CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 46085/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 26/10/2022, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 17/3/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno mesi otto di reclusione per i reati di cui ai capi A), C) e D), lo assolveva dai reati sub A) e D), riducendo la pena a mesi nove di reclusione per il reato di cui al capo C). 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla entità della pena irrogata. Evidenzia che la Corte territoriale non ha valutato gli elementi addotti dalla difesa nelle conclusioni scritte (allegate al ricorso), che valorizzavano il comportamento extraprocessuale tenuto dall'imputato; che, in ogni caso, i giudici di secondo grado non hanno dato conto dei criteri seguiti nell'irrogare la pena, tenuto conto che si discosta sensibilmente dal minimo edittale. 2.1 In data 27/9/2023 sono pervenute conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato per i motivi che seguono. 1.1 Il primo profilo dell'unico motivo, in tema di circostanze attenuanti generiche, è fondato, atteso che effettivamente la Corte territoriale non ha valutato ai fini del loro eventuale riconoscimento il comportamento extraprocessuale serbato dall'odierno ricorrente, che ha corrisposto a titolo di ristoro dei danni cagionati una significativa somma di denaro, accettata dalla persona offesa. La motivazione sul punto è particolarmente oscura, atteso che non è dato comprendere perché «neppure può essere presa in considerazione la concessione delle circostanze attenuanti generiche ... asseritamente giustificate dal "comportamento extraprocessuale"». La valutazione di tale dato, dunque, è stata totalmente omessa dalla Corte territoriale. L'impugnata sentenza, dunque, deve essere annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che dovrà valutare l'incidenza del comportamento extraprocessuale tenuto dall'Angelo, tradottosi nell'offerta a titolo di risarcimento di una somma di denaro, accettata dalla persona offesa, sulla possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche. 1.2 II secondo profilo, relativo alla dosimetria della pena, è inammissibile perché generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese. Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. 1.3 Altrettanto inammissibile, perché manifestamente infondata, è la richiesta avanzata nelle conclusioni del ricorso di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20 -bis cod. pen. Invero, l'applicazione della sanzione sostitutiva è discrezionale ed è subordinata alla positiva valutazione di circostanze di fatto sia in termini di meritevolezza (art. 58 legge n. 689/1981), sia in relazione alla mancanza di cause ostative (art. 59 legge n. 689/1981), che sono precluse in questa sede. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Così deciso i