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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 1963

Cassazione n. 04274/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/07/1963 avverso l'ordinanza del 03/03/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA dì SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, e perché riferito a violazioni di legge sostanziale, fondate su assunti relativi alla ricostruzione dìnamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità.

Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza dì legittimità.

In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale dì sorveglianza ha evidenziato che la difesa non aveva allegato l'assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata, né l'assenza di pericolo di un loro ripristino, indicando all'uopo congrui e specifici elementi.

La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 253 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis Ord. pen., nella parte in cui esso non prevede che, ai detenuti per i delitti contemplati nel comma 1 della disposizione, possano essere concessi permessi premio o misure alternative alla detenzione anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter Ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

La Corte costituzionale, quindi, ha ritenuto contrastante con le norme della Carta la presunzione legale assoluta di pericolosità sociale, tale da inibire la concessione del permesso premio, correlata alla scelta di non prestare collaborazione con la giustizia.

La collaborazione utile non può, dunque, essere più ritenuta quale unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza.

Detta presunzione assoluta è stata espunta dal quadro normativo ed è stata sostituita da una presunzione relativa dello stesso segno, vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie.

In presenza dell'opzione del condannato di mantenere il silenzio sui fatti delittuosi oggetto della condanna, la Corte Costituzionale ha infatti introdotto un particolare regime dimostrativo, orientato a contrastare la presunzione relativa.A tal fine, a seguito della decisione costituzionale, non è sufficiente l'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata (requisito espressamente previsto dall'art. 4-bis, comma Ord. pen.), ma occorre estendere l'indagine alla verifica, sia pure correlata alla precedente, della inesistenza del pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle concrete circostanze del caso, di cui è onere dello stesso condannato fare specifica allegazione.

In ogni caso, già prima della citata sentenza della Corte costituzionale, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che, ai fini del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di benefici penitenziari stabilite - per determinati reati - dal combinato disposto degli artt. 4-bis e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 della legge 12 luglio 1991, n. 203, grava sul condannato l'onere di delineare nell'istanza elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione, così da consentire l'esame delle relative richieste nel merito (Sez. 1, n. 47044 del 24/01/2017, Sorice, Rv. 271474).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/07/1963 avverso l'ordinanza del 03/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA dì SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, e perché riferito a violazioni di legge sostanziale, fondate su assunti relativi alla ricostruzione dìnamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità. Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza dì legittimità. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale dì sorveglianza ha evidenziato che la difesa non aveva allegato l'assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata, né l'assenza di pericolo di un loro ripristino, indicando all'uopo congrui e specifici elementi. La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 253 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis Ord. pen., nella parte in cui esso non prevede che, ai detenuti per i delitti contemplati nel comma 1 della disposizione, possano essere concessi permessi premio o misure alternative alla detenzione anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter Ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. La Corte costituzionale, quindi, ha ritenuto contrastante con le norme della Carta la presunzione legale assoluta di pericolosità sociale, tale da inibire la concessione del permesso premio, correlata alla scelta di non prestare collaborazione con la giustizia. La collaborazione utile non può, dunque, essere più ritenuta quale unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza. Detta presunzione assoluta è stata espunta dal quadro normativo ed è stata sostituita da una presunzione relativa dello stesso segno, vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie. In presenza dell'opzione del condannato di mantenere il silenzio sui fatti delittuosi oggetto della condanna, la Corte Costituzionale ha infatti introdotto un particolare regime dimostrativo, orientato a contrastare la presunzione relativa.A tal fine, a seguito della decisione costituzionale, non è sufficiente l'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata (requisito espressamente previsto dall'art. 4-bis, comma Ord. pen.), ma occorre estendere l'indagine alla verifica, sia pure correlata alla precedente, della inesistenza del pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle concrete circostanze del caso, di cui è onere dello stesso condannato fare specifica allegazione. In ogni caso, già prima della citata sentenza della Corte costituzionale, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che, ai fini del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di benefici penitenziari stabilite - per determinati reati - dal combinato disposto degli artt. 4-bis e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 della legge 12 luglio 1991, n. 203, grava sul condannato l'onere di delineare nell'istanza elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione, così da consentire l'esame delle relative richieste nel merito (Sez. 1, n. 47044 del 24/01/2017, Sorice, Rv. 271474). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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