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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2026

Cassazione n. 25971/2026

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elle Entrate - Dir.

Prov. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore,-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Sicilian.3954/2025 depositata il 29/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 1312/2026Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 25971/2026Data pubblicazione 30/09/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 29/09/2026Maria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elle Entrate - Dir. Prov. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore,-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Sicilian.3954/2025 depositata il 29/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 1312/2026Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 25971/2026Data pubblicazione 30/09/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 29/09/2026Maria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25971/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris