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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24823/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen.; ritenuto che il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso - che hanno denunciato, rispettivamente, la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato (al più da ritenersi tentato), la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo all'affermata sussistenza della prova delle condotte ascritte all'imputato e alla sua individuazione come autore di esse, nonché il vizio della motivazione posta a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato - lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, hanno irritualmente prospettato un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, non consentito in questa sede di legittimità, senza neppure assumere il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che il terzo motivo - con cui sono state dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - contiene enunciati del tutto assertivi ed è dunque privo della specificità richiesta per avanzare rituali critiche al provvedimento impugnato, la cui motivazione in maniera congrua e logica ha indicato gli elementi (in particolare, l'assenza di profili meritevoli di favorevole apprezzamento e i numerosi precedenti penali dell'imputato) che ha posto a sostegno dell'esercizio del proprio potere discrezionale, dunque qui non sindacabile (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen.; ritenuto che il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso - che hanno denunciato, rispettivamente, la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato (al più da ritenersi tentato), la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo all'affermata sussistenza della prova delle condotte ascritte all'imputato e alla sua individuazione come autore di esse, nonché il vizio della motivazione posta a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato - lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, hanno irritualmente prospettato un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, non consentito in questa sede di legittimità, senza neppure assumere il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che il terzo motivo - con cui sono state dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - contiene enunciati del tutto assertivi ed è dunque privo della specificità richiesta per avanzare rituali critiche al provvedimento impugnato, la cui motivazione in maniera congrua e logica ha indicato gli elementi (in particolare, l'assenza di profili meritevoli di favorevole apprezzamento e i numerosi precedenti penali dell'imputato) che ha posto a sostegno dell'esercizio del proprio potere discrezionale, dunque qui non sindacabile (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così
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