Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00043/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 8322-2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER, in persona del Direttore Generale “pro tempore”, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’AvvocatoAntonio TRIPODI; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 7654 /20 2 2 del Tribunale di Milano , depositata in data 04/10/2022; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Rinvio a nuovo ruolo R.G.N.8322/2022 Cron.

Rep.

Ud.19/12/2024 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S tefano G iaime GUIZZI ; [OSCURATO:PERSONA] - la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stata eseguita in data 24 ottobre 2024 e, dunque, non risulta osservato nella sua interezza il termine fissato dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., volto a garantire la piena esplicazione delle facoltà difensive nel procedimento in camera di consiglio; - non tutte le parti hanno depositato memorie difensive e/o conclusioni scritte; - all’esito della camera di consiglio del 19 dicembre 2024, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; p.q. m .

La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 8322-2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER, in persona del Direttore Generale “pro tempore”, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’AvvocatoAntonio TRIPODI; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 7654 /20 2 2 del Tribunale di Milano , depositata in data 04/10/2022; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Rinvio a nuovo ruolo R.G.N.8322/2022 Cron. Rep. Ud.19/12/2024 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI ; [OSCURATO:PERSONA] - la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stata eseguita in data 24 ottobre 2024 e, dunque, non risulta osservato nella sua interezza il termine fissato dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., volto a garantire la piena esplicazione delle facoltà difensive nel procedimento in camera di consiglio; - non tutte le parti hanno depositato memorie difensive e/o conclusioni scritte; - all’esito della camera di consiglio del 19 dicembre 2024, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; p.q. m . La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte