Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10529/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Taranto n. 21, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1168/5/2016 della Comm issione tributaria regionale della Emilia-Romagna, depositata il 21 aprile2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Irpef –istanza di rimborso – decadenza – versamenti in acconto Rilevato che: Con ricorso del 12.4.2013 [OSCURATO:PERSONA] impugnava il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso Irpef presentate per gli anni d’imposta 2001, 2002 e 2003 rispettivamente il 17.7.2006, il 12.6.2007 e il 20.6.2008, al fine di ottenere la restituzione delle somme versate in eccesso in relazione ad immobili di interesse storico e artistico erroneamente tassati in base al reddito locativo anziché in relazione al reddito determinato sulla base delle tariff a d’estimo più bassa della zona censuaria in cui gli immobili erano ubicati, come previsto dall’art. 11, comma 2, l. n. 413 del 1991. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bologna accoglieva parzialmente il ricorso, osservando che erano tempestive le istanze di rimborso relative ai saldi, m entre per gli acconti era maturata la decadenza di cui all’art. 38d.P.R. n. 602 del 1973. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Emilia-Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado.

Premesso che la questione dibattuta concerneva la corretta individuazione del dies a quo da cui far de correre il termine di decadenza (data del saldo ovvero data del pagamento dell’acconto)per la presentazione dell’istanza di rimborso, osservava la CTR che la decadenza era maturata, in quanto l’indebito –derivando dal disposto dell’art. 11, comma 2, l. n. 413 del 1991 –concerneva sin dall’origine il versamento dell’acconto.

Avverso la suddetta sentenzail contribuente ha proposto ricorso percassazione, sulla base di un unico motivo.

L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso.

Con comparsa in prosecuzione del processo si sono costituti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:1.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazionedell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973.

Sostengono i ricorrenti che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il rimborso richiesto attenesse unicamente all’imposta derivante dal reddito dei fabbricati vincolati locati, senza considerare che, come emergeva dalla documentazione prodotta, il reddito complessivo era composto dai redditi dei fabbricati (unità immobiliari sia vincolate che non sottoposte a vincolo) e dairedditi di capitale (dividendi da titoli azionari, in quanto tali variabili e indeterminabili anticipatamente).

Poiché l’Irpef si determina sul reddito complessivo da cui vengono dedotte le spese deducibili e detraibili, che sono varie ed imprevedibili, il reddito imponibile del contribuente era indeterminabile all’atto del versamento degli acconti, mentre al contempo gli acconti erano certamente dovuti.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Giova premettere che, anorma dell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, il soggetto che ha effettuato il versamento diretto pu ò presentare istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

2.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte « Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'"an" e del "quantum" dell'obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento » (Cass. n. 14868 del 2016, Cass. n. 5653 del 2014).

2.3. Nel caso di specie, le istanze di rimborso erano volte ad ottenere la restituzionedelle somme versate in eccesso in relazione ad immobili di interesse storico e artistico erroneamente sottoposti a tassazione in base al reddito locativo anziché in relazione al reddito determinato sulla base delle tariffe d’estimo più bass e della zona censuaria in cui gli immobili erano ubicati.Difatti, l’art. 11, comma 2, l. n. 413 del 1991stabilisce che « il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storicoo artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato » .

In fattispecie analoghe a quella in esame, questa Corte ha affermato che quando il diverso criterio di determinazione della base imponibile (con riferimento alle tariff e d’estimo anziché ai canoni di locazione) è predeterminato normativamente fin dall’epoca del versamento dell’acconto, già da tale momento era noto –o comunque doveva essere noto- che il pagamento non era dovuto in quella misura , con la conseguenza che i l termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborsoiniziava a decorrere dal giorno del versamento dell’acconto (Cass. n. 10836 del 2012, Cass. n. 10077 del 2014 ).

2.4. Ciò posto, i ricorrenti – al fine di inficiare la decisione della CTR fondata sui richiamati principi - prospetta no una diversa ricostruzione della fattispecie concreta rispetto a quella presupposta dalla sentenza impugnata, invocando tuttavia il vizio di violazione o falsa applicazione di legge.

Va rammentato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte « Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'appl icazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità » (Cass. n. 640 del 2019; in senso conforme, Cass. n. 24155 del2017, Cass. n. 195 del 2016 ).

Orbene, con l’impugnazione proposta si deduce che la CTR non aveva considerato che dalla documentazione prodottaemergeva che il reddito complessivo era composto da redditi dei fabbricati (unità immobiliari sia vincolate che non sottoposte a vincolo) e da redditi di capitale (dividendi da titoli azionari, in quanto tali variabili e indeterminabili anticipatamente), con la conseguenza che, ove il giudice di appello avesse correttamente individuato la fattispecie concreta nei termini prospettati dal contribuente sarebbe pervenuto alla conclusione che il reddito era indeterminabile all’atto del versamento degli acconti,con la conseguenza non poteva ritenersi che il pagamento degli stessi non era dovuto.

In tal modo i ricorrenti, pur evocando ilvizio di violazione o falsa applicazione di legge, non hanno in realtà dedotto un 'erronea ricognizione, da parte della sentenza impugnata, della fattispecie astratta recata dalla previsione normativa, né che la decisione impugnata abbia sussunto la fattispecie concreta sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta in essa prevista, pur rettamente individuata e interpretata, non è idonea a regolarla, ovvero trattodalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicono la pur corretta sua interpretazione, avendo invece inammissibilmenteprospettato un'erronea ricognizione della fattispecie concreta sulle base delle risultanze di causa , involgendo così una valutazioneriservata algiudice di merito.

Ed invero «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017).

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidi un ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Taranto n. 21, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1168/5/2016 della Comm issione tributaria regionale della Emilia-Romagna, depositata il 21 aprile2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Irpef –istanza di rimborso – decadenza – versamenti in acconto Rilevato che: Con ricorso del 12.4.2013 [OSCURATO:PERSONA] impugnava il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso Irpef presentate per gli anni d’imposta 2001, 2002 e 2003 rispettivamente il 17.7.2006, il 12.6.2007 e il 20.6.2008, al fine di ottenere la restituzione delle somme versate in eccesso in relazione ad immobili di interesse storico e artistico erroneamente tassati in base al reddito locativo anziché in relazione al reddito determinato sulla base delle tariff a d’estimo più bassa della zona censuaria in cui gli immobili erano ubicati, come previsto dall’art. 11, comma 2, l. n. 413 del 1991. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bologna accoglieva parzialmente il ricorso, osservando che erano tempestive le istanze di rimborso relative ai saldi, m entre per gli acconti era maturata la decadenza di cui all’art. 38d.P.R. n. 602 del 1973. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Emilia-Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado. Premesso che la questione dibattuta concerneva la corretta individuazione del dies a quo da cui far de correre il termine di decadenza (data del saldo ovvero data del pagamento dell’acconto)per la presentazione dell’istanza di rimborso, osservava la CTR che la decadenza era maturata, in quanto l’indebito –derivando dal disposto dell’art. 11, comma 2, l. n. 413 del 1991 –concerneva sin dall’origine il versamento dell’acconto. Avverso la suddetta sentenzail contribuente ha proposto ricorso percassazione, sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. Con comparsa in prosecuzione del processo si sono costituti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che:1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazionedell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973. Sostengono i ricorrenti che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il rimborso richiesto attenesse unicamente all’imposta derivante dal reddito dei fabbricati vincolati locati, senza considerare che, come emergeva dalla documentazione prodotta, il reddito complessivo era composto dai redditi dei fabbricati (unità immobiliari sia vincolate che non sottoposte a vincolo) e dairedditi di capitale (dividendi da titoli azionari, in quanto tali variabili e indeterminabili anticipatamente). Poiché l’Irpef si determina sul reddito complessivo da cui vengono dedotte le spese deducibili e detraibili, che sono varie ed imprevedibili, il reddito imponibile del contribuente era indeterminabile all’atto del versamento degli acconti, mentre al contempo gli acconti erano certamente dovuti. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Giova premettere che, anorma dell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, il soggetto che ha effettuato il versamento diretto pu ò presentare istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. 2.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte « Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'"an" e del "quantum" dell'obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento » (Cass. n. 14868 del 2016, Cass. n. 5653 del 2014). 2.3. Nel caso di specie, le istanze di rimborso erano volte ad ottenere la restituzionedelle somme versate in eccesso in relazione ad immobili di interesse storico e artistico erroneamente sottoposti a tassazione in base al reddito locativo anziché in relazione al reddito determinato sulla base delle tariffe d’estimo più bass e della zona censuaria in cui gli immobili erano ubicati.Difatti, l’art. 11, comma 2, l. n. 413 del 1991stabilisce che « il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storicoo artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato » . In fattispecie analoghe a quella in esame, questa Corte ha affermato che quando il diverso criterio di determinazione della base imponibile (con riferimento alle tariff e d’estimo anziché ai canoni di locazione) è predeterminato normativamente fin dall’epoca del versamento dell’acconto, già da tale momento era noto –o comunque doveva essere noto- che il pagamento non era dovuto in quella misura , con la conseguenza che i l termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborsoiniziava a decorrere dal giorno del versamento dell’acconto (Cass. n. 10836 del 2012, Cass. n. 10077 del 2014 ). 2.4. Ciò posto, i ricorrenti – al fine di inficiare la decisione della CTR fondata sui richiamati principi - prospetta no una diversa ricostruzione della fattispecie concreta rispetto a quella presupposta dalla sentenza impugnata, invocando tuttavia il vizio di violazione o falsa applicazione di legge. Va rammentato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte « Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'appl icazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità » (Cass. n. 640 del 2019; in senso conforme, Cass. n. 24155 del2017, Cass. n. 195 del 2016 ). Orbene, con l’impugnazione proposta si deduce che la CTR non aveva considerato che dalla documentazione prodottaemergeva che il reddito complessivo era composto da redditi dei fabbricati (unità immobiliari sia vincolate che non sottoposte a vincolo) e da redditi di capitale (dividendi da titoli azionari, in quanto tali variabili e indeterminabili anticipatamente), con la conseguenza che, ove il giudice di appello avesse correttamente individuato la fattispecie concreta nei termini prospettati dal contribuente sarebbe pervenuto alla conclusione che il reddito era indeterminabile all’atto del versamento degli acconti,con la conseguenza non poteva ritenersi che il pagamento degli stessi non era dovuto. In tal modo i ricorrenti, pur evocando ilvizio di violazione o falsa applicazione di legge, non hanno in realtà dedotto un 'erronea ricognizione, da parte della sentenza impugnata, della fattispecie astratta recata dalla previsione normativa, né che la decisione impugnata abbia sussunto la fattispecie concreta sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta in essa prevista, pur rettamente individuata e interpretata, non è idonea a regolarla, ovvero trattodalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicono la pur corretta sua interpretazione, avendo invece inammissibilmenteprospettato un'erronea ricognizione della fattispecie concreta sulle base delle risultanze di causa , involgendo così una valutazioneriservata algiudice di merito. Ed invero «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017). 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidi un ulteriore importo a
Sentenza Cassazione n. 10529/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris