CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47765/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; • udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro, che aveva confermato la misura della custodia cautela in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per tentata estorsione pluriaggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Al riguardo i difensori lamentano che il tribunale aveva valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, omettendo di effettuare una valutazione sulla base dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare per quanto riguardava la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.416-51s.1 cod. pen., non era sufficiente richiamare la dichiarazione della persona offesa, che immaginava un interesse della criminalità organizzata a farlo desistere dallo stipulare un contratto per il trasporto ed il mantenimento di cavalli con il comune di [OSCURATO:PERSONA]: invero il tribunale avrebbe dovuto motivare sulla base delle circostanze concrete, della personalità dell'agente, delle condizioni soggettive della vittima, nonché delle condizioni ambientali, ed argomentare sulla sussistenza della violenza o minaccia di cui all'art. 629 cod. pen., visto che non vi erano elementi dai quali desumere che vi era stata una minaccia, anche implicita. 1.2 I difensori eccepiscono la manifesta illogicità e la carenza di motivazione quanto al concorso morale attribuito all'indlagato in quanto il tribunale aveva motivato in modo congetturale sulla base di una sorta di argomento "ad excludendum", ossia aveva orientato la valutazione sulle due contrapposte alternative tra la volontà di concludere un accordo lecito e quella di commettere un'estorsione e, una volta esclusa la prima, aveva concluso per la sussistenza di una intesa avente ad oggetto una minaccia estorsiva; la dinamica degli accadimenti, l'esclusione di contatti e conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], la conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto essere oggetto di motivazione anche alla luce del tenore della richiesta, scevra totalmente da riferimenti anche impliciti a conseguenze dannose per [OSCURATO:PERSONA]; il tribunale avrebbe dovuto adottare una motivazione rafforzata sulla determinazione o istigazione alla minaccia da parte di [OSCURATO:PERSONA], anche in ragione delle frasi di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito il nome di chi lo aveva incaricato e non anche di [OSCURATO:PERSONA]. Relativamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., i difensori rilevano che la promessa di disponibilità da parte del mafioso non aveva comunque un contenuto intimidatorio e non faceva riferimento a un intervento dell'associazione, bensì ad un'eventuale agire a titolo personale da parte di [OSCURATO:PERSONA].1.2 I difensori lamentano che il tribunale aveva motivato sulla sussistenza delle esigenze cautelari attraverso formule di stile, limitandosi a dire che" il fatto storico dello sgombero non elide l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione del reato", non considerando che la difesa aveva dimostrato che lo sgombero era intervenuto prima della emissione dell'ordinanza custodiale: la circostanza che dopo il rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] gli animali fossero stati condotti presso le scuderie di Angilletti, mentre [OSCURATO:PERSONA] si trovava ancora in libertà, costituiva evidente errore di impostazione sulla assoluta innocuità della condotta del ricorrente, che non aveva interferito sull'iter deciso dall'autorità comunale nonostante i consolidati rapporti di amicizia con Angilletti; l'avvenuto sgombero degli animali dimostrava che la valutazione sulla probabilità di reiterazione del reato era stata erronea, non risultando che [OSCURATO:PERSONA] avesse con metodo mafioso impedito lo sgombero degli animali; il tribunale avrebbe dovuto motivare sulla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, ma era evidente che proprio la condotta mantenuta in occasione dell'avvenuto sgombero era dimostrativo della totale adeguatezza di misure gradate. CONSIDERATI) IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve innanzitutto ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame. Nel caso in esame, il Tribunale ha fornito congrua motivazione sulla sussistenza degli indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA], valorizzando le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di avere avuto un incontro con [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva detto che il suo compare [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla famiglia degli zingari di Cosenza, gli aveva detto di chiedergli la cortesia di rifiutare l'incarico affidatogli dal comune di [OSCURATO:PERSONA], come già avevano fatto tutti gli altri prima di lui; il Tribunale ha poi evidenziato i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] `), e [OSCURATO:PERSONA], esponente della cosca di Cinquefondi, e tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA], tanto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano organizzato un incontro con [OSCURATO:PERSONA] per discutere della questione; su tutti questi aspetti il ricorso propone inammissibili valutazioni di merito. Quanto poi alla sussistenza della minaccia, si deve rilevare come è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale la minaccia deve essere concretamente idonea a ledere la libertà di autodeterminazione della vittima, non essendo, per contro, necessario, che si determini una sua effettiva intimidazione (sul punto vedi Sez. 2 -Sentenza n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537 - 01: "In tema di tentata estorsione, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato "ex ante", sicché, ai fini della valutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia"; Cass. n. 10:229/1999: "Nel reato di estorsione la minaccia, oltre che palese, esplicita e determinata, può essere anche larvata o indiretta; essa deve ingenerare in chi la subisce un timore consistente nella paventata previsione di più gravi pregiudizi, sicché, in tema di tentativo, va considerata la potenzialità della minaccia stessa ad incutere paura, indipendentemente dal fatto che la vittima ne risulti effettivamente intimidita.% del tutto irrilevante è, pertanto, se [OSCURATO:PERSONA] abbia rinunciato al contratto perché intimidito o per altri motivi. Relativamente all'aggravante contestata, si deve ribadire che la stessa viene ritenuta sussistente quando è relativa al reato commesso dal soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della cui integrazione non è necessaria la prova dell'esistenza della associazione criminosa, essendo sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione (vedi Sez.2, Sentenza n.49090 del 04/12/2015 Rv. 265515: "Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo."): il fatto, pertanto, di avere detto che [OSCURATO:PERSONA] apparteneva "alla famiglia jj degli zingari di Cosenza" evocava alla mente del soggetto passivo del reato di avere a che fare con una ) associazione criminale, e non con un singolo, per cui l'aggravante è correttamente contestata. 1.2 Quanto, infine, alla sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale, richiamata la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., ha evidenziato il meccanismo criminoso consolidato organizzato dal ricorrente; sulla considerazione relativa all'avvenuto sgombero degli animali, si deve ribadire come "in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del ''periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice" (Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C. Rv. 273994); in merito, pertanto alle esigenze cautelari, è compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019-01); motivazione che è contenuta nell'ultima pagina del provvedimento impugnato, anche relativamente alla scelta della misura cautelare. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.