CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 luglio 2024
Cassazione n. 37574/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la Sentenza della Corte di appello di Torino in data 6 marzo 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 48 e 479 con riferimento all'art. 476 cod. pen. (fatto cqmmesso in Torino il 21 giugno 2017); - che l'impugnativa redatta nell'interesse dell'imputato, sottoscritta dal suo difensore, consta di un solo motivo; - che in data 16 luglio 2024 è stata trasmessa in Cancelleria tramite PE( memoria difensiva nell'interesse dell'imputato ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia violazione dell'art. 479 cod. pen. in riferimento all'elemento soggettivo del delitto di falso ideologico per induzione, contest to all'imputato ed a suo carico ritenuto da parte dei giudici di merito di entrambi i gradi, è generi o e manifestamente infondato, posto che, considerato che è jus receptum che «In tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolq generico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richieSto l'animus nocendi né l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere ma anche quando la sua commissionè sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. E se deve escludersi che il 9olo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivarnente non veritiero, dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta ad una leg9erezza dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa, tuttaviè deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto» ($ez. 5, n. 15255 del 15/03/2005, Rv. 232138; conf. Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, Rv. 276505) - come accaduto nel caso di specie secondo quanto affermato nella sentenza impugnata -, il ricorrente, in presenza di un doppio conforme accertamento di merito al riguardo compiutq, lungi dal limitarsi ad addurre che il suo comportamento era stato animato da mera negligenza, avrebbe dovuto piuttosto allegare e documentare specifiche evidenze probatorie, emerse dalle verifiche processuali, atte a dar conto che i veicoli oggetto di perizia erano stati effetivamente visionati dal ricorrente medesimo oppure che non Io erano stati per circostanze assolOtamente scusabili; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammènde. Così deciso I'll settembre 2024 Il consigliere estens