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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16468/2026

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appresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Numero registro generale 16394/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 16468/2026Data pubblicazione 27/05/2026avverso la sentenza n. 523/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA pubblicata indata 12/02/2024 R.G.N. 565/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/05/2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].

CARMELOCELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA];1.La Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Celestini, dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. con la qualifica di operatore di esercizio,avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo che aveva rigettato le sue domande,volte ad ottenere l’accertamento della nullità, l’inefficacia o l’illegittimità dellasanzione disciplinare della sospensione dal soldo e dal servizio per tre giorni, alui comminata dalla società datrice di lavoro in data 3.2.2021, a seguito dellacontestazione del 10.12.2020 e la condanna della medesima alla restituzionedelle trattenute, nonché al risarcimento del danno morale e al risarcimento deldanno ex art. 96 cod. proc. civ.2. [OSCURATO:PERSONA], comandato sui turni 5 (4.15-8.45) e W02 (9.15-16.40) del24.9.2020 e sui turni 217 (5.25-11.05) e W52 (12.30-17) del 24.10.2020, erastato contestato di non avere effettuato il turno W02, causandone lasoppressione e di non essersi presentato in servizio per effettuare il turno W52,causando disagi al servizio.3. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto l’inosservanza del principio di immediatezzadella contestazione e l’insussistenza degli addebiti, nonché la violazione delprincipio di adeguatezza e proporzionalità della sanzione.4.

Aveva in particolare evidenziato che la società da mesi era a conoscenzadella sua scelta, manifestata con modello A20 in data 16.6.2020, di noneffettuare turni di lavoro diversi da quelli ordinari; aveva in particolare precisatodi essersi avvalso della facoltà di rinunciare alla massima saturazione dell’orarioNumero registro generale 16394/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 16468/2026di lavoro e di avere confermato tale opzione due giorni prima dell’assenza, senzaData pubblicazione 27/05/2026ricevere alcun diniego.5.

La Corte territoriale, richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza dilegittimità sulla tempestività della contestazione disciplinare, ha ritenutorispettati i termini previsti per la procedura.6.

Ha in particolare rilevato che la società aveva specificamente allegatol’articolazione del procedimento disciplinare, non confutata dall’appellante, edaveva offerto a riguardo diversi elementi documentali; ha inoltre valorizzato lacomplessità della struttura aziendale e la parziale coincidenza con le festività difine anno, rilevata dal Tribunale, ed ha evidenziato che non era stata provatauna concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore, né la concreta induzionedel lavoratore a fare affidamento sulla rinuncia della società datrice di lavoro allapotestà disciplinare.7.

Considerata la materialità del fatto relativo alle assenze dai turni nei giorni24 settembre e 24 ottobre, ha ritenuto infondata la giustificazione addotta dalCelestini di essere stato autorizzato ad avvalersi della facoltà di rinunciare alraggiungimento della massima saturazione possibile del suo orario di lavoro, dalui sottoscritta in data 16.6.2020.8.

Dopo avere rilevato che il Celestini era stato pacificamente comandato inturno “su disposizione”, ha evidenziato che in base all’ordine di servizio del[OSCURATO:DATA_NASCITA], la mancata effettuazione del turno a compensazione per glioperatori con una media settimanale inferiore alle 37 ore è considerata assenzaarbitraria e che in base alla comunicazione n. 28 del 13.12.2017, a fronte dellarinuncia al raggiungimento della massima saturazione, l’agente non potevarifiutare i turni assegnati durante le giornate di “disposizione”, nel caso di speciedeliberatamente inadempiuti.9.

Ha inoltre escluso la violazione del tempo di pausa tra turni nelle date del24.9.2020 e del 24.10.2020, avendo ritenuto che in base all’articolo 7 delregolamento CE 561/2006 l’interruzione debba essere parametrata in base alperiodo di guida; ha altresì escluso il superamento dell’orario massimo diservizio.Numero registro generale 16394/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 16468/2026Data pubblicazione 27/05/202610.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto per cassazione sullabase di tre motivi, illustrati da memoria.11. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.12.

La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta e ha concluso peril rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ.Lamenta l’apparenza della motivazione sulla tempestività delle contestazionidisciplinari.Addebita alla Corte territoriale di essersi limitata a riportare le generichededuzioni della società datrice di lavoro, senza effettuare un esame critico di taliassunti e senza un autonomo ed effettivo riscontro con gli elementi oggettiviacquisiti al processo.Evidenzia che i fogli di servizio non avevano indicato turni a disposizione (chenon possono consistere in servizi di guida); rimarca la semplicità dei fatti,immediatamente rilevati e segnalati ai fini disciplinari attraverso le relazionigiornaliere di servizio, nonché l’assenza di prova delle dedotte complessità diaccertamento e di un qualsiasi approfondimento fattuale di tali circostanze.2.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 7 legge n. 300/1970.Insiste nel sostenere l’immediata rilevazione e segnalazione dei fatti ai finidisciplinari attraverso le relazioni giornaliere di servizio, inoltrate lo stesso giornoagli organi aziendali competenti, nonché l’assenza di indagini, verifiche ocomplesse valutazioni dell’iter aziendale.Richiama la documentazione prodotta, evidenziando il caratterecompensativo dei turni oggetto della contestazione, nonché la legittima edirrevocabile scelta del lavoratore, che aveva rinunciato al raggiungimento dellamassima saturazione, dandone formale conferma due giorni prima dei turni Win discussione, senza che l’azienda avesse dedotto e provato la sopravvenienzaNumero registro generale 16394/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 16468/2026Data pubblicazione 27/05/2026di impreviste esigenze di servizio che avessero reso necessaria la sospensionedell’opzione.Deduce che con la contestazione disciplinare la società per la prima voltaaveva manifestato il suo dissenso rispetto alla scelta del lavoratore.Sostiene che la sequenza dei fatti, il ritardo intenzionale nella contestazioneed il generico riferimento all’astruso e farraginoso iter disciplinare denotavanoun preconcetto verso il lavoratore, funzionale all’obiettivo di infliggergliun’ingiusta sanzione; rimarca l’irrilevanza del riferimento alla parzialecoincidenza con le feste natalizie, peraltro mai addotta dalla controparte.3.

Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, il ricorso denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 6 del d.lgs. n. 66/2003 di8 della legge n. 138/1958, nonché dell’art. 27 del CCNL Autoferrotranvieri del28.11.2015 e dell’Accordo sindacale aziendale del 21.2.2017, in relazione all’art.360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Lamenta che la programmazione dei due turni per i giorni 24 settembre e 24ottobre 2020 aveva superato l’orario massimo di servizio, fissato dall’azienda in7 ore e 10 minuti; evidenzia che il turno del 24 settembre 2020 aveva previsto11,55 ore di guida, mentre il turno del 24 ottobre 2020 aveva previsto 11 ore,con pause inferiori ai 45 minuti.Sostiene che nelle ore di guida devono ricomprendersi tutte le attivitàconnesse all’espletamento del servizio e del turno.4.

Il ricorso nel suo complesso supera il vaglio di ammissibilità.Questa Corte ha chiarito che il ricorso deve essere redatto con modalità checonsentano di delimitare capo o i capi della sentenza impugnata esplicitando conchiarezza le ragioni in iure per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato;la riproposizione degli argomenti disattesi dal giudice di merito non determinal’inammissibilità del ricorso ove quegli argomenti siano idonei a confutare l’iterargomentativo seguito dalla sentenza impugnata (v.

Cass. n. 5505/2025 e lagiurisprudenza ivi richiamata).Numero registro generale 16394/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 16468/2026Data pubblicazione 27/05/2026Nel caso di specie il ricorso soddisfa tali requisiti, in quanto riporta lestatuizioni censurate e chiarisce l’oggetto delle doglianze mosse alla sentenzaimpugnata.5.

Il primo motivo presenta invece profili di inammissibilità.Nel prospettare che i fogli di servizio non avevano indicato turni adisposizione (turni che non possono consistere in servizi di guida), la censuraprospetta una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella effettuata dallaCorte territoriale.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri,in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, cosìda realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass.

S.U. 27dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).Nella restante parte la censura è infondata.Non sussiste l’apparenza della motivazione, avendo la sentenza impugnatadato atto delle allegazioni della società riguardanti l’articolazione delprocedimento disciplinare, non specificamente contestate, ed avendo altresìevidenziato la complessità della struttura aziendale e la parziale coincidenza conle festività di fine anno rilevata dal Tribunale.La Corte territoriale ha in particolare considerato l’insieme dei passaggiprocedimentali e la complessità della struttura aziendale ed ha ritenuto rispettatii termini della procedura, essendo rimaste indimostrate la lesione del diritto alladifesa del lavoratore e la concreta induzione del lavoratore a fare affidamentosulla rinuncia della società datrice di lavoro alla potestà disciplinare.Ha inoltre rilevato che il Celestini aveva confuso la conoscenza dell’illecitodisciplinare con la conoscenza di taluni antecedenti, come la comunicazione delmodello A20 (utilizzata per argomentare la tardività della contestazione) ed haevidenziato la necessità di effettuare i riscontri, attraverso la disamina delladocumentazione prodotta dal ricorrente, per verificare l’ipotesi di partenza.Numero registro generale 16394/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 16468/2026La Corte territoriale ha dunque effettuato un’autonoma e complessivaData pubblicazione 27/05/2026valutazione, ritenendo congruo il tempo trascorso tra gli illeciti e le relativecontestazioni.6.

Il secondo motivo è inammissibile nelle parti in cui prospetta l’immediatarilevazione e segnalazione dei fatti ai fini disciplinari attraverso le relazionigiornaliere di servizio, inoltrate lo stesso giorno agli organi aziendali competenti(circostanze che non risultano dalla sentenza impugnata e rispetto alle quali lacensura, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non chiarisce in quali attidei gradi di merito sono state prospettare), il carattere compensativo dei turni“W”, nonché l’assenza di indagini, verifiche o complesse valutazioni dell’iteraziendale, in contrasto con l’accertamento effettuato dalla Corte territorialeNella restante parte la censura è infondata.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno rammentato che “in materia dilicenziamento disciplinare il principio dell’immediatezza della contestazione mira,da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella suaeffettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo perpoter contestare più efficacemente il contenuto degli addebiti e, dall’altro, incaso di ritardo nella contestazione, a tutelare il legittimo affidamento delprestatore – in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del poteredisciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi inconformità ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazionidisciplinari del fatto incriminabile.

Inoltre, tra l’interesse del datore di lavoro aprolungare le indagini in assenza di una obiettiva ragione e il diritto dellavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, non può non prevalere la posizionedi quest’ultimo, tutelata “ex lege”, senza che abbia valore giustificativo, a talfine, la complessità dell’organizzazione aziendale (v. in tal senso Cass. sez. lav.n. 13167 del 8.6.2009)” (Cass.

S.U. n. 30985/2017).Questa Corte ha inoltre affermato che il principio di immediatezza implicache il datore di lavoro proceda alla contestazione non appena abbia acquisitouna compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, atteso che ilritardo nella contestazione lede il diritto di difesa del lavoratore e, in particolare,Numero registro generale 16394/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 16468/2026Data pubblicazione 27/05/2026il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore dilavoro alla condotta inadempiente (Cass. n. 29627/2018).L’immediatezza della contestazione va valutata non in relazione al momentoin cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell’infrazione ove avesse controllatoassiduamente l’operato del dipendente, ma riguardo all’epoca in cui ne abbiaacquisito piena conoscenza (Cass. n. 7467/2023).Si è inoltre chiarito che l’immediatezza della contestazione disciplinare vaintesa in senso relativo, poiché deve correlarsi con la specifica natura dell’illecitodisciplinare, con l’avvenuta conoscenza dei fatti ascrivibili al lavoratore da partedel datore di lavoro, con il tempo occorrente per l’espletamento delle indagini econ la complessità o meno dell’organigramma aziendale (Cass. n. 11933/2003;Cass. n. 30558/2022; Cass. n. 1248/2016), dovendosi dare conto delle ragioniche possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l’accertamentodei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa), convalutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità,se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (tra le più recenti Cass.n. 14726/2024; Cass. n. 16841/2018; Cass. n. 281/2016; Cass. n.20719/2013).E’ dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che avendoaccertato una specifica ragione organizzativa costituita dall’articolazione delprocedimento disciplinare ed avendo valorizzato la complessità della struttura ela mancata lesione del diritto alla difesa, oltre alla parziale coincidenza con lefestività di fine anno rilevata dal Tribunale, ha ritenuto rispettati i termini previstidalla procedura.7.

Il terzo motivo è inammissibile.La Corte territoriale ha accertato che i turni “W” del Celestini del 24.9.2020e del 24.10.2020 erano “su disposizione” e dunque obbligatori; richiamata lasentenza del Tribunale, ha poi accertato il rispetto del tempo di pausa di 45minuti tra i turni programmati nelle date del 24.9.2020 e del 24.10.2020 ed haritenuto che ai sensi dell’articolo 7 del regolamento CE n. 561/2006, il tempo diguida è solo quello di effettiva movimentazione del mezzo, non anche le altreoperazioni come guida, carico e scarico o altre attività.Numero registro generale 16394/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 16468/2026Ha poi rilevato che il limite di 7 ore e 10 minuti fissato dall’Ordine di ServizioData pubblicazione 27/05/2026n. 58 del 20.6.2017 (quale specifica fonte addotta ai fini del riscontro dalCelestini nel giudizio di primo grado) vale solo per i turni continui, mentre per iturni spezzati oggetto del presente giudizio, vale il limite di 12 ore e 50 minutiprevisto dallo stesso Ordine di Servizio, ha accertato che nelle date del24.9.2020 e del 24.10.2020 il Celestini era stato impiegato in turni spezzati anastro ed ha pertanto escluso il superamento dell’orario massimo di servizio.La censura, assumendo genericamente il superamento dell’orario massimodi servizio di 7 ore e 10 minuti, da un lato non si confronta con la puntualericostruzione in fatto contenuta nella sentenza impugnata, e dall’altro non coglieche la Corte territoriale nell’indicare l’orario che il Celestini avrebbe dovutoosservare nelle date del 24.9.2020 e 24.10.2020 ha valutato l’intero orario diservizio (e non solo le ore di guida) rilevando che nel caso di specie detto limitenon è stato superato.Nel prospettare che le programmazioni del 24.9.2020 e del 24.10.2020contrastano con le prescrizioni del Regolamento CEE n. 561/2006, con il d.lgs.n. 234/2007, con il CCNL e con accordi aziendali, la censura non chiarisce qualespecifica affermazione della Corte territoriale sarebbe in contrasto con le normedi cui denuncia la violazione (peraltro in rubrica menziona gli artt. 3, 4 e 8 deld.lgs n. 66/2003, sostenendo che tale decreto ha dato attuazione all’articolo 17,comma 6, del Regolamento CE 561/2006, che è successivo, e menziona gli artt.7 e 8 della legge n. 138/1958, mentre nella parte espositiva richiama gli articoli6 e 7 del Regolamento CE 561/2006 e l’art. 5 della legge n. 138/1958).Inoltre, nel sostenere che i turni “W” non erano obbligatori, la censura mettein discussione l’accertamento in fatto della Corte territoriale riguardo ai turni “sudisposizione”, sollecitando un giudizio di merito (v. pagg. 8 e 9 della sentenzache richiamano l’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la comunicazione di serviziodel 13/12/2017 in ordine all’obbligatorietà dei suddetti turni).In ogni caso, l’eventuale illegittimità della programmazione dei turni sarebbepriva di decisività, in quanto non avrebbe legittimato in via automatica il rifiutodel lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa; vertendosi in ipotesi dicontratto a prestazioni corrispettive, trova infatti applicazione il disposto dell’art.Numero registro generale 16394/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 16468/2026Data pubblicazione 27/05/20261460, secondo comma, cod. civ., secondo cui la parte adempiente può rifiutarsidi eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto non risulticontrario alla buona fede, avuto riguardo alle circostanze concrete (v.

Cass. n.12777/2019; 10227/2023).In proposito la Corte d’appello, in una valutazione complessiva e comparativadel comportamento delle parti e condividendo la valutazione del Tribunale, ha,da un lato, rilevato la conformità della condotta aziendale all’accordo sindacalee alle norme sull’orario di lavoro di cui al Regolamento CE 561/2006(affermazione, come si è detto, non adeguatamente censurata), dall'altro, haacclarato che il comportamento del Celestini aveva determinato inevitabiliripercussioni sulla regolarità del servizio, così giungendo ad un giudizio dilegittimità e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito, “davalutare anche alla luce della assoluta mancanza di ravvedimento, anch’essa noncontestata ed emergente anzi dall’insistenza nella tesi di parte appellante” (pag.13 della sentenza).8.

Il ricorso va pertanto rigettato.9.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo10.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va datoricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500,00 percompetenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del15% e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 16394/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 16468/2026Data pubblicazione 27/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della CorteSuprema di Cassazione, del 6 maggio 2026.Consigliere estensore PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Numero registro generale 16394/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 16468/2026Data pubblicazione 27/05/2026avverso la sentenza n. 523/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA pubblicata indata 12/02/2024 R.G.N. 565/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/05/2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. CARMELOCELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA];1.La Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Celestini, dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. con la qualifica di operatore di esercizio,avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo che aveva rigettato le sue domande,volte ad ottenere l’accertamento della nullità, l’inefficacia o l’illegittimità dellasanzione disciplinare della sospensione dal soldo e dal servizio per tre giorni, alui comminata dalla società datrice di lavoro in data 3.2.2021, a seguito dellacontestazione del 10.12.2020 e la condanna della medesima alla restituzionedelle trattenute, nonché al risarcimento del danno morale e al risarcimento deldanno ex art. 96 cod. proc. civ.2. [OSCURATO:PERSONA], comandato sui turni 5 (4.15-8.45) e W02 (9.15-16.40) del24.9.2020 e sui turni 217 (5.25-11.05) e W52 (12.30-17) del 24.10.2020, erastato contestato di non avere effettuato il turno W02, causandone lasoppressione e di non essersi presentato in servizio per effettuare il turno W52,causando disagi al servizio.3. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto l’inosservanza del principio di immediatezzadella contestazione e l’insussistenza degli addebiti, nonché la violazione delprincipio di adeguatezza e proporzionalità della sanzione.4. Aveva in particolare evidenziato che la società da mesi era a conoscenzadella sua scelta, manifestata con modello A20 in data 16.6.2020, di noneffettuare turni di lavoro diversi da quelli ordinari; aveva in particolare precisatodi essersi avvalso della facoltà di rinunciare alla massima saturazione dell’orarioNumero registro generale 16394/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 16468/2026di lavoro e di avere confermato tale opzione due giorni prima dell’assenza, senzaData pubblicazione 27/05/2026ricevere alcun diniego.5. La Corte territoriale, richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza dilegittimità sulla tempestività della contestazione disciplinare, ha ritenutorispettati i termini previsti per la procedura.6. Ha in particolare rilevato che la società aveva specificamente allegatol’articolazione del procedimento disciplinare, non confutata dall’appellante, edaveva offerto a riguardo diversi elementi documentali; ha inoltre valorizzato lacomplessità della struttura aziendale e la parziale coincidenza con le festività difine anno, rilevata dal Tribunale, ed ha evidenziato che non era stata provatauna concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore, né la concreta induzionedel lavoratore a fare affidamento sulla rinuncia della società datrice di lavoro allapotestà disciplinare.7. Considerata la materialità del fatto relativo alle assenze dai turni nei giorni24 settembre e 24 ottobre, ha ritenuto infondata la giustificazione addotta dalCelestini di essere stato autorizzato ad avvalersi della facoltà di rinunciare alraggiungimento della massima saturazione possibile del suo orario di lavoro, dalui sottoscritta in data 16.6.2020.8. Dopo avere rilevato che il Celestini era stato pacificamente comandato inturno “su disposizione”, ha evidenziato che in base all’ordine di servizio del[OSCURATO:DATA_NASCITA], la mancata effettuazione del turno a compensazione per glioperatori con una media settimanale inferiore alle 37 ore è considerata assenzaarbitraria e che in base alla comunicazione n. 28 del 13.12.2017, a fronte dellarinuncia al raggiungimento della massima saturazione, l’agente non potevarifiutare i turni assegnati durante le giornate di “disposizione”, nel caso di speciedeliberatamente inadempiuti.9. Ha inoltre escluso la violazione del tempo di pausa tra turni nelle date del24.9.2020 e del 24.10.2020, avendo ritenuto che in base all’articolo 7 delregolamento CE 561/2006 l’interruzione debba essere parametrata in base alperiodo di guida; ha altresì escluso il superamento dell’orario massimo diservizio.Numero registro generale 16394/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 16468/2026Data pubblicazione 27/05/202610. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto per cassazione sullabase di tre motivi, illustrati da memoria.11. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.12. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta e ha concluso peril rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ.Lamenta l’apparenza della motivazione sulla tempestività delle contestazionidisciplinari.Addebita alla Corte territoriale di essersi limitata a riportare le generichededuzioni della società datrice di lavoro, senza effettuare un esame critico di taliassunti e senza un autonomo ed effettivo riscontro con gli elementi oggettiviacquisiti al processo.Evidenzia che i fogli di servizio non avevano indicato turni a disposizione (chenon possono consistere in servizi di guida); rimarca la semplicità dei fatti,immediatamente rilevati e segnalati ai fini disciplinari attraverso le relazionigiornaliere di servizio, nonché l’assenza di prova delle dedotte complessità diaccertamento e di un qualsiasi approfondimento fattuale di tali circostanze.2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 7 legge n. 300/1970.Insiste nel sostenere l’immediata rilevazione e segnalazione dei fatti ai finidisciplinari attraverso le relazioni giornaliere di servizio, inoltrate lo stesso giornoagli organi aziendali competenti, nonché l’assenza di indagini, verifiche ocomplesse valutazioni dell’iter aziendale.Richiama la documentazione prodotta, evidenziando il caratterecompensativo dei turni oggetto della contestazione, nonché la legittima edirrevocabile scelta del lavoratore, che aveva rinunciato al raggiungimento dellamassima saturazione, dandone formale conferma due giorni prima dei turni Win discussione, senza che l’azienda avesse dedotto e provato la sopravvenienzaNumero registro generale 16394/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 16468/2026Data pubblicazione 27/05/2026di impreviste esigenze di servizio che avessero reso necessaria la sospensionedell’opzione.Deduce che con la contestazione disciplinare la società per la prima voltaaveva manifestato il suo dissenso rispetto alla scelta del lavoratore.Sostiene che la sequenza dei fatti, il ritardo intenzionale nella contestazioneed il generico riferimento all’astruso e farraginoso iter disciplinare denotavanoun preconcetto verso il lavoratore, funzionale all’obiettivo di infliggergliun’ingiusta sanzione; rimarca l’irrilevanza del riferimento alla parzialecoincidenza con le feste natalizie, peraltro mai addotta dalla controparte.3. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, il ricorso denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 6 del d.lgs. n. 66/2003 di8 della legge n. 138/1958, nonché dell’art. 27 del CCNL Autoferrotranvieri del28.11.2015 e dell’Accordo sindacale aziendale del 21.2.2017, in relazione all’art.360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Lamenta che la programmazione dei due turni per i giorni 24 settembre e 24ottobre 2020 aveva superato l’orario massimo di servizio, fissato dall’azienda in7 ore e 10 minuti; evidenzia che il turno del 24 settembre 2020 aveva previsto11,55 ore di guida, mentre il turno del 24 ottobre 2020 aveva previsto 11 ore,con pause inferiori ai 45 minuti.Sostiene che nelle ore di guida devono ricomprendersi tutte le attivitàconnesse all’espletamento del servizio e del turno.4. Il ricorso nel suo complesso supera il vaglio di ammissibilità.Questa Corte ha chiarito che il ricorso deve essere redatto con modalità checonsentano di delimitare capo o i capi della sentenza impugnata esplicitando conchiarezza le ragioni in iure per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato;la riproposizione degli argomenti disattesi dal giudice di merito non determinal’inammissibilità del ricorso ove quegli argomenti siano idonei a confutare l’iterargomentativo seguito dalla sentenza impugnata (v. Cass. n. 5505/2025 e lagiurisprudenza ivi richiamata).Numero registro generale 16394/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 16468/2026Data pubblicazione 27/05/2026Nel caso di specie il ricorso soddisfa tali requisiti, in quanto riporta lestatuizioni censurate e chiarisce l’oggetto delle doglianze mosse alla sentenzaimpugnata.5. Il primo motivo presenta invece profili di inammissibilità.Nel prospettare che i fogli di servizio non avevano indicato turni adisposizione (turni che non possono consistere in servizi di guida), la censuraprospetta una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella effettuata dallaCorte territoriale.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri,in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, cosìda realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).Nella restante parte la censura è infondata.Non sussiste l’apparenza della motivazione, avendo la sentenza impugnatadato atto delle allegazioni della società riguardanti l’articolazione delprocedimento disciplinare, non specificamente contestate, ed avendo altresìevidenziato la complessità della struttura aziendale e la parziale coincidenza conle festività di fine anno rilevata dal Tribunale.La Corte territoriale ha in particolare considerato l’insieme dei passaggiprocedimentali e la complessità della struttura aziendale ed ha ritenuto rispettatii termini della procedura, essendo rimaste indimostrate la lesione del diritto alladifesa del lavoratore e la concreta induzione del lavoratore a fare affidamentosulla rinuncia della società datrice di lavoro alla potestà disciplinare.Ha inoltre rilevato che il Celestini aveva confuso la conoscenza dell’illecitodisciplinare con la conoscenza di taluni antecedenti, come la comunicazione delmodello A20 (utilizzata per argomentare la tardività della contestazione) ed haevidenziato la necessità di effettuare i riscontri, attraverso la disamina delladocumentazione prodotta dal ricorrente, per verificare l’ipotesi di partenza.Numero registro generale 16394/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 16468/2026La Corte territoriale ha dunque effettuato un’autonoma e complessivaData pubblicazione 27/05/2026valutazione, ritenendo congruo il tempo trascorso tra gli illeciti e le relativecontestazioni.6. Il secondo motivo è inammissibile nelle parti in cui prospetta l’immediatarilevazione e segnalazione dei fatti ai fini disciplinari attraverso le relazionigiornaliere di servizio, inoltrate lo stesso giorno agli organi aziendali competenti(circostanze che non risultano dalla sentenza impugnata e rispetto alle quali lacensura, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non chiarisce in quali attidei gradi di merito sono state prospettare), il carattere compensativo dei turni“W”, nonché l’assenza di indagini, verifiche o complesse valutazioni dell’iteraziendale, in contrasto con l’accertamento effettuato dalla Corte territorialeNella restante parte la censura è infondata.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno rammentato che “in materia dilicenziamento disciplinare il principio dell’immediatezza della contestazione mira,da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella suaeffettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo perpoter contestare più efficacemente il contenuto degli addebiti e, dall’altro, incaso di ritardo nella contestazione, a tutelare il legittimo affidamento delprestatore – in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del poteredisciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi inconformità ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazionidisciplinari del fatto incriminabile. Inoltre, tra l’interesse del datore di lavoro aprolungare le indagini in assenza di una obiettiva ragione e il diritto dellavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, non può non prevalere la posizionedi quest’ultimo, tutelata “ex lege”, senza che abbia valore giustificativo, a talfine, la complessità dell’organizzazione aziendale (v. in tal senso Cass. sez. lav.n. 13167 del 8.6.2009)” (Cass. S.U. n. 30985/2017).Questa Corte ha inoltre affermato che il principio di immediatezza implicache il datore di lavoro proceda alla contestazione non appena abbia acquisitouna compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, atteso che ilritardo nella contestazione lede il diritto di difesa del lavoratore e, in particolare,Numero registro generale 16394/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 16468/2026Data pubblicazione 27/05/2026il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore dilavoro alla condotta inadempiente (Cass. n. 29627/2018).L’immediatezza della contestazione va valutata non in relazione al momentoin cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell’infrazione ove avesse controllatoassiduamente l’operato del dipendente, ma riguardo all’epoca in cui ne abbiaacquisito piena conoscenza (Cass. n. 7467/2023).Si è inoltre chiarito che l’immediatezza della contestazione disciplinare vaintesa in senso relativo, poiché deve correlarsi con la specifica natura dell’illecitodisciplinare, con l’avvenuta conoscenza dei fatti ascrivibili al lavoratore da partedel datore di lavoro, con il tempo occorrente per l’espletamento delle indagini econ la complessità o meno dell’organigramma aziendale (Cass. n. 11933/2003;Cass. n. 30558/2022; Cass. n. 1248/2016), dovendosi dare conto delle ragioniche possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l’accertamentodei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa), convalutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità,se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (tra le più recenti Cass.n. 14726/2024; Cass. n. 16841/2018; Cass. n. 281/2016; Cass. n.20719/2013).E’ dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che avendoaccertato una specifica ragione organizzativa costituita dall’articolazione delprocedimento disciplinare ed avendo valorizzato la complessità della struttura ela mancata lesione del diritto alla difesa, oltre alla parziale coincidenza con lefestività di fine anno rilevata dal Tribunale, ha ritenuto rispettati i termini previstidalla procedura.7. Il terzo motivo è inammissibile.La Corte territoriale ha accertato che i turni “W” del Celestini del 24.9.2020e del 24.10.2020 erano “su disposizione” e dunque obbligatori; richiamata lasentenza del Tribunale, ha poi accertato il rispetto del tempo di pausa di 45minuti tra i turni programmati nelle date del 24.9.2020 e del 24.10.2020 ed haritenuto che ai sensi dell’articolo 7 del regolamento CE n. 561/2006, il tempo diguida è solo quello di effettiva movimentazione del mezzo, non anche le altreoperazioni come guida, carico e scarico o altre attività.Numero registro generale 16394/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 16468/2026Ha poi rilevato che il limite di 7 ore e 10 minuti fissato dall’Ordine di ServizioData pubblicazione 27/05/2026n. 58 del 20.6.2017 (quale specifica fonte addotta ai fini del riscontro dalCelestini nel giudizio di primo grado) vale solo per i turni continui, mentre per iturni spezzati oggetto del presente giudizio, vale il limite di 12 ore e 50 minutiprevisto dallo stesso Ordine di Servizio, ha accertato che nelle date del24.9.2020 e del 24.10.2020 il Celestini era stato impiegato in turni spezzati anastro ed ha pertanto escluso il superamento dell’orario massimo di servizio.La censura, assumendo genericamente il superamento dell’orario massimodi servizio di 7 ore e 10 minuti, da un lato non si confronta con la puntualericostruzione in fatto contenuta nella sentenza impugnata, e dall’altro non coglieche la Corte territoriale nell’indicare l’orario che il Celestini avrebbe dovutoosservare nelle date del 24.9.2020 e 24.10.2020 ha valutato l’intero orario diservizio (e non solo le ore di guida) rilevando che nel caso di specie detto limitenon è stato superato.Nel prospettare che le programmazioni del 24.9.2020 e del 24.10.2020contrastano con le prescrizioni del Regolamento CEE n. 561/2006, con il d.lgs.n. 234/2007, con il CCNL e con accordi aziendali, la censura non chiarisce qualespecifica affermazione della Corte territoriale sarebbe in contrasto con le normedi cui denuncia la violazione (peraltro in rubrica menziona gli artt. 3, 4 e 8 deld.lgs n. 66/2003, sostenendo che tale decreto ha dato attuazione all’articolo 17,comma 6, del Regolamento CE 561/2006, che è successivo, e menziona gli artt.7 e 8 della legge n. 138/1958, mentre nella parte espositiva richiama gli articoli6 e 7 del Regolamento CE 561/2006 e l’art. 5 della legge n. 138/1958).Inoltre, nel sostenere che i turni “W” non erano obbligatori, la censura mettein discussione l’accertamento in fatto della Corte territoriale riguardo ai turni “sudisposizione”, sollecitando un giudizio di merito (v. pagg. 8 e 9 della sentenzache richiamano l’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la comunicazione di serviziodel 13/12/2017 in ordine all’obbligatorietà dei suddetti turni).In ogni caso, l’eventuale illegittimità della programmazione dei turni sarebbepriva di decisività, in quanto non avrebbe legittimato in via automatica il rifiutodel lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa; vertendosi in ipotesi dicontratto a prestazioni corrispettive, trova infatti applicazione il disposto dell’art.Numero registro generale 16394/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 16468/2026Data pubblicazione 27/05/20261460, secondo comma, cod. civ., secondo cui la parte adempiente può rifiutarsidi eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto non risulticontrario alla buona fede, avuto riguardo alle circostanze concrete (v. Cass. n.12777/2019; 10227/2023).In proposito la Corte d’appello, in una valutazione complessiva e comparativadel comportamento delle parti e condividendo la valutazione del Tribunale, ha,da un lato, rilevato la conformità della condotta aziendale all’accordo sindacalee alle norme sull’orario di lavoro di cui al Regolamento CE 561/2006(affermazione, come si è detto, non adeguatamente censurata), dall'altro, haacclarato che il comportamento del Celestini aveva determinato inevitabiliripercussioni sulla regolarità del servizio, così giungendo ad un giudizio dilegittimità e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito, “davalutare anche alla luce della assoluta mancanza di ravvedimento, anch’essa noncontestata ed emergente anzi dall’insistenza nella tesi di parte appellante” (pag.13 della sentenza).8. Il ricorso va pertanto rigettato.9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo10. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va datoricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500,00 percompetenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del15% e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 16394/2024Numero sezionale 2228/2026Numero di raccolta generale 16468/2026Data pubblicazione 27/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della CorteSuprema di Cassazione, del 6 maggio 2026.Consigliere estensore PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16468/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris