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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31725/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomento giuridici dal giudice di merito in relazione alla risposta data: - sulla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (v. pg. 3 e sg. della sentenza); - sulla eccessività della pena; - sulla omessa esclusione della recidiva; - sull'omesso bilanciamento con prevalenza delle circostanze attenuanti; con riferimento a quanto specificamente motivato a riguardo a pg. 7 della sentenza in ordine alla recidiva qualificata in ragione della sintomatica valenza del reato commesso ai fini della maggiore pericolosità rispetto ai precedenti a carico dell'imputato ed all'incensurabile giudizio di equivalenza espresso in relazione alle concrete modalità della condotta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27.5.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomento giuridici dal giudice di merito in relazione alla risposta data: - sulla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (v. pg. 3 e sg. della sentenza); - sulla eccessività della pena; - sulla omessa esclusione della recidiva; - sull'omesso bilanciamento con prevalenza delle circostanze attenuanti; con riferimento a quanto specificamente motivato a riguardo a pg. 7 della sentenza in ordine alla recidiva qualificata in ragione della sintomatica valenza del reato commesso ai fini della maggiore pericolosità rispetto ai precedenti a carico dell'imputato ed all'incensurabile giudizio di equivalenza espresso in relazione alle concrete modalità della condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.
Sentenza Cassazione n. 31725/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris