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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 13399/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12743/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 282 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 14431/2024depositata il 23/05/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che La AMCO - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già Società per la Gestione di Attività –[OSCURATO:SOCIETA]) agisce per la correzione di un errore materiale contenuto nella ordinanza n. 14431/ 2024, con la quale si è disposto il pagamento delle spese di lite a favore della società BN, anziché a favore, per l’appunto, della società [OSCURATO:SOCIETA].

Era infatti accaduto che quest’ultima era subentrata alla società [OSCURATO:SOCIETA], che, a sua volta, era subentrata alla [OSCURATO:SOCIETA], la quale aveva incorporato la BN.

L’istanza è fondata, in quanto, per mero errore materiale, le spese di lite sono state liquidate a favore di BN, cui invece, per le vicende prima dette, è succeduta la [OSCURATO:SOCIETA]; P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza n. 14431 del 2024 nella parte in cui la condanna alle spese è disposta a favore di BN anziché di AMCO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12743/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 282 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 14431/2024depositata il 23/05/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che La AMCO - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già Società per la Gestione di Attività –[OSCURATO:SOCIETA]) agisce per la correzione di un errore materiale contenuto nella ordinanza n. 14431/ 2024, con la quale si è disposto il pagamento delle spese di lite a favore della società BN, anziché a favore, per l’appunto, della società [OSCURATO:SOCIETA]. Era infatti accaduto che quest’ultima era subentrata alla società [OSCURATO:SOCIETA], che, a sua volta, era subentrata alla [OSCURATO:SOCIETA], la quale aveva incorporato la BN. L’istanza è fondata, in quanto, per mero errore materiale, le spese di lite sono state liquidate a favore di BN, cui invece, per le vicende prima dette, è succeduta la [OSCURATO:SOCIETA]; P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza n. 14431 del 2024 nella parte in cui la condanna alle spese è disposta a favore di BN anziché di AMCO
Sentenza Cassazione n. 13399/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris