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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 00410/2026

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llo di Trieste lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Trieste, in qualità di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la rimessione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen. per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone il 6 giugno 2005.

L’istante rilevava di avere avuto contezza di tale condanna solo all’atto della notifica dell’ordine di carcerazione in data 17 febbraio 2025, essendostato assistito in quel processo daun difensore di ufficio, presso cui aveva eletto domicilio, ma che di fatto non lo aveva reso edotto di nulla.

La Corte rilevava che [OSCURATO:PERSONA] fu dichiarato contumace all’udienza del 16 maggio 2005 e che in quel processo era assistitoda un difensore di fiducia presso cui aveva eletto domicilio e pressoil quale gli erano stat i notific a ti sia l’atto introduttivo del giudizio sia l’estra t to contumaciale della sentenza; pertanto, non avendo egli provato l’interruzione del rapporto fiduciario con tale professionista, non poteva ritenersi avere diritto alla restituzione nel termine.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, lamentando violazione degli art. 156 e 161 cod. proc. pen.

In data 5 aprile 2005 il decreto di citazione e giudizio è stato notificato al difensore domiciliatario; precedentemente, in data 15 giugno 2004 la Procura della repubblica aveva nominato un difensore di ufficio,essendo l’imputato rimasto privo di difensore; in data 20 settembre 2004 l’imputato aveva nominato dal carcere di fiducia l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatario eletto, che era il medesimo presso il quale era stato notificato il decreto di citazione a giudizio.

All’udienzadibattimentale, assente il difensore di fiducia, veniva nominato un difensore ex art. 97 IV comma cod.proc. pen. e l’imputato veniva condannato in contumacia; l’estratto contumaciale della sentenza era notificato al difensore di fiducia e domiciliatario.

Tutto ciò senza alcunaverifica in ordine allo stato detentivo dell’imputato cui avrebbe dovuto essere notificato, in ossequio al principio espresso da questa Corte nella sua più autorevole composizione, di persona, indipendentemente dalla sussistenza di una elezione di domicilio.

L’irregolarità di tale notifica si riverbererebbe, in tesi difensiva, sulla mancata incolpevole conoscenza da parte del detenuto della pendenza del processo che legittimerebbe la rimessione in termini. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Lo stato detentivo dell’imputato, che il ricorrente ha affermato sussistente al momento in cui nominò il difensore di fiducia domiciliatario, non è stato dallo stesso indicato come esistente per il periodo successivo, quando, cioè, gli vennero notificati l’atto introduttivo del giudizio e l’estratto contumaciale della sentenza; quindi la doglianza sotto tale profilo è certamente generica.

Nel caso in cui l’imputato sia detenutola regola è quella espressa da Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 02, secondo cui le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen..

Dal combinato disposto degli artt. 156 e 164 cod. proc. pen., è possibile desumere una norma in base alla quale l'efficacia dell'elezione (o dichiarazione) di domicilio - effettuata prima o durante la detenzione - deve ritenersi sospesa per la durata della detenzione.

Ove la notifica sia (erroneamente) eseguita presso il domicilio eletto o dichiarato è del tutto improprio ipotizzare una inesistenza della notifica; la sentenza che ha compiutamente distinto fra notifica omessa e notifica nulla e ha ragionato sulle conseguenze che derivano dall'una o dall'altra ipotesi, è Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539, con la statuizione del principio di diritto secondo cui, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia omessa o quando, essendo eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato.

Di conseguenza, se la notificazione della citazione avviene in modo viziato (art. 171 cod. proc. pen.) o adottando un modello diverso da quello prescritto, si verte in un caso di nullità a regime intermedio rilevabile nel termine di cui all'art. 180 cod. proc. pen., e sempre che la nullità non resti sanata, a norma dell'art. 184 comma 1 cod. proc. pen., quando la parte compaia o rinunci a comparire.

Escluso, pertanto, che nel caso in esame si verta in un caso di omessa notifica, non può neppure ipotizzarsi che la notificazione effettuata in una forma diversa da quella prescritta non ebbe a conseguire lo scopo di portare il decreto di citazione a conoscenza dell'imputato; infatti, secondo quanto affermato dalle Sez.

U, Palumbo, se l'imputato avesse voluto far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., avrebbe dovuto rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto ed avvalorare l'affermazione con elementi che la rendessero credibile: ma nulla risulta essere stato dedotto sul punto (ex plurimis - nella fattispecie di notifica effettuata presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato - Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 273101) Si può, pertanto, affermare che, avendo la notificazione, benché eseguita con un modello difforme da quello previsto dall'art. 156 cod. proc. pen., raggiunto il suo scopo, e nulla avendo l'imputato eccepito, si verificò la sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.; ciò anche in ragione del fatto che il ricorrente non ha mai affermato che lo stato detentivo fosse presente nel momento in cui gli vennero notificati gli atti.

E’ comunque doveroso tenere distinti i due piani concettuali della validità della notificazione rispetto alla conoscenza del procedimento.

Sotto il primo profilo, per quanto finora osservato, in ragione dei principi espressi da questa Corte e sopra ricordati, la notifica, al più, potrebbe considerarsi non omessa, ma irregolare, perché, pur non avendo seguito il modello processuale corretto, non sarebbe inesistente e dunque darebbeluog o ad una nul l ità a regime inte rm edio , peraltro non eccepita.

Dovendosi, poi, dare prioritario rilievo alla effettiva conoscenza degli atti e non alla regolarità formale della comunicazione, è necessario sottoli n e are che la no m ina de l difensore di fiducia è intervenuta quando l’imputato era in carcere e, dun q u e egli er a a conoscenza della pendenza delprocedimento; avendo, poi, nominato un difensore di fiducia presso il quale eleggeva domicilio si presume che ci fosse un contatto diretto fra i due : in questo senso si è affermato che la notifica della citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell'imputato deve far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista. (Sez. 2, n. 3911 del 20/12/2022, dep. 2023, Janu, Rv. 284215 - 01) Il ricorrente si limita a sottolineare la errata effettuazione delle notifiche e da tale dato, in uno con lo stato detentivo dell’imputato al momento della nomina del difensore,parrebbe ricavare quale automatica conseguenza la mancata conoscenza della pe n de n za del procedimento, senza nulla dire e soprattutto senzanulla af fe rm a re in punto al perché, nonostante il rapporto di fiducia con il difensore nominato e domiciliatario, egli affermi di nulla sapere circa il procedimento stesso, senza nulla affermare, poi, circa il perdurare dello stato detentivo nel momento in cui gli vennero notificati gli atti.

L'art. 175 cod. proc. pen. non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio, limitandosi invece ad escluderne la valenza assoluta ed imponendo al giudice di verificare l'effettività di tale conoscenza, nonché la consapevole rinuncia della parte a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento, fermo restando che grava sull'istante l'onere di allegare la mancata conoscenza e le ragioni che l'hanno determinata, così da prospettare l'ipotesi che il giudice è chiamato a verificare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto non motivato di un'istanza di restituzione che non aveva allegato alcuna ragione relativamente alla mancata conoscenza dell'atto). (Sez. 5, n. 416 del 03/12/2019, dep. 2020, Toro, Rv. 278551 - 01)

2. Per le ragioni testè esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Trieste lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trieste, in qualità di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la rimessione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen. per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone il 6 giugno 2005. L’istante rilevava di avere avuto contezza di tale condanna solo all’atto della notifica dell’ordine di carcerazione in data 17 febbraio 2025, essendostato assistito in quel processo daun difensore di ufficio, presso cui aveva eletto domicilio, ma che di fatto non lo aveva reso edotto di nulla. La Corte rilevava che [OSCURATO:PERSONA] fu dichiarato contumace all’udienza del 16 maggio 2005 e che in quel processo era assistitoda un difensore di fiducia presso cui aveva eletto domicilio e pressoil quale gli erano stat i notific a ti sia l’atto introduttivo del giudizio sia l’estra t to contumaciale della sentenza; pertanto, non avendo egli provato l’interruzione del rapporto fiduciario con tale professionista, non poteva ritenersi avere diritto alla restituzione nel termine. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, lamentando violazione degli art. 156 e 161 cod. proc. pen. In data 5 aprile 2005 il decreto di citazione e giudizio è stato notificato al difensore domiciliatario; precedentemente, in data 15 giugno 2004 la Procura della repubblica aveva nominato un difensore di ufficio,essendo l’imputato rimasto privo di difensore; in data 20 settembre 2004 l’imputato aveva nominato dal carcere di fiducia l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatario eletto, che era il medesimo presso il quale era stato notificato il decreto di citazione a giudizio. All’udienzadibattimentale, assente il difensore di fiducia, veniva nominato un difensore ex art. 97 IV comma cod.proc. pen. e l’imputato veniva condannato in contumacia; l’estratto contumaciale della sentenza era notificato al difensore di fiducia e domiciliatario. Tutto ciò senza alcunaverifica in ordine allo stato detentivo dell’imputato cui avrebbe dovuto essere notificato, in ossequio al principio espresso da questa Corte nella sua più autorevole composizione, di persona, indipendentemente dalla sussistenza di una elezione di domicilio. L’irregolarità di tale notifica si riverbererebbe, in tesi difensiva, sulla mancata incolpevole conoscenza da parte del detenuto della pendenza del processo che legittimerebbe la rimessione in termini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Lo stato detentivo dell’imputato, che il ricorrente ha affermato sussistente al momento in cui nominò il difensore di fiducia domiciliatario, non è stato dallo stesso indicato come esistente per il periodo successivo, quando, cioè, gli vennero notificati l’atto introduttivo del giudizio e l’estratto contumaciale della sentenza; quindi la doglianza sotto tale profilo è certamente generica. Nel caso in cui l’imputato sia detenutola regola è quella espressa da Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 02, secondo cui le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen.. Dal combinato disposto degli artt. 156 e 164 cod. proc. pen., è possibile desumere una norma in base alla quale l'efficacia dell'elezione (o dichiarazione) di domicilio - effettuata prima o durante la detenzione - deve ritenersi sospesa per la durata della detenzione. Ove la notifica sia (erroneamente) eseguita presso il domicilio eletto o dichiarato è del tutto improprio ipotizzare una inesistenza della notifica; la sentenza che ha compiutamente distinto fra notifica omessa e notifica nulla e ha ragionato sulle conseguenze che derivano dall'una o dall'altra ipotesi, è Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539, con la statuizione del principio di diritto secondo cui, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia omessa o quando, essendo eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. Di conseguenza, se la notificazione della citazione avviene in modo viziato (art. 171 cod. proc. pen.) o adottando un modello diverso da quello prescritto, si verte in un caso di nullità a regime intermedio rilevabile nel termine di cui all'art. 180 cod. proc. pen., e sempre che la nullità non resti sanata, a norma dell'art. 184 comma 1 cod. proc. pen., quando la parte compaia o rinunci a comparire. Escluso, pertanto, che nel caso in esame si verta in un caso di omessa notifica, non può neppure ipotizzarsi che la notificazione effettuata in una forma diversa da quella prescritta non ebbe a conseguire lo scopo di portare il decreto di citazione a conoscenza dell'imputato; infatti, secondo quanto affermato dalle Sez. U, Palumbo, se l'imputato avesse voluto far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., avrebbe dovuto rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto ed avvalorare l'affermazione con elementi che la rendessero credibile: ma nulla risulta essere stato dedotto sul punto (ex plurimis - nella fattispecie di notifica effettuata presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato - Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 273101) Si può, pertanto, affermare che, avendo la notificazione, benché eseguita con un modello difforme da quello previsto dall'art. 156 cod. proc. pen., raggiunto il suo scopo, e nulla avendo l'imputato eccepito, si verificò la sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.; ciò anche in ragione del fatto che il ricorrente non ha mai affermato che lo stato detentivo fosse presente nel momento in cui gli vennero notificati gli atti. E’ comunque doveroso tenere distinti i due piani concettuali della validità della notificazione rispetto alla conoscenza del procedimento. Sotto il primo profilo, per quanto finora osservato, in ragione dei principi espressi da questa Corte e sopra ricordati, la notifica, al più, potrebbe considerarsi non omessa, ma irregolare, perché, pur non avendo seguito il modello processuale corretto, non sarebbe inesistente e dunque darebbeluog o ad una nul l ità a regime inte rm edio , peraltro non eccepita. Dovendosi, poi, dare prioritario rilievo alla effettiva conoscenza degli atti e non alla regolarità formale della comunicazione, è necessario sottoli n e are che la no m ina de l difensore di fiducia è intervenuta quando l’imputato era in carcere e, dun q u e egli er a a conoscenza della pendenza delprocedimento; avendo, poi, nominato un difensore di fiducia presso il quale eleggeva domicilio si presume che ci fosse un contatto diretto fra i due : in questo senso si è affermato che la notifica della citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell'imputato deve far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista. (Sez. 2, n. 3911 del 20/12/2022, dep. 2023, Janu, Rv. 284215 - 01) Il ricorrente si limita a sottolineare la errata effettuazione delle notifiche e da tale dato, in uno con lo stato detentivo dell’imputato al momento della nomina del difensore,parrebbe ricavare quale automatica conseguenza la mancata conoscenza della pe n de n za del procedimento, senza nulla dire e soprattutto senzanulla af fe rm a re in punto al perché, nonostante il rapporto di fiducia con il difensore nominato e domiciliatario, egli affermi di nulla sapere circa il procedimento stesso, senza nulla affermare, poi, circa il perdurare dello stato detentivo nel momento in cui gli vennero notificati gli atti. L'art. 175 cod. proc. pen. non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio, limitandosi invece ad escluderne la valenza assoluta ed imponendo al giudice di verificare l'effettività di tale conoscenza, nonché la consapevole rinuncia della parte a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento, fermo restando che grava sull'istante l'onere di allegare la mancata conoscenza e le ragioni che l'hanno determinata, così da prospettare l'ipotesi che il giudice è chiamato a verificare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto non motivato di un'istanza di restituzione che non aveva allegato alcuna ragione relativamente alla mancata conoscenza dell'atto). (Sez. 5, n. 416 del 03/12/2019, dep. 2020, Toro, Rv. 278551 - 01) 2. Per le ragioni testè esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente c
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