CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45589/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 5 febbraio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala del 3 aprile 2019 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il tentativo di riciclaggio di un ciclomotore. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato invoca una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito. In particolare, la Corte d'appello, a pagina 4, ha sottolineato come il mezzo fosse già stato in parte smontato e privato delle targhe e come tale condotta, di per sé idonea a integrare il delitto consumato, sia stata frettolosamente interrotta a causa dell'intervento dei Carabinieri. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel provvedimento impugnato, in cui il giudice di appello ha evidenziato la presenza di numerosi precedenti a carico dell'imputato per reati contro il patrimonio, sintomatici della sua personalità criminale, nonché l'assenza di elementi positivamente valutabili. Da ultimo, il valore del ciclomotore e le attività compiute non consentivano di ritenere il danno di speciale tenuità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]