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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 04134/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto, relativamente alla prima doglianza, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (con riguardo alla aggravante ex art. 576, comma 1, n 5 bis, coerentemente confermata con motivazione adeguata al tenore della contestazione sollevata con l'appello) e manifestamente infondati in relazione al secondo motivo ( attesa la puntualità del motivare speso in ordine agli aumenti apportati per la continuazione, a fronte del resto della estrema genericità del rilievo articolato con il gravame di merito); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto, relativamente alla prima doglianza, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (con riguardo alla aggravante ex art. 576, comma 1, n 5 bis, coerentemente confermata con motivazione adeguata al tenore della contestazione sollevata con l'appello) e manifestamente infondati in relazione al secondo motivo ( attesa la puntualità del motivare speso in ordine agli aumenti apportati per la continuazione, a fronte del resto della estrema genericità del rilievo articolato con il gravame di merito); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 04134/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris