CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 17046/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 20759/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e dife sa dal l’avv . [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al ricorso - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., n.q. di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - intimati - avverso la sentenza n. 375 /20 2 1 del Tribunale di Alessandria , depositata il 6.5.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 4.4.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 20759/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] La società agricola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose opposizione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento con cui il giudice dell’esecuzionepresso il Tribunale di Alessandria, nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare avviata nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA]. (cui in seguito subentrò [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo della mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) aveva trasferito la proprietà degli immobili di cui ai lotti 1 e 2 in favore degli aggiudicatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con l’opposizione, la società rilevò che i predetti si erano resi aggiudicatari dei beni a seguito di vendita senza incanto tenutasi telematicamente dinanzi al professionista delegato in data 11.2.2020 e per l’offerta “minima” di cui all’art. 572, comma 3, c.p.c. in data 11.2.2020, per l’importo, rispettivamente, di € 166.125,00 e di € 43.375,00; che in data 28.2.2020 tale [OSCURATO:PERSONA], essendo stato impossibilitato a partecipare alla precedente vendita, aveva depositato istanza cauzionata per la nuova vendita di entrambi i lotti, offrendo rispettivamente l’importo di € 195.000,00 e di € 55.000,00; che tuttavia tale istanza era stata disattesa dal giudice dell’esecuzione e dal Tribunale collegiale adito ai sensi dell’art. 669 - terdeciesc.p.c., tanto che era stato illegittimamente emesso il decreto opposto. L’adito Tribunale, con sentenza del 6.5.2021, rigettò l’opposizione, evidenziando che il potere di non procedere alla vendita, ex art. 572, comma 3, c.p.c., per il caso in cui vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo di aggiudicazione superiore, può essere esercitato in sede di vendita e prima dell’aggiudicazione, non certo dopo; né, del resto – ha proseguito il Tribunale – sussistevano i N. 20759/21R.G. presupposti per l’esercizio del potere di revoca/sospensione di cui all’art. 586 c.p.c. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Gli intimati non hanno resistito.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con l’unico motivo si denun c ia la violazione dell’art. 572 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nella sostanza, la ricorrente si duole della errata interpretazione dell’art. 572, comma 3, c.p.c. da parte del Tribunale, sostenendo che il giudice dell’esecuzione può sempre revocare l’aggiudicazione anche per fatti sopravvenuti, quale nella specie la proposizione di una offerta in aumento da parte di un terzo, come tale idonea a conferire certezza all’ipotesi, contemplata dalla norma, per cui il giudice non procede alla vendita quando sussista una seria possibilità di conseguire un prezzo maggiore. 2.1 –Il ricorso è palesemente infondato. Invero, occorre anzitutto considerare che la vendita per cui è processo è una vendita senza incanto, sicché l’aggiudicazione è di per sé definitiva ex lege, ai sensi dell’art. 574 c.p.c.; da ciò consegue cheil giudice dell’esecuzione , salva l’ipotesi dell’aggiudicazione a prezzo non giusto ex art. 586 c.p.c. (per i cui presupposti, neppure specificamente invocati dalla società ricorrente, basti rinviare, per tutte,all’ampia motivazione di Cass. n. 18451/2015), è comunque tenuto ad emettere il decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario, in quanto titolare del relativo ius ad rem(Cass. n. 18421/2022). N. 20759/21R.G. Come correttamente ritenuto dal giudice del merito, dunque, il potere di cui all’art. 572, comma 3, c.p.c.– a mente del quale il giudice dell’esecuzione (o il professionista delegato, qualora tanto sia previsto nell’ordinanza ex art. 591-bis c.p.c.) può non procedere alla aggiudicazione, in caso di offerta “minima”, ove sussista una seria possibilità di conseguire un prezzo maggiore, in caso di nuovo esperimento di venditae non siano state proposte istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. - non può che essere riferito a valutazioni che precedono l’aggiudicazione, fondate dunque su fatti già noti in sede di vendita, non potendo certo farsi riferimento a circostanzesopravvenute, quali il deposito di una offerta di acquisto “migliorativa”, non solo successiva alla scadenza del termine , ma soprattutto proposta al di fuori di qualsivoglia previsione normativa. 3.1 -In definitiva, il ricorso è rigettato.Nulla va disposto sulle spese del giudizi o di legittimità, gli intimati non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art . 13, se dovuto . Cos