CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 1956
Cassazione n. 49177/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/06/1956 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha riformato - limitatamente alla durata delle pene accessorie - la pronunzia di primo grado, con la quale era stato riconosciuto responsabile dei reati di bancarotta patrimoniale e documentale; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale, è fondato su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che ritiene l'art. 344-bis cod. proc. pen. non suscettibile di applicazione retroattiva, in ragione della natura processuale dell'istituto dell'improcedibilità (cfr. Sez. 5, n. 334 del 05/11/2021, Pizzorulli, Rv. 282419; Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'inosservanza del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, è smentito dagli atti processuali, dai quali risulta che l'imputato è stato ritenuto responsabile per la condotta di bancarotta documentale specificamente contestatagli; - che il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili, in quanto diretti a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza; che, quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi dì cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108); - che il quinto motivo di ricorso - con il quale il ricorrente contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del danno patrimoniale di particolare tenuità (ex art. 219, ultimo comma, legge fall.) nonché l'entità della pena - attiene a questioni che sono state adeguatamente valutate dalla Corte territoriale, che ha sorretto le proprie decisioni al riguardo con sufficiente e non illogica motivazione (cfr. pagina 5 della sentenza); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022