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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 27552/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale l'[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., alla pena concordata per il reato di cui all'art.2 d.lgs.74/2000 e il Minnelli per il reato di cui all'art. 8 d.lgs.74/2000 alla pena di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con motivo unico, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, posto che il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza assolutoria. [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e, con secondo motivo, erronea valutazione degli elementi indiziari acquisiti.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimeni:o ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione' della pena e che non *si siano trasfusi in una* illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01).

Le doglianze formulate dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il Minnelli ha emesso fatture fittizie relative alla vendita e/o al noleggio di ponteggi, posto che dalle indagini non è emerso che il ricorrente disponesse di alcuna struttura, di alcun deposito ove collocare i ponteggi che forniva o vendeva e di nessun dipendente.

In particolare, la Guardia di finanza non ha trovato alcun ponteggio nella disponibilità del Minnelli né egli ha fornito alcun elemento in ordine al possesso e allocazione di tali beni, non avendo mai riferito sulla provenienza dei ponteggi che egli asseritamente noleggiava.

Le fatturazioni, inerenti un periodo di circa 5 anni, non sono pienamente riscontrate neppure dai pagamenti, effettuati mediante assegni, in quanto una parte del complessivo ammontare delle fatture è stata asseritannente corrisposta in contanti.

La Corte territoriale ha evidenziato che le prestazioni effettuate dal Minnelli in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] sono compatibili all'esecuzione di prestazioni lavorative di mera manovalanza, in relazione al montaggio dei ponteggi, e non in relazione al noleggio o alla vendita di questi Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 05/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale l'[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., alla pena concordata per il reato di cui all'art.2 d.lgs.74/2000 e il Minnelli per il reato di cui all'art. 8 d.lgs.74/2000 alla pena di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con motivo unico, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, posto che il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza assolutoria. [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e, con secondo motivo, erronea valutazione degli elementi indiziari acquisiti. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimeni:o ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione' della pena e che non *si siano trasfusi in una* illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Le doglianze formulate dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il Minnelli ha emesso fatture fittizie relative alla vendita e/o al noleggio di ponteggi, posto che dalle indagini non è emerso che il ricorrente disponesse di alcuna struttura, di alcun deposito ove collocare i ponteggi che forniva o vendeva e di nessun dipendente. In particolare, la Guardia di finanza non ha trovato alcun ponteggio nella disponibilità del Minnelli né egli ha fornito alcun elemento in ordine al possesso e allocazione di tali beni, non avendo mai riferito sulla provenienza dei ponteggi che egli asseritamente noleggiava. Le fatturazioni, inerenti un periodo di circa 5 anni, non sono pienamente riscontrate neppure dai pagamenti, effettuati mediante assegni, in quanto una parte del complessivo ammontare delle fatture è stata asseritannente corrisposta in contanti. La Corte territoriale ha evidenziato che le prestazioni effettuate dal Minnelli in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] sono compatibili all'esecuzione di prestazioni lavorative di mera manovalanza, in relazione al montaggio dei ponteggi, e non in relazione al noleggio o alla vendita di questi Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]
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