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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 dicembre 1983

Cassazione n. 46067/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/12/1983 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato e alla mancata riqualificazione nella fattispecie di incauto acquisto, nonché la violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del porto di oggetti atti a offendere, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 6 e 7 sull'inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, pag. 8 sulle modalità del porto del coltello e sui numerosi precedenti, anche specifici, che avevano determinato un giudizio negativo sulla personalità del reo, tale da escludere la lieve entità del fatto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/12/1983 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato e alla mancata riqualificazione nella fattispecie di incauto acquisto, nonché la violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del porto di oggetti atti a offendere, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 6 e 7 sull'inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, pag. 8 sulle modalità del porto del coltello e sui numerosi precedenti, anche specifici, che avevano determinato un giudizio negativo sulla personalità del reo, tale da escludere la lieve entità del fatto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 46067/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris