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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 07259/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16893/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale Liegi, n. 32, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] cello Clarich; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresen- tante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Luigi

V. Damone, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancel- leria civile della Corte di cassazione; – controricorrente e ricorrente incidentale – e [OSCURATO:PERSONA] e C.A.L. – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; – intimati – F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano depositata il 14 maggio Data pubblicazione 04/03/2022 2015 e l'ordinanza n. 2025/16, depositata il 2 giugno 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il Consorzio BBM e la C.A.L. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., proponendo opposizione alla stima dell'indennità determinata ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in relazione all'espropriazione, disposta con decreto dell'8 ottobre 2014, di un fondo di proprietà del Borgo- novo sito in parte nel Comune di Settala (MI), e riportato in Catasto al foglio 7, particelle 107 e 108, ed in parte nel Comune di Liscate (MI), e riportato in Catasto al foglio 6, particelle 56, 59 e

63. A sostegno della domanda, l'attrice contestò il valore di mercato attribuito al fondo, avente destinazione agricola, nonché la determinazione delle inden- nità di asservimento, occupazione temporanea ed occupazione d'urgenza, dell'indennità di cui all'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 e dell'indennità per il soprassuolo, sostenendo inoltre l'inapplicabilità dell'art. 33 cit. ai fini della compensazione del pregiudizio arrecato ai fabbricati.

Si costituì il Borgonovo, ed eccepì il difetto di legittimazione dell'oppo- nente, in qualità di autorità espropriante, chiedendo in via riconvenzionale la rideterminazione delle indennità di espropriazione, asservimento ed occupa- zione.

1.1. Con ordinanza non definitiva del 14 maggio 2015, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal con- venuto, osservando che, anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella rea- lizzazione dell'opera pubblica, parte del rapporto espropriativo e obbligato al pagamento dell'indennità è il soggetto espropriante, vale a dire quello in fa- vore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione.

1.2. Con ordinanza definitiva del 2 maggio 2016, la Corte ha poi deter- minato l'indennizzo complessivamente dovuto in Euro 2.414.486,31. 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 Premesso che l'indennità di espropriazione dev'essere determinata te- nendo conto delle caratteristiche del bene al momento dell'emissione del de- creto di espropriazione e dell'incidenza dei vincoli non aventi non aventi na- tura espropriativa, la Corte ha richiamato la stima compiuta dal c.t.u. nomi- nato nel corso dell'istruttoria, il quale aveva accertato la natura agricola del fondo espropriato e ne aveva determinato il valore complessivo in Euro 784.134,75, sulla base del prezzo medio di mercato e della superficie acqui- sita.

Ha poi determinato in Euro 70.271,11 l'indennità dovuta per l'asservi- mento, in Euro 87.440,04 quella dovuta per l'occupazione temporanea, pro- trattasi dal 6 giugno 2011 al 30 novembre 2015, in Euro 239.188,53 l'inden- nità di occupazione d'urgenza dovuta per le aree espropriate ed in Euro 295.073,71 quella dovuta per le aree asservite.

Considerato inoltre che il pro- prietario rivestiva la qualifica di coltivatore diretto, e rilevato che alla data di apposizione del vincolo i terreni situati a sud della strada provinciale Cerca erano destinati alla produzione di legname, avente carattere transitorio ed integrante il ciclo produttivo aziendale, mentre gli altri terreni avevano natura seminativa irrigua, ha liquidato l'indennità aggiuntiva in Euro 424.258,17, in base al valore agricolo medio relativo alla regione agraria in cui è situato il Comune di Liscate.

Preso atto che le parti avevano raggiunto un accordo in ordine al valore del soprassuolo, ha liquidato la relativa indennità in Euro 126.150,00, determinando invece in Euro 387.970,00 il deprezzamento con- seguente all'espropriazione parziale, riguardante un sesto dell'intera superfi- cie del fondo, in considerazione della divisione del fondo in due porzioni e dell'aumento dei costi gestionali determinato dalla riduzione dell'estensione complessiva.

Precisato infine che i fabbricati erano destinati in parte all'atti- vità agricola, in parte ad uso abitativo, ha escluso che la realizzazione dell'au- tostrada ne avesse comportato una svalutazione, osservando che gli svan- taggi connessi alla vicinanza dell'opera erano compensati dall'agevolazione del collegamento viario con la città di Milano.

3. Avverso le predette ordinanze il Borgonovo ha proposto ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA]- bemi ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, articolato in otto motivi, anch'essi illustrati con memoria.

Gli altri intimati non hanno 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 svolto attività difensiva.

Data pubblicazione 04/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impu- gnazione, sollevata dalla difesa della controricorrente in relazione all'interve- nuta accettazione da parte del ricorrente dell'indennità determinata all'esito della procedura di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001, che ne avrebbe precluso la contestazione in via riconvenzionale, anche in considerazione della intervenuta scadenza del termine per l'opposizione.

In quanto avente ad oggetto la liquidazione effettuata dai tecnici, in or- dine alla quale era stata proposta opposizione da parte della [OSCURATO:PERSONA], l'ac- cettazione dell'indennità da parte del Borgonovo non precludeva a quest'ul- timo la facoltà di resistere alla domanda, quanto meno al fine di ottenere la conferma dell'importo determinato dai tecnici, la cui riduzione da parte della Corte di merito, traducendosi nella soccombenza in giudizio, impone, in con- formità delle regole generali, il riconoscimento in favore del ricorrente della legittimazione ad impugnare la relativa ordinanza.

Nessun rilievo può assu- mere, a tal fine, l'avvenuto decorso del termine per l'opposizione alla stima, dal momento che la tempestiva proposizione della domanda ad opera di uno dei soggetti del rapporto espropriativo comporta il venir meno dell'efficacia vincolante della stima anche nei confronti degli altri, con la conseguenza che ciascuno di essi può legittimamente svolgere, in giudizio, le sue difese in or- dine alla determinazione dell'indennità di esproprio.

L'unica limitazione, per il convenuto, è rappresentata dalla necessità, in presenza di una stima a carat- tere definitivo, di formulare un'apposita domanda, da proporsi nelle forme e nei termini previsti per la domanda riconvenzionale, ove intenda ottenere la determinazione dell'indennità in misura inferiore (per l'espropriante) o supe- riore (per l'espropriato) a quella liquidata in sede amministrativa (cfr. Cass., Sez.

I, 20/05/2005, n. 10668; 9/07/2003, n. 10790; 2/03/2001, n. 3048).

2. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 27 e 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 e degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., censurando l'ordinanza non definitiva per aver escluso il difetto di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che la 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 stessa, in qualità di ente espropriante, non è inclusa tra i soggetti ai quali lData pubblicazione 04/03/2022o art. 54 cit. attribuisce la facoltà di proporre opposizione alla stima.

Premesso che nella specie la veste di promotore dell'espropriazione spetta al Consorzio BBM, in qualità di contraente generale incaricato della realizzazione dell'o- pera, osserva che il capitolato allegato al contratto stipulato tra lo stesso e la [OSCURATO:PERSONA] pone a carico del Consorzio tutte le attività necessarie per l'acquisi- zione delle aree, ivi compresa la liquidazione ed il pagamento delle indennità e dei corrispettivi comunque dovuti.

Aggiunge che nel giudizio di opposizione alla stima l'ente espropriante può rivestire soltanto la qualità di legittimato passivo, e non anche quella di legittimato attivo, spettando ad esso la deter- minazione dell'indennità di esproprio, che costituisce oggetto del giudizio di opposizione, e l'autorizzazione del pagamento, mentre la titolarità del rap- porto giuridico controverso spetta al promotore dell'espropriazione, tenuto alla corresponsione dell'indennità.

Sostiene infine che, anche a voler ricono- scere la legittimazione dell'opponente, la domanda avrebbe dovuto essere proposta entro trenta giorni dalla data di comunicazione della relazione del collegio dei tecnici.

2.1. Il motivo è infondato.

Com'è noto, l'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, invocato dalla difesa del ricorrente, è stato abrogato, nella parte riguardante la disciplina del giudizio di opposizione alla stima, e sostituito dall'art. 29 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, già in vigore alla data di emissione del decreto di espropriazione, il quale, nell'individuare i destinatari della domanda, distingue, al comma quar- to, a seconda che l'attore sia il proprietario del bene o il promotore dell'e- spropriazione, richiedendo nel primo caso la notifica all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione (definito dall'art. 3, comma primo, lett. d), del d.P.R. n. 327 come «il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espro- priazione») e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione (inteso, ai sensi della lett. c) dell'art. 3, comma primo, cit., come «il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di espropriazione»), e nel secondo caso all'autorità espropriante (da intendersi, ai sensi della lett. b) dell'art. 3, comma primo, come «l'autorità amministrativa titolare del potere di espro- priare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma») e al proprietario del Data pubblicazione 04/03/2022 bene.

La norma, che riproduce testualmente i commi terzo e quarto dell'art. 54 cit., aggiunge, al secondo periodo, che, nel caso in cui il pagamento dell'in- dennità sia stato affidato al concessionario, il ricorso dev'essere notificato anche a quest'ultimo.

La formulazione di tale disposizione, non del tutto perspicua, in quanto orientata principalmente all'individuazione dei legittimati passivi, dev'essere interpretata alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in rife- rimento alla disciplina anteriore al d.P.R. n. 327 del 2001, e ribadito in gran parte anche a seguito dell'entrata in vigore di quest'ultimo, che ne costituisce in qualche modo una codificazione, sia pure piuttosto imprecisa.

In linea ge- nerale, è stato infatti affermato che il soggetto tenuto al pagamento dell'in- dennità di espropriazione, e legittimato a resistere in sede di opposizione alla stima, dev'essere individuato esclusivamente nel beneficiario dell'espropria- zione, come indicato nel provvedimento ablatorio, non potendosi considerare parte del giudizio l'autorità espropriante, in quanto estranea alla controversia di carattere patrimoniale tra il beneficiario e l'espropriato (cfr. Cass., Sez.

I, 11/10/1999, n. 11370; 13/06/1998, n. 5924; Cass., Sez.

I, 14/05/2010, n. 11768; 16/01/2004, n. 539).

Tale principio viene ritenuto applicabile anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera pubblica sia il risultato del con- corso di più enti, a meno che dal decreto di espropriazione non emerga che il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative sia stato conferito ad altro ente: a tal fine, si ritiene tuttavia insufficiente un mero accordo interno tra l'espropriante e l'affidatario, richiedendosi che l'affidamento trovi fondamento in una previsione di legge o in un atto amministrativo a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento improprio, concessione traslativa), che abbia trasferito al privato non solo il compito di effettuare le attività preparatorie all'emissione degli atti ablatori, o la facoltà di chiedere all'autorità amministrativa l'emissione degli atti del procedimento amministrativo, ma anche il compito di porre in essere tali atti, direttamente in nome e per conto proprio (cfr. Cass., Sez.

I, 25/07/ 1997, n. 6959; 28/05/1991, n. 6029; da ultimo, Cass., Sez.

I, 15/ 03/2021, 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 n. 7143; 9/01/2020, n. 214): soltanto in tali ipotesi, infatti, si ritData pubblicazione 04/03/2022iene che, agendo il privato in qualità di organo indiretto dell'Amministrazione, la sua azione produca nei confronti dei terzi i medesimi effetti che determinerebbe l'azione diretta dell'Amministrazione, alla quale il privato viene sostituito in virtù del trasferimento di poteri, restando pertanto obbligato al pagamento dell'indennità (cfr. Cass., Sez.

I, 14/06/2016, n. 12260; 28/10/2011, n. 22523).

Diversamente, nel caso in cui l'affidamento abbia avuto ad oggetto esclusivamente il compito di promuovere gli atti del procedimento ablatorio o abbia comportato soltanto l'attribuzione del potere di agire in nome e per conto del delegante (cfr. Cass., Sez.

I, 10/07/2020, n. 14780; 29/10/2013, n. 24355), o ancora si sia risolto nel mero accollo degli oneri economici del procedimento espropriativo (cfr. Cass., Sez.

I, 20/03/2017, n. 7104; 21/03/ 2007, n. 6807), si ritiene che l'obbligo di provvedere al pagamento delle in- dennità resti a carico del beneficiario, qualificato pertanto come unico legitti- mato a resistere in sede di opposizione alla stima.

E' in quest'ottica che dapprima l'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 ed in seguito l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011 hanno previsto come parti invaria- bili del giudizio di opposizione il proprietario, l'autorità espropriante ed il pro- motore dell'espropriazione, cui può aggiungersi, nel caso in cui la domanda sia proposta dal proprietario, il beneficiario dell'espropriazione, nonché, nel caso in cui il pagamento dell'indennità sia stato affidato al concessionario, anche quest'ultimo: in particolare, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, l'individuazione del promotore, quale figura distinta dal beneficiario ed autonomamente legittimata a proporre l'opposizione alla stima o a resi- stere alla stessa, può assumere un significato soltanto nelle ipotesi, prece- dentemente indicate, in cui la gestione del procedimento espropriativo risulti interamente demandata ad un soggetto diverso da quello in favore del quale dev'essere pronunciato il provvedimento conclusivo, a carico del quale sia posto anche il pagamento delle indennità dovute agli espropriati, in forza di una norma di legge o di un atto amministrativo avente efficacia esterna (cfr. Cass., Sez.

I; 14/10/2019, n. 25848).

Al di fuori delle predette ipotesi, tale figura è destinata a confondersi con quella del beneficiario, cui spetta, in cor- relazione con l'obbligo di provvedere al pagamento dell'indennità, la legitti- 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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In tal senso depongono alcune sentenze della Corte costituzionale, con cui fu dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 12, quinto comma, e 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui non prevedevano che l'espropriante (da in- tendersi all'epoca come il beneficiario dell'espropriazione), in alternativa al pagamento delle indennità accettate dall'espropriato, potesse proporre oppo- sizione alla stima delle indennità di espropriazione ed occupazione (cfr. sent. n. 173 del 1991 e 365 del 1992), mentre fu dichiarata infondata, ma solo perché originata da una lettura forzatamente riduttiva della norma impu- gnata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 69 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella parte in cui non riconoscevano anche alla [OSCURATO:PERSONA], che avesse proceduto all'occupazione provvisoria o all'espropriazione di un'area, il diritto di opporsi alla stima dell'indennità dovuta al proprietario del fondo espropriato od occupato (cfr. sent. n. 135 del 1994).

A fondamento di tali pronunce, fu infatti precisato che il principio del giusto indennizzo dev'essere operante, in base all'art. 42, terzo comma, Cost., non soltanto nei confronti dei soggetti passivi dell'espropriazione, ma anche dei «soggetti che la promuovono e che, di conseguenza, hanno un interesse a che l'indennizzo non travalichi la giusta misura prescritta dalla norma costituzionale»; fu altresì richiamato il già citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, in riferimento alla disciplina dettata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, riconosceva espressamente all'espropriante la legittimazione a proporre opposizione alla stima eseguita dal perito, proprio in considerazione dell'obbligo, ordinariamente posto a suo carico, di provve- dere al pagamento dell'indennità.

Non merita pertanto censura, nella specie, l'ordinanza non definitiva im- pugnata, la quale, premesso che il decreto di espropriazione prevedeva il tra- sferimento della proprietà del fondo in favore della [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che la stessa dovesse considerarsi parte del rapporto espropriativo e soggetto obbligato al pagamento dell'indennità, come tale legittimata non solo a resi- stere all'opposizione alla stima, ma anche a proporla, in qualità di beneficiaria 8 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza, Data pubblicazione 04/03/2022 fatta valere dal ricorrente, che l'espropriazione non sia stata promossa dalla [OSCURATO:PERSONA], ma dal Consorzio BBM, in qualità di general contractor incaricato della realizzazione dell'Autostrada: se è vero, infatti, che in linea generale, ai sensi dell'art. 6, comma ottavo, del d.P.R. n. 327 del 2001, l'Amministrazione titolare del potere espropriativo può delegarne in tutto o in parte l'esercizio sia al concessionario che al contraente generale cui sia stata affidata la rea- lizzazione dell'opera, è anche vero però che nella specie tale delega è stata disposta in favore non già in favore del Consorzio, ma della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha provveduto, in qualità di concessionaria, all'emissione del decreto di espro- prio, in tal modo assumendo contemporaneamente la veste di autorità espro- priante e beneficiaria dell'espropriazione; il Consorzio si è invece occupato esclusivamente degli atti preparatori, in adempimento degli obblighi assunti con il contratto stipulato con la [OSCURATO:PERSONA], il quale d'altronde, avendo efficacia esclusivamente inter partes, non avrebbe potuto comportare alcun trasferi- mento di pubbliche potestà da parte della concessionaria in favore del con- tractor.

2.2. Quanto infine all'asserita tardività dell'opposizione, è pur vero che, come già affermato da questa Corte, l'unitarietà della disciplina dettata dallo art. 54, comma secondo, del d.P.R. n. 327 del 2001 e ribadita dall'art. 29, comma terzo, del d.lgs. n. 150 del 2011 comporta che il termine di trenta giorni previsto dalle predette disposizioni trovi applicazione a qualsiasi inte- ressato, ivi compreso il promotore o il beneficiario dell'espropriazione, anche nel caso in cui quest'ultimo cumuli in sé anche la veste di autorità espro- priante (cfr. Cass., Sez.

I, 27/10/2016, n. 21731; 28/02/2011, n. 4880): diversamente opinando, d'altronde, dovrebbe ritenersi che, mentre il proprie- tario espropriato è tenuto a proporre l'opposizione nel breve termine in que- stione, il promotore o il beneficiario può contestare la misura dell'indennità in qualsiasi tempo, in contrasto con le esigenze di celerità del procedimento amministrativo e con la tutela dei diritti del proprietario, costretto a subire la privazione del proprio bene senza alcuna garanzia di certezza del ristoro.

Non merita tuttavia consenso la tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente, secondo cui l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro trenta giorni dalla 9 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 notificazione della relazione di stima depositata dai tecnici nominati ai sensi Data pubblicazione 04/03/2022 dell'art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001, intervenuta il 9 aprile 2013; ai sensi tanto dell'art. 54, comma secondo, che dell'art. 29, comma terzo, cit., la de- correnza del termine per l'opposizione è infatti ancorata alla data di notifica della stima peritale soltanto nel caso in cui la stessa abbia luogo successiva- mente al decreto di esproprio, dovendosi altrimenti fare riferimento alla data di notifica di quest'ultimo: e poiché nella specie, come precisato dalla stessa difesa del ricorrente, il decreto di espropriazione, recante l'indicazione dell'in- dennità definitiva, è stato notificato soltanto il 21 novembre 2014, l'opposi- zione alla stima, proposta con atto notificato il 12 dicembre 2014, deve con- siderarsi tempestiva.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 32, comma primo, e 40 del d.P.,R. n. 327 del 2001, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, cen- surando l'ordinanza definitiva nella parte in cui ha determinato il valore di mercato del fondo espropriato in base alla stima effettuata dal c.t.u. con me- todo sintetico-comparativo: osserva infatti che, ai fini dell'individuazione del valore di fondi aventi caratteristiche omogenee, il c.t.u. ha fatto riferimento a dati desunti non già da atti di compravendita, ma da mere offerte di vendita, espressive di valori potenziali e condizionati da esigenze personali del vendi- tore.

Aggiunge che tale circostanza, puntualmente segnalata dal suo consu- lente di parte, non è stata presa in considerazione dall'ordinanza impugnata, la quale risulta pertanto caratterizzata da una motivazione insufficiente.

3.1. Il motivo è inammissibile.

La parte che in sede di legittimità intenda dolersi dell'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del c.t.u. non può infatti limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione com- messi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al canone di specificità del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare puntualmente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, tra- scrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi solle- 10 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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III, 13/07/2021, n. 19989; Cass., Sez.

I, 17/ 07/2014, n. 16368; Cass., Sez.

II, 13/06/2007, n. 13845).

Tale onere, nella specie, non può ritenersi adeguatamente adempiuto attraverso il mero rinvio alla relazione depositata dal c.t.u. e alle osservazioni formulate dal consulente di parte, sia pure accompagnato dall'indicazione delle pagine ritenute rile- vanti, non consentendo lo stesso di valutare con immediatezza, sulla base degli elementi risultanti dal ricorso, la pertinenza e la portata, prima ancora della fondatezza delle censure sollevate dal ricorrente, attraverso il confronto tra le affermazioni contestate e le critiche ad esse rivolte, in ordine alle quali vengono denunciati l'inadempimento del dovere di motivazione posto a carico della Corte di merito e la conseguente inosservanza dei criteri legali di deter- minazione delle indennità dovute.

4. Per analoghe ragioni, è inammissibile il terzo motivo, con cui il ricor- rente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, censurando l'ordinanza definitiva per aver determinato l'inden- nità di asservimento sulla base del valore di mercato del fondo espropriato, anziché dell'indennità di espropriazione, comprendente anche l'indennità ag- giuntiva e quella dovuta per il deprezzamento dell'area residua, senza consi- derare che il ristoro dovuto per l'asservimento dev'essere proporzionato, così come quello dovuto per l'espropriazione, all'uso del fondo ed alla qualifica di imprenditore agricolo del proprietario.

4.1. L'omessa trascrizione dei passi rilevanti della relazione predisposta dal c.t.u. non consente infatti d'individuare, al di là dell'ovvio riferimento alla entità della superficie asservita ed al valore di mercato del fondo, i criteri adottati dal c.t.u. per la determinazione dell'indennità di asservimento, ed in particolare di stabilire se il pregiudizio arrecato alla coltivazione della super- ficie asservita ed il deprezzamento del residuo, dei quali il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento, abbiano o meno costituito oggetto di valutazione ai fini della quantificazione dell'indennità aggiuntiva e di quella dovuta per la diminuzione di valore del fondo, separatamente liquidate per l'intero espro- prio.

5. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa ap- 11 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 plicazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, censurando l'ordinanza de-Data pubblicazione 04/03/2022 finitiva per aver determinato l'indennità dovuta per l'occupazione temporanea in base al valore di mercato del fondo, anziché all'indennità di espropriazione, comprendente anche l'indennità aggiuntiva e quella dovuta per il deprezza- mento dell'area residua.

6. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa appli- cazione degli artt. 22-bis e 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, censurando l'ordi- nanza definitiva per aver determinato l'indennità dovuta per l'occupazione di urgenza in base al valore di mercato del fondo, anziché all'indennità di espro- priazione, comprendente anche l'indennità aggiuntiva e quella dovuta per il deprezzamento dell'area residua.

7. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto questioni affini, sono infondati.

L'indennità di occupazione, sia essa temporanea o d'urgenza, ha infatti la funzione di compensare il pregiudizio subìto dal proprietario a causa della privazione della disponibilità dell'area nel periodo di tempo previsto dal rela- tivo provvedimento autorizzatorio, e cioè una perdita reddituale che, in quan- to collegata esclusivamente al mancato godimento dell'immobile, si differen- zia dalla diminuzione patrimoniale conseguente alla perdita della proprietà del suolo espropriato.

Tale indennità dev'essere quindi liquidata nella misura prevista dagli artt. 22-bis, comma quinto, e 50, comma primo, del d.P.R. n. 327 del 2021, con riferimento alla sola superficie indicata dal decreto di oc- cupazione, senza tener conto né del deprezzamento subìto dall'area residua, che dev'essere valutato esclusivamente ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione (cfr. Cass., Sez.

I; 21/05/2007, n. 11782; 26/03/2004, n. 6086), né, qualora si tratti di fondo non edificabile, dell'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 37, comma nono, del d.P.R. n. 327 del 2001, che, in quanto avente una funzione compensativa del sacrificio sopportato a causa della de- finitiva perdita del terreno su cui viene esercitata l'attività agricola. è dovuta soltanto per effetto dell'abbandono dell'area, conseguente all'emissione del decreto di esproprio (cfr. Cass., Sez.

I, 22/03/2021, n. 7975; 24/04/2014, n. 9269).

8. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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9. Il predetto motivo va esaminato congiuntamente al settimo, con cui il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ribadendo che, ai fini della valutazione del deprezzamento subìto dall'area residua, l'ordinanza definitiva non ha tenuto conto dell'unitarietà del fondo parzialmente espropriato, della separazione meramente apparente pre- cedentemente determinata dalla Strada provinciale e dell'ulteriore fraziona- mento determinato dall'espropriazione.

10. Unitamente ai predetti motivi va esaminato l'ottavo, con cui si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 32, comma primo, del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurandosi l'ordinanza definitiva per aver escluso il deprezza- mento dei fabbricati esistenti nel fondo, senza indicare i criteri in base ai quali ha ritenuto che lo stesso fosse compensato dal miglioramento dei collega- menti viari con la città di Milano.

Aggiunge il ricorrente che la Corte di merito ha omesso di valutare gli effetti della realizzazione dell'opera pubblica sul valore complessivo del compendio aziendale, in relazione alla destinazione sia agricola che abitativa degl'immobili, all'impatto acustico ed al peggioramento della qualità dell'aria, nonché all'aumento dei costi gestionali derivante dal venir meno della continuità tra le diverse aree residue.

11. I tre motivi sono inammissibili.

Il frazionamento del fondo in distinte porzioni, derivante dalla realizza- zione dell'arteria autostradale, e la prossimità di quest'ultima ai fabbricati insistenti sull'area residua hanno costituito infatti oggetto di specifica valuta- zione da parte della Corte di merito, che ai fini della liquidazione del deprez- zamento subìto dalla superficie residua ha ridimensionato l'incidenza negativa del primo fattore ed escluso quella del secondo sul godimento dell'immobile, osservando che già in precedenza quest'ultimo non costituiva un corpo uni- 13 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Tale valutazione, configu- rabile come un giudizio di fatto sindacabile in sede di legittimità esclusiva- mente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non risulta validamente censurata dal ricorrente, il quale non è in grado d'indicare ele- menti di fatto trascurati dall'ordinanza impugnata, ma si limita ad insistere sull'entità del danno derivante dal frazionamento e di quello riportato dai fab- bricati, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di control- lare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impu- gnata, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le re- lative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez.

I, 13/01/ 2020, n. 331; Cass., Sez.

II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez.

V, 4/08/ 2017, n. 19547).

12. E' parimenti inammissibile il nono motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 32 e 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudi- zio, rilevando che, nella determinazione dell'indennità, l'ordinanza definitiva non ha tenuto conto della natura dell'opera pubblica per la cui realizzazione è stata disposta l'espropriazione, la quale, imponendo l'osservanza delle fasce di rispetto, impedisce l'utilizzazione delle relative superfici per la costruzione di manufatti agricoli.

12.1. In caso di espropriazione parziale, l'incidenza del vincolo d'inedifi- cabilità derivante dall'osservanza delle fasce di rispetto, riconducibile alla de- stinazione dell'area espropriata alla costruzione o all'ampliamento di un'arte- ria stradale, traducendosi in una riduzione delle possibilità di sfruttamento del 14 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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I, 2/07/2020, n. 13598; 5/06/2020, n. 10747): nella specie, tuttavia, l'apprezzamento in ordine all'omessa valu- tazione di tale elemento risulta precluso dalla mancata trascrizione, a corredo della censura, delle considerazioni svolte in proposito dal c.t.u. e delle osser- vazioni formulate dal consulente di parte, la quale impedisce di verificare se il venir meno della possibilità di utilizzare a fini edificatori le aree situate a confine con la sede autostradale, sia pure nei limiti consentiti dall'inclusione del fondo in zona agricola, sia stata o meno tenuta in conto nella determina- zione del deprezzamento subìto dalla superficie non espropriata, e se la rela- tiva questione sia stata sottoposta all'attenzione della Corte di merito.

13. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001, non- ché la nullità dell'ordinanza definitiva, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per contraddittorietà e perplessità della motivazione, so- stenendo che, nel riconoscere il pregiudizio derivante dal deprezzamento dell'area residua, la Corte d'appello ha omesso di verificare se l'espropriazione avesse oggettivamente inciso in modo negativo sulla stessa e di motivare la relativa liquidazione.

13.1. Il motivo è inammissibile.

Come si è detto in precedenza, la Corte di merito ha adeguatamente mo- tivato la valutazione compiuta in ordine al pregiudizio subìto dall'area residua del fondo espropriato, mediante l'individuazione dei vantaggi e degli svan- taggi connessi alla riduzione della superficie complessiva dell'immobile, in re- lazione alla destinazione dello stesso all'esercizio dell'azienda agricola, ed alla prossimità dell'opera pubblica ai fabbricati insistenti sul fondo.

Nel contestare tale apprezzamento, la controricorrente non è in grado d'indicare lacune ar- gomentative o carenze logiche del ragionamento seguito ai fini della liquida- zione dell'indennità, ma si limita a svolgere generiche considerazioni, inido- nee a confutare quelle poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, in tal modo sollecitando sostanzialmente una rivisitazione dell'accertamento dei fatti, non consentita in questa sede. 15 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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14. E' parimenti inammissibile il secondo motivo, con cui la controricor-Data pubblicazione 04/03/2022 rente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censurando l'ordinanza impugnata per aver determinato la super- ficie dell'area espropriata in 55.027 mq., anziché in 50.880 mq. come indicato nel decreto di espropriazione.

14.1. In quanto riflettente l'errata valutazione del contenuto di un docu- mento prodotto in giudizio, o, al più, un errore percettivo obiettivamente ri- scontrabile attraverso il confronto con gli atti processuali, il vizio denunciato dalla controricorrente non può essere fatto valere ai sensi delle norme richia- mate, risolvendosi alternativamente in un errore di giudizio, non deducibile come motivo di ricorso per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., ovvero in un errore di fatto, che potrebbe giu- stificare la revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ.

Perché sia configurabile una violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è invece necessario che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi conferitigli dalla legge, oppure che, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, pre- tendendo di attribuirle, in assenza di un'apposita previsione di legge, il valore attribuito ad un'altra prova, o ancora che, in presenza di una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez.

Un., 30/09/ 2020, n. 20867; Cass., Sez.

V, 9/06/2021, n. 16016; Cass., Sez.

VI, 27/12/ 2016, n. 27000).

15. Con il terzo motivo, la controricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 40 del d.P.R. n. 327 del 2001, rilevando che, ai fini della determinazione del valore di mercato del fondo, l'ordinanza impugnata si è limitata a recepire le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., senza tenere conto dei rilievi formulati da essa controricorrente, riflettenti l'immotivato ricono- scimento di un valore medio superiore a quello concretamente accertato.

16. Il predetto motivo va esaminato congiuntamente al quarto ed al quinto, con cui la controricorrente denuncia la violazione e la falsa applica- zione degli artt. 44, 22-bis e 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, osservando che 16 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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17. I tre motivi sono inammissibili, per difetto di specificità.

Nel contestare la stima compiuta dal c.t.u. e fatta propria dall'ordinanza impugnata, la controricorrente si limita infatti a riportare un breve passo della relazione dallo stesso depositata, in cui si giustifica la valutazione attribuita al fondo mediante il richiamo delle indagini effettuate, senza trascrivere, a corredo delle proprie censure, le risultanze di tali indagini, così come riferite dal consulente, né le osservazioni da essa formulate nel giudizio di merito, con la conseguenza che risulta impossibile apprezzare, attraverso la lettura del ricorso, il senso e la portata delle doglianze proposte, prima ancora della fondatezza delle stesse.

18. E' parimenti inammissibile, per difetto di specificità, il sesto motivo, con cui la controricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 22-bis e 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando l'ordinanza impugnata, nella parte in cui, ai fini della liquidazione dell'indennità dovuta per l'occupa- zione d'urgenza, ha richiamato la quantificazione compiuta dal c.t.u., che aveva tenuto conto del periodo trascorso fino al momento della riconsegna formale dell'area al proprietario, senza prendere in esame i rilievi formulati da essa controricorrente, secondo cui, ai fini della cessazione dell'occupa- zione, doveva considerarsi sufficiente la restituzione della disponibilità dello immobile, indipendentemente da un provvedimento formale.

18.1. Nel censurare l'individuazione della data di cessazione dell'occupa- zione, la controricorrente si limita infatti ad affermare che i lavori di rifaci- mento di un elettrodotto preesistente, per la cui esecuzione era stata disposta l'occupazione, furono ultimati in data anteriore a quella della riconsegna for- male dell'area occupata, alla quale il c.t.u. ha fatto riferimento ai fini della determinazione dell'indennità, senza precisare quale fosse il termine di effi- cacia del decreto di occupazione, e se la riconsegna abbia avuto luogo in data anteriore o successiva alla scadenza dello stesso.

Tale omissione non può ritenersi priva di conseguenze ai fini che qui interessano, dal momento che, 17 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 ove la riconsegna avesse avuto luogo in data successiva, l'indennità dovrebbe Data pubblicazione 04/03/2022 ritenersi dovuta soltanto fino alla scadenza del termine, risultando l'occupa- zione illegittima per il periodo successivo, con la conseguente insorgenza dello obbligo di risarcire il danno arrecato al proprietario: premesso infatti che la revoca o la cessazione dell'efficacia del relativo provvedimento autorizzatorio non comporta il venir meno dell'occupazione, a tal fine occorrendo un atto di riconsegna del bene al proprietario, in mancanza del quale l'occupazione di- viene illegittima e fonte di responsabilità per l'occupante (cfr. Cass., Sez.

I, 27/02/2003, n. 2952; 1/10/1999, n. 10866), deve ritenersi che nel caso di specie non assuma alcun rilievo la data dell'ultimazione dei lavori, non es- sendo stato neppure dedotto che alla stessa abbia fatto riscontro la revoca del decreto di occupazione.

19. E' altresì inammissibile il settimo motivo, con cui la controricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 40 del d.P.R. n. 327 del 2001 e la nullità dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per difetto di motivazione, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ritenere dovuta l'indennità aggiuntiva, la Corte di merito non ha tenuto conto della mancata dimostrazione della qualità di coltivatore diretto del proprieta- rio e della coltivazione del fondo con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia.

19.1. Nel censurare l'accertamento compiuto dall'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva, la ricorrente contesta in particolare l'affermazione della qualità di coltivatore diretto dell'espropriato, richiamando le osservazioni formulate nelle note conclusive depositate nel giudizio di merito, ma omettendo di ri- portarle a corredo delle proprie censure, in tal modo rendendo impossibile qualsiasi valutazione in ordine al lamentato inadempimento dell'onere di mo- tivazione gravante sulla Corte di merito.

20. Con l'ottavo motivo, la controricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censurando l'ordinanza impu- gnata per aver posto integralmente a suo carico le spese di lite e quelle della c.t.u., senza tenere conto dell'intervenuto accoglimento dell'opposizione e del 18 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 rigetto della domanda riconvenzionale, che avrebbero imposto la condanna del convenuto alle spese o quanto meno la compensazione delle stesse.

20.1. Il motivo è inammissibile.

In tema di spese processuali, l'identificazione della parte soccombente è infatti rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità, a meno che non si traduca nella violazione del principio per cui le spese non possono essere poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass., Sez.

I, 16/06/2011, n. 13229; Cass., Sez.

III, 16/06/2003, n. 9631; 7/04/2000, n. 4371).

Tale prin- cipio, nella specie, non può ritenersi violato in ragione del mero accoglimento dell'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], né del rigetto della domanda ricon- venzionale proposta dal Borgonovo, essendo pacifico che l'ordinanza impu- gnata non ha integralmente accolto né le richieste dell'attrice né quelle del convenuto, sicché, non potendo nessuna delle due parti considerarsi total- mente vittoriosa, spettava alla Corte di merito il potere di stabilire quale di esse avesse visto accogliere le proprie istanze in misura prevalente, e rego- lare di conseguenza le spese processuali.

21. Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati, con l'integrale compensa- zione delle spese processuali, avuto riguardo alla reciproca soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16893/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale Liegi, n. 32, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] cello Clarich; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresen- tante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Luigi V. Damone, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancel- leria civile della Corte di cassazione; – controricorrente e ricorrente incidentale – e [OSCURATO:PERSONA] e C.A.L. – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; – intimati – F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano depositata il 14 maggio Data pubblicazione 04/03/2022 2015 e l'ordinanza n. 2025/16, depositata il 2 giugno 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il Consorzio BBM e la C.A.L. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., proponendo opposizione alla stima dell'indennità determinata ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in relazione all'espropriazione, disposta con decreto dell'8 ottobre 2014, di un fondo di proprietà del Borgo- novo sito in parte nel Comune di Settala (MI), e riportato in Catasto al foglio 7, particelle 107 e 108, ed in parte nel Comune di Liscate (MI), e riportato in Catasto al foglio 6, particelle 56, 59 e 63. A sostegno della domanda, l'attrice contestò il valore di mercato attribuito al fondo, avente destinazione agricola, nonché la determinazione delle inden- nità di asservimento, occupazione temporanea ed occupazione d'urgenza, dell'indennità di cui all'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 e dell'indennità per il soprassuolo, sostenendo inoltre l'inapplicabilità dell'art. 33 cit. ai fini della compensazione del pregiudizio arrecato ai fabbricati. Si costituì il Borgonovo, ed eccepì il difetto di legittimazione dell'oppo- nente, in qualità di autorità espropriante, chiedendo in via riconvenzionale la rideterminazione delle indennità di espropriazione, asservimento ed occupa- zione. 1.1. Con ordinanza non definitiva del 14 maggio 2015, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal con- venuto, osservando che, anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella rea- lizzazione dell'opera pubblica, parte del rapporto espropriativo e obbligato al pagamento dell'indennità è il soggetto espropriante, vale a dire quello in fa- vore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione. 1.2. Con ordinanza definitiva del 2 maggio 2016, la Corte ha poi deter- minato l'indennizzo complessivamente dovuto in Euro 2.414.486,31. 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 Premesso che l'indennità di espropriazione dev'essere determinata te- nendo conto delle caratteristiche del bene al momento dell'emissione del de- creto di espropriazione e dell'incidenza dei vincoli non aventi non aventi na- tura espropriativa, la Corte ha richiamato la stima compiuta dal c.t.u. nomi- nato nel corso dell'istruttoria, il quale aveva accertato la natura agricola del fondo espropriato e ne aveva determinato il valore complessivo in Euro 784.134,75, sulla base del prezzo medio di mercato e della superficie acqui- sita. Ha poi determinato in Euro 70.271,11 l'indennità dovuta per l'asservi- mento, in Euro 87.440,04 quella dovuta per l'occupazione temporanea, pro- trattasi dal 6 giugno 2011 al 30 novembre 2015, in Euro 239.188,53 l'inden- nità di occupazione d'urgenza dovuta per le aree espropriate ed in Euro 295.073,71 quella dovuta per le aree asservite. Considerato inoltre che il pro- prietario rivestiva la qualifica di coltivatore diretto, e rilevato che alla data di apposizione del vincolo i terreni situati a sud della strada provinciale Cerca erano destinati alla produzione di legname, avente carattere transitorio ed integrante il ciclo produttivo aziendale, mentre gli altri terreni avevano natura seminativa irrigua, ha liquidato l'indennità aggiuntiva in Euro 424.258,17, in base al valore agricolo medio relativo alla regione agraria in cui è situato il Comune di Liscate. Preso atto che le parti avevano raggiunto un accordo in ordine al valore del soprassuolo, ha liquidato la relativa indennità in Euro 126.150,00, determinando invece in Euro 387.970,00 il deprezzamento con- seguente all'espropriazione parziale, riguardante un sesto dell'intera superfi- cie del fondo, in considerazione della divisione del fondo in due porzioni e dell'aumento dei costi gestionali determinato dalla riduzione dell'estensione complessiva. Precisato infine che i fabbricati erano destinati in parte all'atti- vità agricola, in parte ad uso abitativo, ha escluso che la realizzazione dell'au- tostrada ne avesse comportato una svalutazione, osservando che gli svan- taggi connessi alla vicinanza dell'opera erano compensati dall'agevolazione del collegamento viario con la città di Milano. 3. Avverso le predette ordinanze il Borgonovo ha proposto ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA]- bemi ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, articolato in otto motivi, anch'essi illustrati con memoria. Gli altri intimati non hanno 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 svolto attività difensiva. Data pubblicazione 04/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impu- gnazione, sollevata dalla difesa della controricorrente in relazione all'interve- nuta accettazione da parte del ricorrente dell'indennità determinata all'esito della procedura di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001, che ne avrebbe precluso la contestazione in via riconvenzionale, anche in considerazione della intervenuta scadenza del termine per l'opposizione. In quanto avente ad oggetto la liquidazione effettuata dai tecnici, in or- dine alla quale era stata proposta opposizione da parte della [OSCURATO:PERSONA], l'ac- cettazione dell'indennità da parte del Borgonovo non precludeva a quest'ul- timo la facoltà di resistere alla domanda, quanto meno al fine di ottenere la conferma dell'importo determinato dai tecnici, la cui riduzione da parte della Corte di merito, traducendosi nella soccombenza in giudizio, impone, in con- formità delle regole generali, il riconoscimento in favore del ricorrente della legittimazione ad impugnare la relativa ordinanza. Nessun rilievo può assu- mere, a tal fine, l'avvenuto decorso del termine per l'opposizione alla stima, dal momento che la tempestiva proposizione della domanda ad opera di uno dei soggetti del rapporto espropriativo comporta il venir meno dell'efficacia vincolante della stima anche nei confronti degli altri, con la conseguenza che ciascuno di essi può legittimamente svolgere, in giudizio, le sue difese in or- dine alla determinazione dell'indennità di esproprio. L'unica limitazione, per il convenuto, è rappresentata dalla necessità, in presenza di una stima a carat- tere definitivo, di formulare un'apposita domanda, da proporsi nelle forme e nei termini previsti per la domanda riconvenzionale, ove intenda ottenere la determinazione dell'indennità in misura inferiore (per l'espropriante) o supe- riore (per l'espropriato) a quella liquidata in sede amministrativa (cfr. Cass., Sez. I, 20/05/2005, n. 10668; 9/07/2003, n. 10790; 2/03/2001, n. 3048). 2. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 27 e 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 e degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., censurando l'ordinanza non definitiva per aver escluso il difetto di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che la 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 stessa, in qualità di ente espropriante, non è inclusa tra i soggetti ai quali lData pubblicazione 04/03/2022o art. 54 cit. attribuisce la facoltà di proporre opposizione alla stima. Premesso che nella specie la veste di promotore dell'espropriazione spetta al Consorzio BBM, in qualità di contraente generale incaricato della realizzazione dell'o- pera, osserva che il capitolato allegato al contratto stipulato tra lo stesso e la [OSCURATO:PERSONA] pone a carico del Consorzio tutte le attività necessarie per l'acquisi- zione delle aree, ivi compresa la liquidazione ed il pagamento delle indennità e dei corrispettivi comunque dovuti. Aggiunge che nel giudizio di opposizione alla stima l'ente espropriante può rivestire soltanto la qualità di legittimato passivo, e non anche quella di legittimato attivo, spettando ad esso la deter- minazione dell'indennità di esproprio, che costituisce oggetto del giudizio di opposizione, e l'autorizzazione del pagamento, mentre la titolarità del rap- porto giuridico controverso spetta al promotore dell'espropriazione, tenuto alla corresponsione dell'indennità. Sostiene infine che, anche a voler ricono- scere la legittimazione dell'opponente, la domanda avrebbe dovuto essere proposta entro trenta giorni dalla data di comunicazione della relazione del collegio dei tecnici. 2.1. Il motivo è infondato. Com'è noto, l'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, invocato dalla difesa del ricorrente, è stato abrogato, nella parte riguardante la disciplina del giudizio di opposizione alla stima, e sostituito dall'art. 29 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, già in vigore alla data di emissione del decreto di espropriazione, il quale, nell'individuare i destinatari della domanda, distingue, al comma quar- to, a seconda che l'attore sia il proprietario del bene o il promotore dell'e- spropriazione, richiedendo nel primo caso la notifica all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione (definito dall'art. 3, comma primo, lett. d), del d.P.R. n. 327 come «il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espro- priazione») e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione (inteso, ai sensi della lett. c) dell'art. 3, comma primo, cit., come «il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di espropriazione»), e nel secondo caso all'autorità espropriante (da intendersi, ai sensi della lett. b) dell'art. 3, comma primo, come «l'autorità amministrativa titolare del potere di espro- priare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma») e al proprietario del Data pubblicazione 04/03/2022 bene. La norma, che riproduce testualmente i commi terzo e quarto dell'art. 54 cit., aggiunge, al secondo periodo, che, nel caso in cui il pagamento dell'in- dennità sia stato affidato al concessionario, il ricorso dev'essere notificato anche a quest'ultimo. La formulazione di tale disposizione, non del tutto perspicua, in quanto orientata principalmente all'individuazione dei legittimati passivi, dev'essere interpretata alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in rife- rimento alla disciplina anteriore al d.P.R. n. 327 del 2001, e ribadito in gran parte anche a seguito dell'entrata in vigore di quest'ultimo, che ne costituisce in qualche modo una codificazione, sia pure piuttosto imprecisa. In linea ge- nerale, è stato infatti affermato che il soggetto tenuto al pagamento dell'in- dennità di espropriazione, e legittimato a resistere in sede di opposizione alla stima, dev'essere individuato esclusivamente nel beneficiario dell'espropria- zione, come indicato nel provvedimento ablatorio, non potendosi considerare parte del giudizio l'autorità espropriante, in quanto estranea alla controversia di carattere patrimoniale tra il beneficiario e l'espropriato (cfr. Cass., Sez. I, 11/10/1999, n. 11370; 13/06/1998, n. 5924; Cass., Sez. I, 14/05/2010, n. 11768; 16/01/2004, n. 539). Tale principio viene ritenuto applicabile anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera pubblica sia il risultato del con- corso di più enti, a meno che dal decreto di espropriazione non emerga che il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative sia stato conferito ad altro ente: a tal fine, si ritiene tuttavia insufficiente un mero accordo interno tra l'espropriante e l'affidatario, richiedendosi che l'affidamento trovi fondamento in una previsione di legge o in un atto amministrativo a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento improprio, concessione traslativa), che abbia trasferito al privato non solo il compito di effettuare le attività preparatorie all'emissione degli atti ablatori, o la facoltà di chiedere all'autorità amministrativa l'emissione degli atti del procedimento amministrativo, ma anche il compito di porre in essere tali atti, direttamente in nome e per conto proprio (cfr. Cass., Sez. I, 25/07/ 1997, n. 6959; 28/05/1991, n. 6029; da ultimo, Cass., Sez. I, 15/ 03/2021, 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 n. 7143; 9/01/2020, n. 214): soltanto in tali ipotesi, infatti, si ritData pubblicazione 04/03/2022iene che, agendo il privato in qualità di organo indiretto dell'Amministrazione, la sua azione produca nei confronti dei terzi i medesimi effetti che determinerebbe l'azione diretta dell'Amministrazione, alla quale il privato viene sostituito in virtù del trasferimento di poteri, restando pertanto obbligato al pagamento dell'indennità (cfr. Cass., Sez. I, 14/06/2016, n. 12260; 28/10/2011, n. 22523). Diversamente, nel caso in cui l'affidamento abbia avuto ad oggetto esclusivamente il compito di promuovere gli atti del procedimento ablatorio o abbia comportato soltanto l'attribuzione del potere di agire in nome e per conto del delegante (cfr. Cass., Sez. I, 10/07/2020, n. 14780; 29/10/2013, n. 24355), o ancora si sia risolto nel mero accollo degli oneri economici del procedimento espropriativo (cfr. Cass., Sez. I, 20/03/2017, n. 7104; 21/03/ 2007, n. 6807), si ritiene che l'obbligo di provvedere al pagamento delle in- dennità resti a carico del beneficiario, qualificato pertanto come unico legitti- mato a resistere in sede di opposizione alla stima. E' in quest'ottica che dapprima l'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 ed in seguito l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011 hanno previsto come parti invaria- bili del giudizio di opposizione il proprietario, l'autorità espropriante ed il pro- motore dell'espropriazione, cui può aggiungersi, nel caso in cui la domanda sia proposta dal proprietario, il beneficiario dell'espropriazione, nonché, nel caso in cui il pagamento dell'indennità sia stato affidato al concessionario, anche quest'ultimo: in particolare, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, l'individuazione del promotore, quale figura distinta dal beneficiario ed autonomamente legittimata a proporre l'opposizione alla stima o a resi- stere alla stessa, può assumere un significato soltanto nelle ipotesi, prece- dentemente indicate, in cui la gestione del procedimento espropriativo risulti interamente demandata ad un soggetto diverso da quello in favore del quale dev'essere pronunciato il provvedimento conclusivo, a carico del quale sia posto anche il pagamento delle indennità dovute agli espropriati, in forza di una norma di legge o di un atto amministrativo avente efficacia esterna (cfr. Cass., Sez. I; 14/10/2019, n. 25848). Al di fuori delle predette ipotesi, tale figura è destinata a confondersi con quella del beneficiario, cui spetta, in cor- relazione con l'obbligo di provvedere al pagamento dell'indennità, la legitti- 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 mazione non solo a resistere all'opposizione, ma anche a proporla, e ciò tanto Data pubblicazione 04/03/2022 nel caso in cui sia un soggetto distinto dall'autorità espropriante, quanto nel caso in cui coincida con la stessa. In tal senso depongono alcune sentenze della Corte costituzionale, con cui fu dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 12, quinto comma, e 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui non prevedevano che l'espropriante (da in- tendersi all'epoca come il beneficiario dell'espropriazione), in alternativa al pagamento delle indennità accettate dall'espropriato, potesse proporre oppo- sizione alla stima delle indennità di espropriazione ed occupazione (cfr. sent. n. 173 del 1991 e 365 del 1992), mentre fu dichiarata infondata, ma solo perché originata da una lettura forzatamente riduttiva della norma impu- gnata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 69 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella parte in cui non riconoscevano anche alla [OSCURATO:PERSONA], che avesse proceduto all'occupazione provvisoria o all'espropriazione di un'area, il diritto di opporsi alla stima dell'indennità dovuta al proprietario del fondo espropriato od occupato (cfr. sent. n. 135 del 1994). A fondamento di tali pronunce, fu infatti precisato che il principio del giusto indennizzo dev'essere operante, in base all'art. 42, terzo comma, Cost., non soltanto nei confronti dei soggetti passivi dell'espropriazione, ma anche dei «soggetti che la promuovono e che, di conseguenza, hanno un interesse a che l'indennizzo non travalichi la giusta misura prescritta dalla norma costituzionale»; fu altresì richiamato il già citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, in riferimento alla disciplina dettata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, riconosceva espressamente all'espropriante la legittimazione a proporre opposizione alla stima eseguita dal perito, proprio in considerazione dell'obbligo, ordinariamente posto a suo carico, di provve- dere al pagamento dell'indennità. Non merita pertanto censura, nella specie, l'ordinanza non definitiva im- pugnata, la quale, premesso che il decreto di espropriazione prevedeva il tra- sferimento della proprietà del fondo in favore della [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che la stessa dovesse considerarsi parte del rapporto espropriativo e soggetto obbligato al pagamento dell'indennità, come tale legittimata non solo a resi- stere all'opposizione alla stima, ma anche a proporla, in qualità di beneficiaria 8 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 dell'espropriazione. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza, Data pubblicazione 04/03/2022 fatta valere dal ricorrente, che l'espropriazione non sia stata promossa dalla [OSCURATO:PERSONA], ma dal Consorzio BBM, in qualità di general contractor incaricato della realizzazione dell'Autostrada: se è vero, infatti, che in linea generale, ai sensi dell'art. 6, comma ottavo, del d.P.R. n. 327 del 2001, l'Amministrazione titolare del potere espropriativo può delegarne in tutto o in parte l'esercizio sia al concessionario che al contraente generale cui sia stata affidata la rea- lizzazione dell'opera, è anche vero però che nella specie tale delega è stata disposta in favore non già in favore del Consorzio, ma della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha provveduto, in qualità di concessionaria, all'emissione del decreto di espro- prio, in tal modo assumendo contemporaneamente la veste di autorità espro- priante e beneficiaria dell'espropriazione; il Consorzio si è invece occupato esclusivamente degli atti preparatori, in adempimento degli obblighi assunti con il contratto stipulato con la [OSCURATO:PERSONA], il quale d'altronde, avendo efficacia esclusivamente inter partes, non avrebbe potuto comportare alcun trasferi- mento di pubbliche potestà da parte della concessionaria in favore del con- tractor. 2.2. Quanto infine all'asserita tardività dell'opposizione, è pur vero che, come già affermato da questa Corte, l'unitarietà della disciplina dettata dallo art. 54, comma secondo, del d.P.R. n. 327 del 2001 e ribadita dall'art. 29, comma terzo, del d.lgs. n. 150 del 2011 comporta che il termine di trenta giorni previsto dalle predette disposizioni trovi applicazione a qualsiasi inte- ressato, ivi compreso il promotore o il beneficiario dell'espropriazione, anche nel caso in cui quest'ultimo cumuli in sé anche la veste di autorità espro- priante (cfr. Cass., Sez. I, 27/10/2016, n. 21731; 28/02/2011, n. 4880): diversamente opinando, d'altronde, dovrebbe ritenersi che, mentre il proprie- tario espropriato è tenuto a proporre l'opposizione nel breve termine in que- stione, il promotore o il beneficiario può contestare la misura dell'indennità in qualsiasi tempo, in contrasto con le esigenze di celerità del procedimento amministrativo e con la tutela dei diritti del proprietario, costretto a subire la privazione del proprio bene senza alcuna garanzia di certezza del ristoro. Non merita tuttavia consenso la tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente, secondo cui l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro trenta giorni dalla 9 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 notificazione della relazione di stima depositata dai tecnici nominati ai sensi Data pubblicazione 04/03/2022 dell'art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001, intervenuta il 9 aprile 2013; ai sensi tanto dell'art. 54, comma secondo, che dell'art. 29, comma terzo, cit., la de- correnza del termine per l'opposizione è infatti ancorata alla data di notifica della stima peritale soltanto nel caso in cui la stessa abbia luogo successiva- mente al decreto di esproprio, dovendosi altrimenti fare riferimento alla data di notifica di quest'ultimo: e poiché nella specie, come precisato dalla stessa difesa del ricorrente, il decreto di espropriazione, recante l'indicazione dell'in- dennità definitiva, è stato notificato soltanto il 21 novembre 2014, l'opposi- zione alla stima, proposta con atto notificato il 12 dicembre 2014, deve con- siderarsi tempestiva. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 32, comma primo, e 40 del d.P.,R. n. 327 del 2001, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, cen- surando l'ordinanza definitiva nella parte in cui ha determinato il valore di mercato del fondo espropriato in base alla stima effettuata dal c.t.u. con me- todo sintetico-comparativo: osserva infatti che, ai fini dell'individuazione del valore di fondi aventi caratteristiche omogenee, il c.t.u. ha fatto riferimento a dati desunti non già da atti di compravendita, ma da mere offerte di vendita, espressive di valori potenziali e condizionati da esigenze personali del vendi- tore. Aggiunge che tale circostanza, puntualmente segnalata dal suo consu- lente di parte, non è stata presa in considerazione dall'ordinanza impugnata, la quale risulta pertanto caratterizzata da una motivazione insufficiente. 3.1. Il motivo è inammissibile. La parte che in sede di legittimità intenda dolersi dell'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del c.t.u. non può infatti limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione com- messi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al canone di specificità del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare puntualmente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, tra- scrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi solle- 10 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 vate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto Data pubblicazione 04/03/2022 di motivazione (cfr. Cass., Sez. III, 13/07/2021, n. 19989; Cass., Sez. I, 17/ 07/2014, n. 16368; Cass., Sez. II, 13/06/2007, n. 13845). Tale onere, nella specie, non può ritenersi adeguatamente adempiuto attraverso il mero rinvio alla relazione depositata dal c.t.u. e alle osservazioni formulate dal consulente di parte, sia pure accompagnato dall'indicazione delle pagine ritenute rile- vanti, non consentendo lo stesso di valutare con immediatezza, sulla base degli elementi risultanti dal ricorso, la pertinenza e la portata, prima ancora della fondatezza delle censure sollevate dal ricorrente, attraverso il confronto tra le affermazioni contestate e le critiche ad esse rivolte, in ordine alle quali vengono denunciati l'inadempimento del dovere di motivazione posto a carico della Corte di merito e la conseguente inosservanza dei criteri legali di deter- minazione delle indennità dovute. 4. Per analoghe ragioni, è inammissibile il terzo motivo, con cui il ricor- rente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, censurando l'ordinanza definitiva per aver determinato l'inden- nità di asservimento sulla base del valore di mercato del fondo espropriato, anziché dell'indennità di espropriazione, comprendente anche l'indennità ag- giuntiva e quella dovuta per il deprezzamento dell'area residua, senza consi- derare che il ristoro dovuto per l'asservimento dev'essere proporzionato, così come quello dovuto per l'espropriazione, all'uso del fondo ed alla qualifica di imprenditore agricolo del proprietario. 4.1. L'omessa trascrizione dei passi rilevanti della relazione predisposta dal c.t.u. non consente infatti d'individuare, al di là dell'ovvio riferimento alla entità della superficie asservita ed al valore di mercato del fondo, i criteri adottati dal c.t.u. per la determinazione dell'indennità di asservimento, ed in particolare di stabilire se il pregiudizio arrecato alla coltivazione della super- ficie asservita ed il deprezzamento del residuo, dei quali il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento, abbiano o meno costituito oggetto di valutazione ai fini della quantificazione dell'indennità aggiuntiva e di quella dovuta per la diminuzione di valore del fondo, separatamente liquidate per l'intero espro- prio. 5. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa ap- 11 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 plicazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, censurando l'ordinanza de-Data pubblicazione 04/03/2022 finitiva per aver determinato l'indennità dovuta per l'occupazione temporanea in base al valore di mercato del fondo, anziché all'indennità di espropriazione, comprendente anche l'indennità aggiuntiva e quella dovuta per il deprezza- mento dell'area residua. 6. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa appli- cazione degli artt. 22-bis e 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, censurando l'ordi- nanza definitiva per aver determinato l'indennità dovuta per l'occupazione di urgenza in base al valore di mercato del fondo, anziché all'indennità di espro- priazione, comprendente anche l'indennità aggiuntiva e quella dovuta per il deprezzamento dell'area residua. 7. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto questioni affini, sono infondati. L'indennità di occupazione, sia essa temporanea o d'urgenza, ha infatti la funzione di compensare il pregiudizio subìto dal proprietario a causa della privazione della disponibilità dell'area nel periodo di tempo previsto dal rela- tivo provvedimento autorizzatorio, e cioè una perdita reddituale che, in quan- to collegata esclusivamente al mancato godimento dell'immobile, si differen- zia dalla diminuzione patrimoniale conseguente alla perdita della proprietà del suolo espropriato. Tale indennità dev'essere quindi liquidata nella misura prevista dagli artt. 22-bis, comma quinto, e 50, comma primo, del d.P.R. n. 327 del 2021, con riferimento alla sola superficie indicata dal decreto di oc- cupazione, senza tener conto né del deprezzamento subìto dall'area residua, che dev'essere valutato esclusivamente ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione (cfr. Cass., Sez. I; 21/05/2007, n. 11782; 26/03/2004, n. 6086), né, qualora si tratti di fondo non edificabile, dell'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 37, comma nono, del d.P.R. n. 327 del 2001, che, in quanto avente una funzione compensativa del sacrificio sopportato a causa della de- finitiva perdita del terreno su cui viene esercitata l'attività agricola. è dovuta soltanto per effetto dell'abbandono dell'area, conseguente all'emissione del decreto di esproprio (cfr. Cass., Sez. I, 22/03/2021, n. 7975; 24/04/2014, n. 9269). 8. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 cazione dell'art. 33, comma primo, del d.P.R. n. 327 del 2001, rilevando che, Data pubblicazione 04/03/2022 nel determinare il deprezzamento subìto dall'area residua, la Corte di merito non ha considerato che il fondo, già suddiviso in due parti solo apparente- mente separate dalla Strada provinciale SP39, è ora diviso in tre parti, due delle quali risultano separate dall'autostrada, mentre la terza non è più rag- giungibile mediante l'attraversamento a raso della Strada provinciale. 9. Il predetto motivo va esaminato congiuntamente al settimo, con cui il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ribadendo che, ai fini della valutazione del deprezzamento subìto dall'area residua, l'ordinanza definitiva non ha tenuto conto dell'unitarietà del fondo parzialmente espropriato, della separazione meramente apparente pre- cedentemente determinata dalla Strada provinciale e dell'ulteriore fraziona- mento determinato dall'espropriazione. 10. Unitamente ai predetti motivi va esaminato l'ottavo, con cui si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 32, comma primo, del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurandosi l'ordinanza definitiva per aver escluso il deprezza- mento dei fabbricati esistenti nel fondo, senza indicare i criteri in base ai quali ha ritenuto che lo stesso fosse compensato dal miglioramento dei collega- menti viari con la città di Milano. Aggiunge il ricorrente che la Corte di merito ha omesso di valutare gli effetti della realizzazione dell'opera pubblica sul valore complessivo del compendio aziendale, in relazione alla destinazione sia agricola che abitativa degl'immobili, all'impatto acustico ed al peggioramento della qualità dell'aria, nonché all'aumento dei costi gestionali derivante dal venir meno della continuità tra le diverse aree residue. 11. I tre motivi sono inammissibili. Il frazionamento del fondo in distinte porzioni, derivante dalla realizza- zione dell'arteria autostradale, e la prossimità di quest'ultima ai fabbricati insistenti sull'area residua hanno costituito infatti oggetto di specifica valuta- zione da parte della Corte di merito, che ai fini della liquidazione del deprez- zamento subìto dalla superficie residua ha ridimensionato l'incidenza negativa del primo fattore ed escluso quella del secondo sul godimento dell'immobile, osservando che già in precedenza quest'ultimo non costituiva un corpo uni- 13 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 tario, e ponendo invece in risalto per un verso il rapporto quantitativo tra lData pubblicazione 04/03/2022a area espropriata e quella residua, nonché l'incremento che ne è derivato sotto il profilo dei costi di gestione dell'azienda agricola, e per altro verso i vantaggi derivanti dal miglioramento dei collegamenti viari. Tale valutazione, configu- rabile come un giudizio di fatto sindacabile in sede di legittimità esclusiva- mente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non risulta validamente censurata dal ricorrente, il quale non è in grado d'indicare ele- menti di fatto trascurati dall'ordinanza impugnata, ma si limita ad insistere sull'entità del danno derivante dal frazionamento e di quello riportato dai fab- bricati, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di control- lare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impu- gnata, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le re- lative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/ 2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/ 2017, n. 19547). 12. E' parimenti inammissibile il nono motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 32 e 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudi- zio, rilevando che, nella determinazione dell'indennità, l'ordinanza definitiva non ha tenuto conto della natura dell'opera pubblica per la cui realizzazione è stata disposta l'espropriazione, la quale, imponendo l'osservanza delle fasce di rispetto, impedisce l'utilizzazione delle relative superfici per la costruzione di manufatti agricoli. 12.1. In caso di espropriazione parziale, l'incidenza del vincolo d'inedifi- cabilità derivante dall'osservanza delle fasce di rispetto, riconducibile alla de- stinazione dell'area espropriata alla costruzione o all'ampliamento di un'arte- ria stradale, traducendosi in una riduzione delle possibilità di sfruttamento del 14 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 fondo, e quindi in una diminuzione di valore dell'area residua, costituisce in-Data pubblicazione 04/03/2022 dubbiamente un elemento da tenere in conto nella liquidazione dell'indennità dovuta al proprietario (cfr. Cass., Sez. I, 2/07/2020, n. 13598; 5/06/2020, n. 10747): nella specie, tuttavia, l'apprezzamento in ordine all'omessa valu- tazione di tale elemento risulta precluso dalla mancata trascrizione, a corredo della censura, delle considerazioni svolte in proposito dal c.t.u. e delle osser- vazioni formulate dal consulente di parte, la quale impedisce di verificare se il venir meno della possibilità di utilizzare a fini edificatori le aree situate a confine con la sede autostradale, sia pure nei limiti consentiti dall'inclusione del fondo in zona agricola, sia stata o meno tenuta in conto nella determina- zione del deprezzamento subìto dalla superficie non espropriata, e se la rela- tiva questione sia stata sottoposta all'attenzione della Corte di merito. 13. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001, non- ché la nullità dell'ordinanza definitiva, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per contraddittorietà e perplessità della motivazione, so- stenendo che, nel riconoscere il pregiudizio derivante dal deprezzamento dell'area residua, la Corte d'appello ha omesso di verificare se l'espropriazione avesse oggettivamente inciso in modo negativo sulla stessa e di motivare la relativa liquidazione. 13.1. Il motivo è inammissibile. Come si è detto in precedenza, la Corte di merito ha adeguatamente mo- tivato la valutazione compiuta in ordine al pregiudizio subìto dall'area residua del fondo espropriato, mediante l'individuazione dei vantaggi e degli svan- taggi connessi alla riduzione della superficie complessiva dell'immobile, in re- lazione alla destinazione dello stesso all'esercizio dell'azienda agricola, ed alla prossimità dell'opera pubblica ai fabbricati insistenti sul fondo. Nel contestare tale apprezzamento, la controricorrente non è in grado d'indicare lacune ar- gomentative o carenze logiche del ragionamento seguito ai fini della liquida- zione dell'indennità, ma si limita a svolgere generiche considerazioni, inido- nee a confutare quelle poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, in tal modo sollecitando sostanzialmente una rivisitazione dell'accertamento dei fatti, non consentita in questa sede. 15 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 14. E' parimenti inammissibile il secondo motivo, con cui la controricor-Data pubblicazione 04/03/2022 rente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censurando l'ordinanza impugnata per aver determinato la super- ficie dell'area espropriata in 55.027 mq., anziché in 50.880 mq. come indicato nel decreto di espropriazione. 14.1. In quanto riflettente l'errata valutazione del contenuto di un docu- mento prodotto in giudizio, o, al più, un errore percettivo obiettivamente ri- scontrabile attraverso il confronto con gli atti processuali, il vizio denunciato dalla controricorrente non può essere fatto valere ai sensi delle norme richia- mate, risolvendosi alternativamente in un errore di giudizio, non deducibile come motivo di ricorso per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., ovvero in un errore di fatto, che potrebbe giu- stificare la revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. Perché sia configurabile una violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è invece necessario che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi conferitigli dalla legge, oppure che, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, pre- tendendo di attribuirle, in assenza di un'apposita previsione di legge, il valore attribuito ad un'altra prova, o ancora che, in presenza di una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/ 2020, n. 20867; Cass., Sez. V, 9/06/2021, n. 16016; Cass., Sez. VI, 27/12/ 2016, n. 27000). 15. Con il terzo motivo, la controricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 40 del d.P.R. n. 327 del 2001, rilevando che, ai fini della determinazione del valore di mercato del fondo, l'ordinanza impugnata si è limitata a recepire le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., senza tenere conto dei rilievi formulati da essa controricorrente, riflettenti l'immotivato ricono- scimento di un valore medio superiore a quello concretamente accertato. 16. Il predetto motivo va esaminato congiuntamente al quarto ed al quinto, con cui la controricorrente denuncia la violazione e la falsa applica- zione degli artt. 44, 22-bis e 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, osservando che 16 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 l'errata determinazione del valore del fondo si è tradotta in una sovrastima Data pubblicazione 04/03/2022 anche dell'indennità di asservimento e delle indennità di occupazione tempo- ranea e d'urgenza. 17. I tre motivi sono inammissibili, per difetto di specificità. Nel contestare la stima compiuta dal c.t.u. e fatta propria dall'ordinanza impugnata, la controricorrente si limita infatti a riportare un breve passo della relazione dallo stesso depositata, in cui si giustifica la valutazione attribuita al fondo mediante il richiamo delle indagini effettuate, senza trascrivere, a corredo delle proprie censure, le risultanze di tali indagini, così come riferite dal consulente, né le osservazioni da essa formulate nel giudizio di merito, con la conseguenza che risulta impossibile apprezzare, attraverso la lettura del ricorso, il senso e la portata delle doglianze proposte, prima ancora della fondatezza delle stesse. 18. E' parimenti inammissibile, per difetto di specificità, il sesto motivo, con cui la controricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 22-bis e 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando l'ordinanza impugnata, nella parte in cui, ai fini della liquidazione dell'indennità dovuta per l'occupa- zione d'urgenza, ha richiamato la quantificazione compiuta dal c.t.u., che aveva tenuto conto del periodo trascorso fino al momento della riconsegna formale dell'area al proprietario, senza prendere in esame i rilievi formulati da essa controricorrente, secondo cui, ai fini della cessazione dell'occupa- zione, doveva considerarsi sufficiente la restituzione della disponibilità dello immobile, indipendentemente da un provvedimento formale. 18.1. Nel censurare l'individuazione della data di cessazione dell'occupa- zione, la controricorrente si limita infatti ad affermare che i lavori di rifaci- mento di un elettrodotto preesistente, per la cui esecuzione era stata disposta l'occupazione, furono ultimati in data anteriore a quella della riconsegna for- male dell'area occupata, alla quale il c.t.u. ha fatto riferimento ai fini della determinazione dell'indennità, senza precisare quale fosse il termine di effi- cacia del decreto di occupazione, e se la riconsegna abbia avuto luogo in data anteriore o successiva alla scadenza dello stesso. Tale omissione non può ritenersi priva di conseguenze ai fini che qui interessano, dal momento che, 17 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 ove la riconsegna avesse avuto luogo in data successiva, l'indennità dovrebbe Data pubblicazione 04/03/2022 ritenersi dovuta soltanto fino alla scadenza del termine, risultando l'occupa- zione illegittima per il periodo successivo, con la conseguente insorgenza dello obbligo di risarcire il danno arrecato al proprietario: premesso infatti che la revoca o la cessazione dell'efficacia del relativo provvedimento autorizzatorio non comporta il venir meno dell'occupazione, a tal fine occorrendo un atto di riconsegna del bene al proprietario, in mancanza del quale l'occupazione di- viene illegittima e fonte di responsabilità per l'occupante (cfr. Cass., Sez. I, 27/02/2003, n. 2952; 1/10/1999, n. 10866), deve ritenersi che nel caso di specie non assuma alcun rilievo la data dell'ultimazione dei lavori, non es- sendo stato neppure dedotto che alla stessa abbia fatto riscontro la revoca del decreto di occupazione. 19. E' altresì inammissibile il settimo motivo, con cui la controricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 40 del d.P.R. n. 327 del 2001 e la nullità dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per difetto di motivazione, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ritenere dovuta l'indennità aggiuntiva, la Corte di merito non ha tenuto conto della mancata dimostrazione della qualità di coltivatore diretto del proprieta- rio e della coltivazione del fondo con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia. 19.1. Nel censurare l'accertamento compiuto dall'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva, la ricorrente contesta in particolare l'affermazione della qualità di coltivatore diretto dell'espropriato, richiamando le osservazioni formulate nelle note conclusive depositate nel giudizio di merito, ma omettendo di ri- portarle a corredo delle proprie censure, in tal modo rendendo impossibile qualsiasi valutazione in ordine al lamentato inadempimento dell'onere di mo- tivazione gravante sulla Corte di merito. 20. Con l'ottavo motivo, la controricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censurando l'ordinanza impu- gnata per aver posto integralmente a suo carico le spese di lite e quelle della c.t.u., senza tenere conto dell'intervenuto accoglimento dell'opposizione e del 18 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16893/2016 Numero sezionale 4852/2021 Numero di raccolta generale 7259/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 rigetto della domanda riconvenzionale, che avrebbero imposto la condanna del convenuto alle spese o quanto meno la compensazione delle stesse. 20.1. Il motivo è inammissibile. In tema di spese processuali, l'identificazione della parte soccombente è infatti rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità, a meno che non si traduca nella violazione del principio per cui le spese non possono essere poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass., Sez. I, 16/06/2011, n. 13229; Cass., Sez. III, 16/06/2003, n. 9631; 7/04/2000, n. 4371). Tale prin- cipio, nella specie, non può ritenersi violato in ragione del mero accoglimento dell'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], né del rigetto della domanda ricon- venzionale proposta dal Borgonovo, essendo pacifico che l'ordinanza impu- gnata non ha integralmente accolto né le richieste dell'attrice né quelle del convenuto, sicché, non potendo nessuna delle due parti considerarsi total- mente vittoriosa, spettava alla Corte di merito il potere di stabilire quale di esse avesse visto accogliere le proprie istanze in misura prevalente, e rego- lare di conseguenza le spese processuali. 21. Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati, con l'integrale compensa- zione delle spese processuali, avuto riguardo alla reciproca soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppost