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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 15708/2023

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o nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; ricorrentee controricorrente incidentale contro [OSCURATO:PERSONA]’ABRUZZO E [OSCURATO:PERSONA] “G.

CAPORALE” I.Z.S., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; controricorrente e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 551-2020della Corte di Appello de l’Aquila, depositata in data 8.10 .2020 N.R.G. 557-2019.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risultanorinuncia di parte ricorrente al ricorso principale e rinuncia di parte controricorrente al ricorso incidentale, con accettazione reciproca delle stesse; P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 30 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; ricorrentee controricorrente incidentale contro [OSCURATO:PERSONA]’ABRUZZO E [OSCURATO:PERSONA] “G. CAPORALE” I.Z.S., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; controricorrente e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 551-2020della Corte di Appello de l’Aquila, depositata in data 8.10 .2020 N.R.G. 557-2019. Rilevato che dalla documentazione prodotta risultanorinuncia di parte ricorrente al ricorso principale e rinuncia di parte controricorrente al ricorso incidentale, con accettazione reciproca delle stesse; P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI
Decreto Cassazione n. 15708/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris