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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 novembre 2021

Cassazione n. 04607/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] parte offesa nel procedimento c/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di GELA, con ordinanza del 10/7/2019, ha sospeso il procedimento per la durata di anni uno e con messa alla prova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 464 quater e 127 con riferimento all'art. 178 lett. e) cod. proc. pen. 2.

In data 15 ottobre 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge, in specifico degli artt. 464 quater e 127 cod. proc. pen. in quanto la persona offesa, che pure aveva ricevuto la notifica dell'avviso della richiesta parziale di archiviazione e della fissazione dell'udienza preliminare, non era stata avvertita della celebrazione dell'udienza camerale all'esito della quale era stata disposta la sospensione del processo e la messa alla prova.

Di tale provvedimento, infatti, la persona offesa avrebbe avuto notizia solo informalmente e in un momento successivo così che aveva depositato una memoria nella quale aveva evidenziato l'inammissibilità della richiesta di messa alla prova e la necessità di una "autocorrezione" dell'ordinanza, "dovuta alla mancata citazione della persona offesa".

Richiesta questa che era stata respinta con provvedimento del giudice per le indagini preliminari notificato in data 4 maggio 2020 che dovrebbe essere il dies a quo per il termine ex art. 585 cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente.

Ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pronunciati in camera di consiglio deve essere depositato nel termine di 15 giorni.

Tale termine decorre dalla data di notifica di avviso di deposito ovvero, qualora questa non sia stata effettuata, dalla data in cui la parte ha avuto conoscenza del provvedimento.

3. Nel caso di specie il termine per il deposito del ricorso scadeva il 9 maggio 2021 ed era pertanto interamente decorso alla data del 18 maggio 2021, giorno in cui è stato presentato.

Il dies a quo dal quale calcolare il termine, diversamente da quanto indicato nell'atto di impugnazione, non è il 4 maggio ma il 24 aprile 2021.

Come risulta dagli atti, infatti, la ricorrente ha avuto piena conoscenza del provvedimento da impugnare in data anteriore o prossima al 24 aprile 2021 (giorno in cui sono state presentate le memorie ex art. 121 cod. proc. pen. nelle quali la difesa della stessa, da una parte, ha rilevato l'inammissibilità della richiesta di messa alla prova e, dall'altra, ha chiesto di procedere alla "autocorrezione dovuta alla mancata citazione della persona offesa") e non il successivo 4 maggio (giorno in cui la stessa ha ricevuto a mezzo pec la notifica del provvedimento con il quale il giudice delle indagini preliminari ha dichiarato non doversi a provvedere in merito alle medesime istanze).L'inammissibilità del ricorso impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore m adr i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] parte offesa nel procedimento c/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di GELA, con ordinanza del 10/7/2019, ha sospeso il procedimento per la durata di anni uno e con messa alla prova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 464 quater e 127 con riferimento all'art. 178 lett. e) cod. proc. pen. 2. In data 15 ottobre 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge, in specifico degli artt. 464 quater e 127 cod. proc. pen. in quanto la persona offesa, che pure aveva ricevuto la notifica dell'avviso della richiesta parziale di archiviazione e della fissazione dell'udienza preliminare, non era stata avvertita della celebrazione dell'udienza camerale all'esito della quale era stata disposta la sospensione del processo e la messa alla prova. Di tale provvedimento, infatti, la persona offesa avrebbe avuto notizia solo informalmente e in un momento successivo così che aveva depositato una memoria nella quale aveva evidenziato l'inammissibilità della richiesta di messa alla prova e la necessità di una "autocorrezione" dell'ordinanza, "dovuta alla mancata citazione della persona offesa". Richiesta questa che era stata respinta con provvedimento del giudice per le indagini preliminari notificato in data 4 maggio 2020 che dovrebbe essere il dies a quo per il termine ex art. 585 cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente. Ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pronunciati in camera di consiglio deve essere depositato nel termine di 15 giorni. Tale termine decorre dalla data di notifica di avviso di deposito ovvero, qualora questa non sia stata effettuata, dalla data in cui la parte ha avuto conoscenza del provvedimento. 3. Nel caso di specie il termine per il deposito del ricorso scadeva il 9 maggio 2021 ed era pertanto interamente decorso alla data del 18 maggio 2021, giorno in cui è stato presentato. Il dies a quo dal quale calcolare il termine, diversamente da quanto indicato nell'atto di impugnazione, non è il 4 maggio ma il 24 aprile 2021. Come risulta dagli atti, infatti, la ricorrente ha avuto piena conoscenza del provvedimento da impugnare in data anteriore o prossima al 24 aprile 2021 (giorno in cui sono state presentate le memorie ex art. 121 cod. proc. pen. nelle quali la difesa della stessa, da una parte, ha rilevato l'inammissibilità della richiesta di messa alla prova e, dall'altra, ha chiesto di procedere alla "autocorrezione dovuta alla mancata citazione della persona offesa") e non il successivo 4 maggio (giorno in cui la stessa ha ricevuto a mezzo pec la notifica del provvedimento con il quale il giudice delle indagini preliminari ha dichiarato non doversi a provvedere in merito alle medesime istanze).L'inammissibilità del ricorso impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore m adr i