Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2021

Cassazione n. 46310/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza ciel 24/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 24/03/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Palermo in data 06/07/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 400 di multa per i reati di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen., 635 n. 3 e 61 n. 2 cod. pen.

L'imputata, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 633, 639 bis e 54 cod. pen. (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, 81 e 133 cod. pen. (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente ha reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavaccíuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

In relazione al primo motivo, evidenzia il Collegio come la Corte territoriale, in conformità con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, abbia ritenuto che l'illecita occupazione di un bene immobile può essere scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, concetto che rícomprende non solo le lesioni della vita e dell'integrità fisica, ma anche situazioni attinenti alla compromissione di un diritto fondamentale della persona, come il diritto di abitazione ovvero altri diritti riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., tuttavia l'operatività dell'esimente presuppone l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo.

Nel caso di specie, l'occupazione è avvenuta sulla spinta di un mero stato di disagio abitativo, senza la presenza di una dimostrata assoluta e improrogabile urgenza di procurarsi un alloggio, situazione questa che avrebbe potuto giustificare l'occupazione.

In relazione al secondo motivo, evidenzia il Collegio che sia il giudizio di bilanciamento tra circostanze che il trattamento sanzionatorio (anche con riferimento all'aumento di pena ex art 81 cod. pen.) siano esenti da sindacabilità in questa sede.

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv, 245596).

In relazione poi alla determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (cfr., Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, Innocenti, Rv. 270361; Sez. 4, n. 23074 del 22/11/2016, Paternoster, Rv. 270197; Sez. 2, n. 43605 del 14/09/2016, Ferracane, Rv. 268451; Sez. 5, n. 29847 del 30/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264551).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 05/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] ANDREA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza ciel 24/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 24/03/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Palermo in data 06/07/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 400 di multa per i reati di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen., 635 n. 3 e 61 n. 2 cod. pen. L'imputata, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 633, 639 bis e 54 cod. pen. (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, 81 e 133 cod. pen. (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile. La ricorrente ha reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavaccíuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). In relazione al primo motivo, evidenzia il Collegio come la Corte territoriale, in conformità con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, abbia ritenuto che l'illecita occupazione di un bene immobile può essere scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, concetto che rícomprende non solo le lesioni della vita e dell'integrità fisica, ma anche situazioni attinenti alla compromissione di un diritto fondamentale della persona, come il diritto di abitazione ovvero altri diritti riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., tuttavia l'operatività dell'esimente presuppone l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo. Nel caso di specie, l'occupazione è avvenuta sulla spinta di un mero stato di disagio abitativo, senza la presenza di una dimostrata assoluta e improrogabile urgenza di procurarsi un alloggio, situazione questa che avrebbe potuto giustificare l'occupazione. In relazione al secondo motivo, evidenzia il Collegio che sia il giudizio di bilanciamento tra circostanze che il trattamento sanzionatorio (anche con riferimento all'aumento di pena ex art 81 cod. pen.) siano esenti da sindacabilità in questa sede. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv, 245596). In relazione poi alla determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (cfr., Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, Innocenti, Rv. 270361; Sez. 4, n. 23074 del 22/11/2016, Paternoster, Rv. 270197; Sez. 2, n. 43605 del 14/09/2016, Ferracane, Rv. 268451; Sez. 5, n. 29847 del 30/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264551). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] ANDREA
Sentenza Cassazione n. 46310/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris