ex art. 161 cod. pen., non ancora decorso, ed essendo stata correttamente esclusa la riconoscibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena per averne l'imputato già goduto. Considerato che il secondo motivo, relativo all'elemento soggettivo, è anch'esso manifestamente infondata, essendo punita anche a titolo di colpa la contravvenzione ascritta al ricorrente, ravvisata in modo logico dal Tribunale nella trascuratezza del proprietario nella custodia del proprio animale. Osservato che il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è anch'esso manifestamente infondato, essendo volto in modo generico a censurare valutazioni di merito che sono state adeguatamente giustificate dal Tribunale, che ha spiegato il diniego delle circostanze attenuanti generiche con la mancanza di elementi di positiva considerazione e attraverso la sottolineatura della personalità negativa dell'imputato, e ha giustificato la misura della pena, peraltro solo pecuniaria, con gli elementi sopraindicati: si tratta di motivazione idonea, che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano valutativo, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e la manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato.Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere estenso