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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40687/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Livorno che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di furto aggravato, condannandolo alla pena di quattro mesi di reclusione e centoventi euro di multa, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., equivalente alle contestate aggravanti, é inammissibile.

Invero, egli si duole della apparente motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, invece fondate su un pregiudizio nei confronti dell'imputato, radicato nei precedenti penali, dei quali però nulla si indica.

Orbene, la giurisprudenza di legittimità insegna che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (ex multis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 25989901).

Per altro verso, è principio più volte formulato da questa Corte che la valutazione dei presupposti per la concedibilità della sospensione condizionale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui agli articoli 163 e 164 cod. pen., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

L'istituto della sospensione condizionale della pena, infatti, per assunto pacifico, è caratterizzato da un massimo ambito di autonomia e facoltatività, avulso da meccanicistiche predefinizioni o da automatismi applicativi.

Ciò posto, le censure del ricorrente si compendiano in un giudizio di eccessività del trattamento sanzionatorio, che avrebbe meritato di essere mitigato dal riconoscimento delle attenuanti generiche e dalla c oncesisone della sospensione condizionale della pena.

Ma un simile giudizio attinge il merito ed è meramente oppositivo a quello formulato dai giudici di merito, la cui motivazione viene evocata senza che sia realmente indicato ove sia radicato uno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.

Ne consegue la estraneità delle censure al novero dei motivi consentiti al ricorso per cassazione.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. 4(2 P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/20bi Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] °Ver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Livorno che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di furto aggravato, condannandolo alla pena di quattro mesi di reclusione e centoventi euro di multa, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., equivalente alle contestate aggravanti, é inammissibile. Invero, egli si duole della apparente motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, invece fondate su un pregiudizio nei confronti dell'imputato, radicato nei precedenti penali, dei quali però nulla si indica. Orbene, la giurisprudenza di legittimità insegna che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (ex multis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 25989901). Per altro verso, è principio più volte formulato da questa Corte che la valutazione dei presupposti per la concedibilità della sospensione condizionale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui agli articoli 163 e 164 cod. pen., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. L'istituto della sospensione condizionale della pena, infatti, per assunto pacifico, è caratterizzato da un massimo ambito di autonomia e facoltatività, avulso da meccanicistiche predefinizioni o da automatismi applicativi. Ciò posto, le censure del ricorrente si compendiano in un giudizio di eccessività del trattamento sanzionatorio, che avrebbe meritato di essere mitigato dal riconoscimento delle attenuanti generiche e dalla c oncesisone della sospensione condizionale della pena. Ma un simile giudizio attinge il merito ed è meramente oppositivo a quello formulato dai giudici di merito, la cui motivazione viene evocata senza che sia realmente indicato ove sia radicato uno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. Ne consegue la estraneità delle censure al novero dei motivi consentiti al ricorso per cassazione. 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. 4(2 P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/20bi Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] °Ver
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