CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25597/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 15.3.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa a lei ascritto e, perciò, ritenute le circostanze attenuanti generiche, la aveva condannata alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali subordinando inoltre il beneficio della sospensione condizionale al risarcimento' del danno in favore della persona offesa; 2. ricorre per cassazione il difensore della Lombardo lamentando: 2.1 violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen. e 640 cod. pen.: rileva che la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado limitandosi a ripercorrere la decisione impugnata senza dar conto ed eludendo le censure difensive a partire da quelle relative alla assenza di prove della responsabilità in difetto di qualsivoglia accertamento tecnico in grado di determinare l'effettivo utilizzo della scheda SIM associata al dispositivo utilizzato; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 125 comma 3, 546 comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 131bis cod. pen.: rileva come la Corte di Appello abbia giudicato inapplicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. omettendo tuttavia di motivare la sua decisione pur ricorrendo tutti i presupposti per la sua applicazione sicché il diniego avrebbe richiesto una motivazione non risolvibile alla Formula di stile cui è ricorsa la Corte di Appello; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 125 comma 3, 546 comma 1 cod. proc. pen. e 163 cod. pen.: segnala che i giudici di merito hanno subordinato la fruizione del beneficio della sospensione condizionale al risarcimento del danno in considerazione di un precedente risultante dal casellario giudiziario che, tuttavia, era risalente nel tempo e relativo ad un reato di specie diversa da quello contestato in questa sede; né, aggiunge, la subordinazione del beneficio può essere legata alla presunta irrisorietà dell'importo del risarcimento; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il primo motivo mira a sollecitare una nuova valutazione dei fatti preclusa in questa sede di legittimità; segnala, inoltre, la congruità della motivazione circa la causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.; da ultimo, evidenzia la incensurabilità della motivazione quanto al beneficio della sospensione condizionale subordinato al risarcimento del danno in favore della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Il fatto era stato ricostruito all'esito di una valutazione conforme, nei due gradi, delle medesime emergenze istruttorie nel senso che la Lombardo aveva tratto in inganno tale [OSCURATO:PERSONA] sulla serietà e vantaggiosità dell'annuncio pubblicato on line inducendolo così, contattando il numero telefonico intestato alla Lombardo, ad acquistare un metal detector per il quale aveva versato la somma di Euro 250 con una ricarica su carta paypal senza tuttavia ottenere la consegna di quanto promesso.2.1 Il primo motivo è manifestamente infondato e, in realtà, tende a sollecitare la Corte ad una rilettura delle emergenze istruttorie non consentita in questa sede. La Corte di Appello ha infatti preso atto delle doglianze difensive articolate sul "merito" (cfr., pagg. 2-5 dell'atto di appello) evidenziando tutti gli elementi, acquisiti nel corso del processo e sui quali il ricorso è del tutto silente, che avevano consentito di ricondurre l'iniziativa truffaldina proprio alla odierna ricorrente, intestataria ed utilizzatrice della utenza telefonica su cui il Costanzo aveva contattato una donna che si era presentata proprio come "[OSCURATO:PERSONA]". Ha perciò ritenuto del tutto inutile se non pretestuosa la richiesta, avanzata nell'atto di appello e richiamata nel ricorso, di un accertamento tecnico volto a ricostruire l'effettivo utilizzo della scheda SIM. D'altra parte, così come formulato, il ricorso è del tutto generico avendo lamentato l'omessa valutazione delle censure articolate con l'atto di appello che, tuttavia, non sono state richiamate ed indicate; ed è pacifico che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si lamenti l'omessa specifica valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame di cui, tuttavia, non sia richiamato il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., Cass. Peri., 4.11.2014 n. 35.964, B.; Cass. Pen., 2, 5.2.2014 n. 13.951, Caruso; Cass. Pen., 2, 5.11.2013 n. 9.029, Mirra; Cass. Pen., 3, 21.9.2018 n. 8.065, C.). 2.2 Il secondo motivo è a sua volta manifestamente infondato: la Corte di Appello ha argomentato sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen ed ha giustificato la propria decisione evidenziando "... la non minimale gravità del fatto (commesso con condotta tesa a carpire la buona fede della p.o. impossibilitata a controllare la bontà dell'acquisto) ed i precedenti penali anche specifici dell'imputata" che ha stimato essere "elementi che impediscono l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen." (cfr., pag. 4 della sentenza). E' vero che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131bis cod. pen. non può essere esclusa in relazione a particolari tipologie di reato e/o alla natura degli interessi protetti che mirano a salvaguardare (cfr., Cass. Pen., 3, 23.2.2018 n. 15.782, Farese).Come è noto, inoltre, le SS.UU., con la sentenza "Tushaj", hanno spiegato che il fatto "particolarmente tenue" va così qualificato alla stregua di caratteri riconducibili a tre indici: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Quanto al primo aspetto, si richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. alla luce di una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto; in definitiva, si è sottolineato che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite "Tushaj" hanno ritenuto decisivo il riferimento testuale, contenuto nell'articolo 131bis del codice penale, alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo piuttosto alle modalità del comportamento, anche in considerazione delle sue componenti soggettive, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e la conseguente necessità dell'ordinamento di reagire mediante la irrogazione di una pena. In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente non essendo in dubbio la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta (atteso che la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme alla norma incriminatrice ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore, e ciò spiega per l'appunto il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva. In definitiva, come si è ben chiarito (cfr., Cass. Pen., 3, 28.6.2017 n. 893, PM in proc. Gallorini), la particolare tenuità del "fatto" è il risultato di una valutazione positiva tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione ex articolo 133, comma 1, n. 1) del codice penale) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa ex articolo 133, comma 1, n. 3) del codice penale), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato ex articolo 133, comma 1, n. 2) del codice penale). Il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa richiede, allora, e necessariamente, un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131bis del codice penale sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (cfr., d'altra parte, il tenore letterale dell'articolo 131bis del codice penale, nella parte del primo comma, che qui interessa, laddove prevede che la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità). La Corte di Appello, come detto, si è adeguata a questi criteri e la motivazione resa sul punto non è suscettibile di essere censurata in questa sede di legittimità. 2.3 Altrettanto manifestamente infondato è il terzo motivo del ricorso poiché anche sul punto la decisione della Corte di Appello è sl:ata congruamente ed esaustivamente motivata; i giudici di secondo grado hanno infatti fatto leva sull'esistenza di un precedente penale per il quale il beneficio della sospensione condizionale aveva dimostrato di non essere stato ben "speso"; non rileva, perciò, la medesimezza o meno del reato in quanto la Corte ha dato correttamente rilievo alla circostanza secondo cui il beneficio era stato fruito senza alcun apprezzabile effetto dissuasivo e, anzi, con una prognosi che si era rivelata alla lunga sbagliata. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente all