CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06790/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, e, con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordina alla determinazione del trattamento sanzionatorio; Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto aspecifici; Rilevato, infatti, che il ricorrente con tali censure non si è confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a proporre i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sui temi della determinazione del trattamento sanzionatorio e la concessione delle attenuanti generiche. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre