CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 28780/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione d’ufficio di errore materiale dell a sentenza di questa Corte n. 6601 /2022, pubblicata il 06.05 .202 2 nel giudizio tra [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] E C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata- Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 07/07/2022, dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato cheil Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Seconda Sezione Civile ha depositato istanza di correzione d’ufficio di errore materiale della sentenza di questa Corte n. 6601/2022, pubblicata il 06.05.2022, nella parte in cui, cassando la sentenza, rinviava la causa dinanzi al giudice di merito, individuandolo nella Corte di appello di Milano, anziché in quella di Bologna; rilevato che il relatore ha depositato proposta favorevole alla correzione d’ufficio dell’errore materiale; considerato che l’ordinanza di cui si chiede la correzione d’ufficio dell’errore materiale, in motivazione, cassando la sentenza e rinviando la causa al giudice di merito, utilizza l’espressione” in diversa composizione”, facendo, così, riferimento al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, che, nel caso di specie, è la Corte di appello di Bologna; considerato, altresì, che la Corte di cassazione, nel cassare la sentenza impugnata, ha il potere di individuare il giudice di rinvio e che non sussistono ragioni per le quali il giudice di rinvio fosse individuato in una altra Corte d’appello; ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione d’ufficio dell’errore materiale contenuto nella suddetta sentenza, nella parte relativa al rinvio della causa dinanzi al giudice di merito, individuando il giudice di rinvio nella Corte di appello di Bologna, in diversa composizione; visto l’art. 391-bisc.p.c.; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone che la sentenzadi questa Corte n. 6601/2022, pubblicata il 06.05.2022, venga corretta, a pag. 9,sia nella motivazione che nel dispositivo, nel senso che ove è scritto “alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione”, si intenda “alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione”. Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta sentenza. Così decis