CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 34086/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi - che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità per il reato di cui all'art.335 cod. pen. -, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto (sulla condotta agevolativa del reato tenuta dall'imputato e alla base del reato della distruzione, dispersione delle slot machine sequestrate), sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere/estensore Il Presidente