CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12884/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritt i al n. 5730/2022 R.G. propost i da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- Avverso i decreti pronunciati dal di [OSCURATO:PERSONA] , rispettivamente i l [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 17 settembre 2021, nel procedimento n.10572/2021 R.G. stranieri. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― HOUSSEM Chaouch, tunisino, ricorre per due mezzi, con atto notificato il 21 febbraio 2022, nei confronti del Questore della Provincia di Torino e del Ministro dell’Interno, «per la cassazione del decreto emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 20 agosto 2021, nell’ambito del procedimento n. R.G. 10572/21, di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino – “Brunelleschi” (di seguito C.P.R.), ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998», nonché, nei confronti delle medesime autorità, con atto notificato il 17 marzo 2022, per la cassazione del successivo provvedimento di proroga emesso dal medesimo giudice il 17 settembre 2021. 2. ― L’amministrazione intimata non spiega difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo dei due ricors i sopra indicati contiene i seguenti motivi: i) violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, cc. 4, 5 e 5-bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. – motivazione inesistente e/o apparente del provvedimento di proroga deltrattenimento; ii) violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, 13 D. Lgs. 286/98 –illegittimità della proroga del trattenimento per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto – erronea contestazione della fattispecie espulsiva. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso va accolto. 4.1. ― È fondato il primo mezzo. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato è la seguente: «Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano ». E tali motivazioni sono le seguenti: «La P.A. riferisce che rientra negli accordi del 5.4.2011 con la Tunisia e può essere rimpatriato su volo charter. Il volo è previsto per lunedì, ma lui in data odierna si è rifiutato di sottoporsi al tampone molecolare , pertanto, considerato che ostacola il rimpatrio insiste sulla proroga». Nessun accenno, dunque alle questioni pur dedotte dalla difesa all’udienza di proroga, anche con memoria scritta, con cui si eccepiva in particolare la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto del trattenimento. 4.2. ― Il secondo mez zo è assorbito. 5. ― Il ricorso è accolto e per l’effetto il provvedimento impugnato è cassato senza rinvio. 6. – All’annullamento del primo provvedimento di proroga consegue l’annullamento del provvedimento di proroga successivo, adottato il 17 settembre 2021, pure impugnato e dunque cassato senza rinvio. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il primo motivo del ricorso notificato il 21 febbraio 2022 assorbito il secondo, e cassa senza rinvio il decreto impugnato emesso il 20 agosto 20