Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 33528/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 28 aprile 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Caltanissetta del 4 maggio 2021 dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato allo stesso ascritto al capo c) e rideterminava la pena in relazione alla rimanente imputazione di concorso in rapina aggravata in anni 5, mesi 6 di reclusione ed C 1.000,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Milazzo, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità posto che la ricostruzione dei fatti era stata fondata sulle dichiarazioni della persona offesa che non riguardavano però la specifica posizione del ricorrente; inoltre quanto alle dichiarazioni del Mastrosimone si evidenziava che nel corso di un primo interrogatorio detto collaboratore non aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] tra i partecipi alla rapina e che sussisteva poi altra dichiarazione di segno opposto del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che aveva escluso il coinvolgimento del ricorrente; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod.pen. quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 H ricorso è proposto per motivi del tutto reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello ed adeguatamente risolti dalla corte di merito sicchè deve essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, quanto al primo motivo, la corte di appello di Caltanissetta ha già provveduto a sciogliere i dubbi circa la attendibilità del collaboratore Mastrosimone evidenziando come le dichiarazioni rese nel contesto dibattimentale e nel contraddittorio delle parti ad opera del medesimo dovessero ritenersi del tutto credibili anche con riguardo alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'episodio delittuoso in danno di un esercizio commerciale.

Inoltre, a sostegno della esatta ricostruzione dei fatti, il giudice di appello segnalava come la ricostruzione fornita dal collaboratore coincidesse con la descrizione dell'episodio fornita dalla persona offesa sia in ordine al numero dei soggetti che avevano fatto ingresso all'interno del supermercato che con riguardo al ruolo svolto da ciascuno di essi.

Quanto poi all'individuazione dei riscontri cd. esterni o individualizzanti la corte di appello segnalava ancora il contenuto di una conversazione ambientale intercettata nella quale era proprio il [OSCURATO:PERSONA] a ricostruire un episodio nel quale era stato personalmente coinvolto.

E il giudice di appello non ha omesso di valutare le ulteriori dichiarazioni rese in altro procedimento da parte del terzo correo [OSCURATO:PERSONA], che pure il ricorso afferma essere state pretermesse, concludendo invece all'esito di un esame approfondito delle medesime, per la sostanziale non attendibilità quantomeno con riguardo al coinvolgimento dei correi.

Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.

Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2.2 Quanto al secondo motivo si osserva che la negazione delle attenuanti generiche è ancorata a precise circostanze di fatto tutte ampiamente e logicamente esposte dal giudice di appello nella motivazione della sentenza impugnata.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] IcLnazjoa 11/L P r [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 28 aprile 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Caltanissetta del 4 maggio 2021 dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato allo stesso ascritto al capo c) e rideterminava la pena in relazione alla rimanente imputazione di concorso in rapina aggravata in anni 5, mesi 6 di reclusione ed C 1.000,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Milazzo, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità posto che la ricostruzione dei fatti era stata fondata sulle dichiarazioni della persona offesa che non riguardavano però la specifica posizione del ricorrente; inoltre quanto alle dichiarazioni del Mastrosimone si evidenziava che nel corso di un primo interrogatorio detto collaboratore non aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] tra i partecipi alla rapina e che sussisteva poi altra dichiarazione di segno opposto del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che aveva escluso il coinvolgimento del ricorrente; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod.pen. quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 H ricorso è proposto per motivi del tutto reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello ed adeguatamente risolti dalla corte di merito sicchè deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, la corte di appello di Caltanissetta ha già provveduto a sciogliere i dubbi circa la attendibilità del collaboratore Mastrosimone evidenziando come le dichiarazioni rese nel contesto dibattimentale e nel contraddittorio delle parti ad opera del medesimo dovessero ritenersi del tutto credibili anche con riguardo alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'episodio delittuoso in danno di un esercizio commerciale. Inoltre, a sostegno della esatta ricostruzione dei fatti, il giudice di appello segnalava come la ricostruzione fornita dal collaboratore coincidesse con la descrizione dell'episodio fornita dalla persona offesa sia in ordine al numero dei soggetti che avevano fatto ingresso all'interno del supermercato che con riguardo al ruolo svolto da ciascuno di essi. Quanto poi all'individuazione dei riscontri cd. esterni o individualizzanti la corte di appello segnalava ancora il contenuto di una conversazione ambientale intercettata nella quale era proprio il [OSCURATO:PERSONA] a ricostruire un episodio nel quale era stato personalmente coinvolto. E il giudice di appello non ha omesso di valutare le ulteriori dichiarazioni rese in altro procedimento da parte del terzo correo [OSCURATO:PERSONA], che pure il ricorso afferma essere state pretermesse, concludendo invece all'esito di un esame approfondito delle medesime, per la sostanziale non attendibilità quantomeno con riguardo al coinvolgimento dei correi. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2.2 Quanto al secondo motivo si osserva che la negazione delle attenuanti generiche è ancorata a precise circostanze di fatto tutte ampiamente e logicamente esposte dal giudice di appello nella motivazione della sentenza impugnata. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] IcLnazjoa 11/L P r [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33528/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris