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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 23789/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18748/2019 R.G. proposto da C.M.I.

SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in per- sona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viaToscana, n. 10 ; –ricorrente e controricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Commis- sari straordinari p.t.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Prof.

Ales- sandro Danovi, rappresentatae difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viaP.

Della Valle, n. 1 ; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto del Tribunale di Milano n.4661/19, depositatoil 15 maggio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La C.M.I. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose op- posizione allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria dell'[OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo l'ammissione al passivo in prededuzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, di un credito di Euro 364.387,90, già ammesso al passivo in via chirografaria, a titolo di corrispet- tivo per forniture di componentistica meccanica di ricambio effettuate nell'anno 2014.

Si costituirono i Commissari straordinari, ed eccepirono l'inammissibilità della domanda, chiedendone il rigetto anche nel merito.

1.1. Con decreto del 15 maggio 2019, il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente l'opposizione, ammettendo al passivo il credito in prededuzione nei limiti dell'importo di Euro 106.042,00, oltre ad Euro 23.329,24 per IVA ed interessial tasso di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 fino al 28 gennaio 2015, ed al tasso legale fino al soddisfo.

Premesso che gli elementi costitutivi della prededuzione consistono nella gestione da parte della debitrice di uno stabilimento industriale d'interesse strategico nazionale, nel possesso della qualità di piccola o media impresa da parte della creditrice, nella riconducibilità del credito ad un contratto stipulato prima dell'apertura dell'amministrazione straordinaria e nella necessarietà della prestazione per il risanamento ambientale, la sicurezza e la continuità dell'attività degl'impianti produttivi essenziali della debitrice, e precisato che tali elementi debbono concorrere tutti ai fini del riconoscimento della prede- duzione, il Tribunale ha affermato che, in quanto funzionale al conseguimento delle finalità della procedura di ristrutturazione industriale prevista dal d.l. n. 347 del 2003, ed avente come effetto l'alterazione dell'ordine delle cause le- gittime di prelazione, l'art. 3, comma 1-terdel predetto decreto costituisce una norma eccezionale, da interpretarsi restrittivamente.

Ha ritenuto irrile- vante, in contrario, il disposto dell'art. 8, comma 1-bis, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, osservando che lo stesso, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1-tercit., si è limitato a riconoscere la prededucibilità dei crediti delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funziona- lità degl'impianti produttivi dell'[OSCURATO:PERSONA].Ciò posto, il Tribunale ha richiamato una relazione tecnica prodotta dalla resistente, dalla quale ha desunto che, nello ambito del ciclo di produzione dell'[OSCURATO:PERSONA], gl'impianti situati a Genova e [OSCURATO:PERSONA] non potevano definirsi essenziali, avendo ad oggetto un processo di raffinazione successivo a quello che conduce dalla materia prima alla trasfor- mazione in bramma d'acciaio; ha concluso pertanto che la prededucibilità do- veva essere limitata al corrispettivo delle forniture di componentistica relative ai reparti di agglomerazione, cokeria, altoforno, acciaieria e colata continua situati in Taranto, ritenendo irrilevante, a tal fine, la circostanza che le stesse fosserodestinate all'immediata utilizzazione o a scorta, dal momento che la complessità degl'impianti esigeva la disponibilità di scorte immediatamente utilizzabili, sia per l'impiego quali materie prime, sia per la sostituzione della componentistica.

2. Avverso il predetto decreto la CMI ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria.

L'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, articolato in due motivi, al quale la CMI ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, dell'art. 53 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, dell'art. 12 disp. prel. cod. civ. e dell'art. 111 Cost., osservando che, nell'escludere l'essenzialità degl'impianti non situati in Taranto, il decreto impugnato non ha tenuto conto né della lettera dell'art. 3, comma 1-ter, cit., che nel caso di produzione a ciclo inte- grato non prevede alcuna distinzione tra gl'impianti, né della ratiodella nor- ma, volta da un lato a garantire la prosecuzione dell'attività dell'[OSCURATO:PERSONA] e dall'al- tro a tutelare le piccole e medie imprese fornitrici, le cui ragioni di credito risulterebbero altrimenti compromesse.

Premesso che lo stabilimento di Ta- ranto, caratterizzato da un ciclo di produzione integrato, nel quale ogni im- pianto è funzionale sia a quello a valle che a quello a monte, ricopre una posizione di centralità nel sistema produttivo dell'[OSCURATO:PERSONA], dal momento che, oltre a fornire prodotti finiti, alimenta gli stabilimen ti situati in altre città, sostiene che il concetto di essenzialità non può essere circoscritto agl'impianti il cui fermo determinerebbe il blocco della produzione, ma va esteso a tutte le fasi della stessa, dalla lavorazione delle materie prime fino alla realizza- zione del prodotto finito.

Aggiunge che la predetta limitazione condurrebbe a risultati del tutto illogici, impedendo all'[OSCURATO:PERSONA] di pervenire alla realizzazione di un prodotto idoneo ad alimentare gli altri stabilimenti del gruppo, destinati alle lavorazioni caratterizzate da maggior valore aggiunto.

Precisato di aver provveduto alla fornitura di componenti meccanici anche durante la realizza- zione degl'interventi previsti dal d.P.C.m. 14 marzo 2014, afferma che l'in- terruzione della stessa avrebbe determinato l'arresto dell'intero ciclo produt- tivo.

2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la nullità del decreto im- pugnato per violazione dell'art. 99, undicesimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 111, sesto comma, Cost., lamentando la carenza di motivazione in ordine all'esclusione della necessarietà delle forniture relative a reparti diversi da quelli di agglomerazione, cokeria, altoforno, acciaieria e colata continua.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la controricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, ai fini dell'individuazione delle presta- zioni necessarie al funzionamento degl'impianti ritenuti essenziali, ha dato atto dell'assenza di contestazioni, senza considerare che essa controricor- rente non si era limitata a contestare l'applicabilità dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, ma aveva eccepito anche che le prestazioni erano riferibili ad impianti essenziali soltanto per un importo di Euro 23.055,56.

Premesso inoltre che ciascun ordine di ricambi poteva comprendere voci ri- guardanti aree diverse dello stabilimento, censura il decreto impugnato anche per aver ammesso al passivo in prededuzione l'intero importo di fatture rela- tive a ricambi non riguardanti gl'impianti essenziali.

4. Con il secondo motivo,la contro ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2, comma secondo, del d.l. n. 347 del 2003, non- ché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censu- rando il decreto impugnato per aver ammesso al passivo in prededuzione il credito per interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 fino alla data di deliberazione della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza, anziché fino alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria, coincidente con l'e- missione del relativo decreto ministeriale, avvenuta il 21 gennaio 2015.

5. Il primo motivo del ricorso principale, riguardante l'applicabilità della prededuzione anche ai crediti derivanti da forniture effettuate in favore d'im- pianti dell'[OSCURATO:PERSONA] diversi da quelli situati in Taranto, è infondato.

La tesi sostenuta nel decreto impugnato, secondo cui, nell'ambito del ci- clo di produzione dell'[OSCURATO:PERSONA], non tutti gl'impianti possono ritenersi dotati del requisito dell'essenzialità richiesto dall'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 aifini del riconoscimento della prededuzione, ha trovato infatti conferma in una recente pronuncia di legittimità, la quale ha affermato che l'espres- sione contenuta nella predetta disposizione, che lega la prededuzione alle «prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali», dev'essere interpretata in senso restrittivo, in considerazione del carattere eccezionale della norma in esame, la quale ha introdottouna deroga all'art. 2740 cod. civ., prevedendo una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al conte- sto produttivo dell'[OSCURATO:PERSONA], al fine di tutelare le piccole e medie imprese che hanno reso prestazioni in favore di quest'ultima nel periodo anteriore alla dichiarazione dell'insolvenza, in tal modo consentendo la prosecuzione dell'at- tività produttiva.

Conformemente a tale principio, si è ritenuto che l'indagine finalizzata al riconoscimento della prededuzione postuli innanzitutto la rico- struzione del ciclo produttivo dell'acciaio propriamente inteso, la quale, pur nell'ambito di un ciclo integrato come quello dell'[OSCURATO:PERSONA], caratterizzato da un sistema meccanico che utilizza le materie prime prodotte in loco (il cd.

Coke) o raffinate mediante processo di agglomerazione, convogliandole in altoforno per la realizzazione della ghisa liquida, induce a ritenere plausibile la limita- zione del requisito dell'essenzialità al solo impianto destinato alla produzione del cd. primo acciaio, e cioè diretto alla trasformazione della materia prima in bramma d'acciaio.

Precisato infatti che il concetto di essenzialità rimanda, in ultima analisi, all'indispensabilità dell'impianto per la produzione di quel che prima non è dato (nella specie, quindi, della bramma d'acciaio, che costi- tuisce la materia principale di una produzione di acciaieria), si è osservato che la previsione di tale limitazionetrova giustificazione proprio nel carattere integrale ed integrato del ciclo di produzione dell'[OSCURATO:PERSONA], escludendosi l'arbitra- rietà della scelta compiuta dal legislatore, in quanto volta ad individuare un punto di equilibrio, nell'ambito di un bilanciamento degl'interessi sottesi al mantenimento di impianti di interesse strategico nazionale, in modo tale da consentire la prosecuzione di un'attività produttiva ritenuta di primaria rile- vanza(cfr. Cass., Sez.

I, 4/07/2022, n. 21156).

Non merita pertanto censura il decreto impugnato, nella parte in cui, preso atto che una parte dei crediti di cui era stata disposta l'ammissione al passivo derivava da prestazioni rese in favore degl'impianti dell'[OSCURATO:PERSONA] situati a Genova e [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la possibilità di riconoscere agli stessi la prededuzione, ritenendo non essenziali i predetti impianti, in quanto destinati allo svolgimento di un processo di raffinazione successivo a quello che con- duce alla realizzazione della bramma d'acciaio.

Tale conclusione, fondata sulle risultanze di una relazione tecnica prodotta dalla difesa dell'[OSCURATO:PERSONA], non può ritenersi scalfita dalle considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine al colle- gamento necessariamente esistente tra la realizzazione del prodotto finito, affidata ai predetti impianti, e la lavorazione della materia prima, concentrata nell'impianto situato in Taranto: pur potendosi convenire,in astratto, sull'af- fermazione secondo cui in un sistema produttivo come quello dell'[OSCURATO:PERSONA], ca- ratterizzato da un ciclointegrale, tutte le attività devono considerarsi tra loro connesse in vista della realizzazione di un prodotto finito, occorre prendere atto che, attraverso la previsione del requisito dell'essenzialità, il legislatore ha inteso circoscrivere l'operatività della prededuzione ad un ambito più ri- stretto, escludendo quelle lavorazioni che, pur facendo parte del ciclo produt- tivo, non ne costituiscono il nucleo essenziale, avendo ad oggetto la materia già realizzata (cfr. Cass., Sez.

I, 4/07/2022, n. 21156, cit.).

6. E' invece inammissibile il secondo motivo, concernente l'accertamento dell'essenzialità delle lavorazioni effettuate negl'impianti in favore dei quali sono state effettuate le forniture da cui derivano i crediti ammessi al passivo.

Ai fini dell'esclusione della sussistenza del predetto requisito, come si è detto in precedenza, il Tribunale ha richiamato le risultanze di una relazione tecnica di parte, alla quale, pur non potendosi riconoscere efficacia probato- ria, in quanto recante una motivata opinione in ordine ad una questione tec- nica controversa, ben può attribuirsi valore di indizio, sottoposto alla valuta- zione discrezionale del giudice: quest'ultimo, infatti, pur non avendo l'obbligo di prenderla in esame e potendo disattenderla senza analizzarne e confutarne il contenuto (cfr. Cass., Sez.

VI, 9/04/2021, n. 9483; Cass., Sez.

III, 29/01/ 2010, n. 2063; 26/09/2006, n. 20821),può anche porla a fondamento del proprio convincimento, ove ne ritenga condivisibili le conclusioni, spiegan- done le ragioni(cfr. Cass., Sez.

V, 27/12/2018, n. 33503; Cass., Sez.

III, 22/ 04/2009, n. 9551).

Tali ragioni, succintamente ma efficacemente riportate nel decreto impugnato, non risultano validamente censuratedalla ricorrente, la quale, nel lamentare ildifetto di motivazione, si limita ad insistere sul pro- prio assunto, omettendo di trascrivere, a corredo del motivo, le parti non condivise della relazione cui ha fatto riferimento il Tribunale, in tal modo di- mostrando di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argo- mentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico- formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deduci- bili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l.22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez.

I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez.

II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez.

V, 4/08/2017, n. 19547).

7. E' altresì inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, riflet- tente l'errata rilevazione dell'assenza di contestazioni in ordine alle presta- zioni asseritamente necessarie ai fini del funzionamento degl'impianti ritenuti essenziali.

Il motivo d'impugnazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione non può infatti prescindere dalla trascrizione degli atti sulla base dei quali il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, dal momento che l'adem- pimento dell'onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova(cfr. Cass., Sez. lav., 28/10/2022, n. 31957; Cass., Sez.

I, 5/09/2022, n. 26070; Cass., Sez.

III, 13/10/2016, n. 20637).

Tale princi- pio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non può ritenersi nella specie puntualmente rispettato, essendosi la controricorrente limitata a richiamareil riepilogo delle fatture contenuto nel decreto impugnato , cui ha fatto seguire un generico rinvio alle difese da essa svolte nella memoria di costituzione, da cui si evince che la contestazione dei crediti da ammettere in prededuzione si risolveva nella mera indicazione di un importo complessivo inferiore a quello indicato dalla ricorrente.

8. E' invece fondato il secondo motivo, riguardante la misura del credito per interessi ammesso in prededuzione.

Non può infatti condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui ha riconosciuto sui crediti ammessi al passivo in prededuzione gl'interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002 fino alla data di deliberazione della sentenza dichiarativa dell'insolvenza, intervenuta il 28 gennaio 2015, anziché fino a quella di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, disposta con decreto ministeriale del 21 gennaio 2015.

Indipendentemente dalla considerazione che, anche nell'ambito del falli- mento, la data di apertura della procedura concorsuale, cui fa riferimento l'art. 54, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agl'interessi, attraverso il richiamo all'art. 2855, se- condo e terzo comma, cod. civ., coincide con non già con quella di delibera- zione della sentenza dichiarativadi fallimento, ma con quella della sua pub- blicazione, si osserva che, in riferimento all'amministrazione straordinaria, l'art. 4, comma primo, secondo periodo,del d.l. n. 347 del 2003, nel ricolle- gare alla sentenza dichiarativa dell'insolvenza i medesimieffetti previsti dal d.lgs. n. 270 del 1999, in quanto compatibili, stabilisce che essi si producono «con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura», in tal modo dettando una disciplina parzialmente diversa da quella prevista dal se- condo periodo dell'art. 18, comma primo, del d.lgs. n. 270 cit., il quale ri- chiamal'art. 54, terzo comma, della legge fall., senza ulteriori precisazioni.

9. Il ricorso principale va pertanto rigettato, mentre il primo motivo del ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, ed il secondo motivo va ac- colto.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, nei limiti segnati dall'accoglimento del predetto motivo, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nelmerito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l'ammissione al passivo in prede- duzione del credito per interessi, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, fino alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministra- zione straordinaria, e nella misura legale dalla predetta data al soddisfo.

10. La complessità e la novità della questione relativa all'ambito di appli- cazione della prededuzione, risolta dalla giurisprudenza di legittimità succes- sivamente alla proposizionedell'impugnazione, giustificano l'integrale com- pensazione delle spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M. rigetta il ricorso principalee il primo motivo del ricorso incidentale , accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo ac- colt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18748/2019 R.G. proposto da C.M.I. SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in per- sona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viaToscana, n. 10 ; –ricorrente e controricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Commis- sari straordinari p.t. Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Prof. Ales- sandro Danovi, rappresentatae difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viaP. Della Valle, n. 1 ; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto del Tribunale di Milano n.4661/19, depositatoil 15 maggio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La C.M.I. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose op- posizione allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria dell'[OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo l'ammissione al passivo in prededuzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, di un credito di Euro 364.387,90, già ammesso al passivo in via chirografaria, a titolo di corrispet- tivo per forniture di componentistica meccanica di ricambio effettuate nell'anno 2014. Si costituirono i Commissari straordinari, ed eccepirono l'inammissibilità della domanda, chiedendone il rigetto anche nel merito. 1.1. Con decreto del 15 maggio 2019, il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente l'opposizione, ammettendo al passivo il credito in prededuzione nei limiti dell'importo di Euro 106.042,00, oltre ad Euro 23.329,24 per IVA ed interessial tasso di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 fino al 28 gennaio 2015, ed al tasso legale fino al soddisfo. Premesso che gli elementi costitutivi della prededuzione consistono nella gestione da parte della debitrice di uno stabilimento industriale d'interesse strategico nazionale, nel possesso della qualità di piccola o media impresa da parte della creditrice, nella riconducibilità del credito ad un contratto stipulato prima dell'apertura dell'amministrazione straordinaria e nella necessarietà della prestazione per il risanamento ambientale, la sicurezza e la continuità dell'attività degl'impianti produttivi essenziali della debitrice, e precisato che tali elementi debbono concorrere tutti ai fini del riconoscimento della prede- duzione, il Tribunale ha affermato che, in quanto funzionale al conseguimento delle finalità della procedura di ristrutturazione industriale prevista dal d.l. n. 347 del 2003, ed avente come effetto l'alterazione dell'ordine delle cause le- gittime di prelazione, l'art. 3, comma 1-terdel predetto decreto costituisce una norma eccezionale, da interpretarsi restrittivamente. Ha ritenuto irrile- vante, in contrario, il disposto dell'art. 8, comma 1-bis, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, osservando che lo stesso, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1-tercit., si è limitato a riconoscere la prededucibilità dei crediti delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funziona- lità degl'impianti produttivi dell'[OSCURATO:PERSONA].Ciò posto, il Tribunale ha richiamato una relazione tecnica prodotta dalla resistente, dalla quale ha desunto che, nello ambito del ciclo di produzione dell'[OSCURATO:PERSONA], gl'impianti situati a Genova e [OSCURATO:PERSONA] non potevano definirsi essenziali, avendo ad oggetto un processo di raffinazione successivo a quello che conduce dalla materia prima alla trasfor- mazione in bramma d'acciaio; ha concluso pertanto che la prededucibilità do- veva essere limitata al corrispettivo delle forniture di componentistica relative ai reparti di agglomerazione, cokeria, altoforno, acciaieria e colata continua situati in Taranto, ritenendo irrilevante, a tal fine, la circostanza che le stesse fosserodestinate all'immediata utilizzazione o a scorta, dal momento che la complessità degl'impianti esigeva la disponibilità di scorte immediatamente utilizzabili, sia per l'impiego quali materie prime, sia per la sostituzione della componentistica. 2. Avverso il predetto decreto la CMI ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. L'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, articolato in due motivi, al quale la CMI ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, dell'art. 53 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, dell'art. 12 disp. prel. cod. civ. e dell'art. 111 Cost., osservando che, nell'escludere l'essenzialità degl'impianti non situati in Taranto, il decreto impugnato non ha tenuto conto né della lettera dell'art. 3, comma 1-ter, cit., che nel caso di produzione a ciclo inte- grato non prevede alcuna distinzione tra gl'impianti, né della ratiodella nor- ma, volta da un lato a garantire la prosecuzione dell'attività dell'[OSCURATO:PERSONA] e dall'al- tro a tutelare le piccole e medie imprese fornitrici, le cui ragioni di credito risulterebbero altrimenti compromesse. Premesso che lo stabilimento di Ta- ranto, caratterizzato da un ciclo di produzione integrato, nel quale ogni im- pianto è funzionale sia a quello a valle che a quello a monte, ricopre una posizione di centralità nel sistema produttivo dell'[OSCURATO:PERSONA], dal momento che, oltre a fornire prodotti finiti, alimenta gli stabilimen ti situati in altre città, sostiene che il concetto di essenzialità non può essere circoscritto agl'impianti il cui fermo determinerebbe il blocco della produzione, ma va esteso a tutte le fasi della stessa, dalla lavorazione delle materie prime fino alla realizza- zione del prodotto finito. Aggiunge che la predetta limitazione condurrebbe a risultati del tutto illogici, impedendo all'[OSCURATO:PERSONA] di pervenire alla realizzazione di un prodotto idoneo ad alimentare gli altri stabilimenti del gruppo, destinati alle lavorazioni caratterizzate da maggior valore aggiunto. Precisato di aver provveduto alla fornitura di componenti meccanici anche durante la realizza- zione degl'interventi previsti dal d.P.C.m. 14 marzo 2014, afferma che l'in- terruzione della stessa avrebbe determinato l'arresto dell'intero ciclo produt- tivo. 2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la nullità del decreto im- pugnato per violazione dell'art. 99, undicesimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 111, sesto comma, Cost., lamentando la carenza di motivazione in ordine all'esclusione della necessarietà delle forniture relative a reparti diversi da quelli di agglomerazione, cokeria, altoforno, acciaieria e colata continua. 3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la controricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, ai fini dell'individuazione delle presta- zioni necessarie al funzionamento degl'impianti ritenuti essenziali, ha dato atto dell'assenza di contestazioni, senza considerare che essa controricor- rente non si era limitata a contestare l'applicabilità dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, ma aveva eccepito anche che le prestazioni erano riferibili ad impianti essenziali soltanto per un importo di Euro 23.055,56. Premesso inoltre che ciascun ordine di ricambi poteva comprendere voci ri- guardanti aree diverse dello stabilimento, censura il decreto impugnato anche per aver ammesso al passivo in prededuzione l'intero importo di fatture rela- tive a ricambi non riguardanti gl'impianti essenziali. 4. Con il secondo motivo,la contro ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2, comma secondo, del d.l. n. 347 del 2003, non- ché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censu- rando il decreto impugnato per aver ammesso al passivo in prededuzione il credito per interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 fino alla data di deliberazione della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza, anziché fino alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria, coincidente con l'e- missione del relativo decreto ministeriale, avvenuta il 21 gennaio 2015. 5. Il primo motivo del ricorso principale, riguardante l'applicabilità della prededuzione anche ai crediti derivanti da forniture effettuate in favore d'im- pianti dell'[OSCURATO:PERSONA] diversi da quelli situati in Taranto, è infondato. La tesi sostenuta nel decreto impugnato, secondo cui, nell'ambito del ci- clo di produzione dell'[OSCURATO:PERSONA], non tutti gl'impianti possono ritenersi dotati del requisito dell'essenzialità richiesto dall'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 aifini del riconoscimento della prededuzione, ha trovato infatti conferma in una recente pronuncia di legittimità, la quale ha affermato che l'espres- sione contenuta nella predetta disposizione, che lega la prededuzione alle «prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali», dev'essere interpretata in senso restrittivo, in considerazione del carattere eccezionale della norma in esame, la quale ha introdottouna deroga all'art. 2740 cod. civ., prevedendo una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al conte- sto produttivo dell'[OSCURATO:PERSONA], al fine di tutelare le piccole e medie imprese che hanno reso prestazioni in favore di quest'ultima nel periodo anteriore alla dichiarazione dell'insolvenza, in tal modo consentendo la prosecuzione dell'at- tività produttiva. Conformemente a tale principio, si è ritenuto che l'indagine finalizzata al riconoscimento della prededuzione postuli innanzitutto la rico- struzione del ciclo produttivo dell'acciaio propriamente inteso, la quale, pur nell'ambito di un ciclo integrato come quello dell'[OSCURATO:PERSONA], caratterizzato da un sistema meccanico che utilizza le materie prime prodotte in loco (il cd. Coke) o raffinate mediante processo di agglomerazione, convogliandole in altoforno per la realizzazione della ghisa liquida, induce a ritenere plausibile la limita- zione del requisito dell'essenzialità al solo impianto destinato alla produzione del cd. primo acciaio, e cioè diretto alla trasformazione della materia prima in bramma d'acciaio. Precisato infatti che il concetto di essenzialità rimanda, in ultima analisi, all'indispensabilità dell'impianto per la produzione di quel che prima non è dato (nella specie, quindi, della bramma d'acciaio, che costi- tuisce la materia principale di una produzione di acciaieria), si è osservato che la previsione di tale limitazionetrova giustificazione proprio nel carattere integrale ed integrato del ciclo di produzione dell'[OSCURATO:PERSONA], escludendosi l'arbitra- rietà della scelta compiuta dal legislatore, in quanto volta ad individuare un punto di equilibrio, nell'ambito di un bilanciamento degl'interessi sottesi al mantenimento di impianti di interesse strategico nazionale, in modo tale da consentire la prosecuzione di un'attività produttiva ritenuta di primaria rile- vanza(cfr. Cass., Sez. I, 4/07/2022, n. 21156). Non merita pertanto censura il decreto impugnato, nella parte in cui, preso atto che una parte dei crediti di cui era stata disposta l'ammissione al passivo derivava da prestazioni rese in favore degl'impianti dell'[OSCURATO:PERSONA] situati a Genova e [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la possibilità di riconoscere agli stessi la prededuzione, ritenendo non essenziali i predetti impianti, in quanto destinati allo svolgimento di un processo di raffinazione successivo a quello che con- duce alla realizzazione della bramma d'acciaio. Tale conclusione, fondata sulle risultanze di una relazione tecnica prodotta dalla difesa dell'[OSCURATO:PERSONA], non può ritenersi scalfita dalle considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine al colle- gamento necessariamente esistente tra la realizzazione del prodotto finito, affidata ai predetti impianti, e la lavorazione della materia prima, concentrata nell'impianto situato in Taranto: pur potendosi convenire,in astratto, sull'af- fermazione secondo cui in un sistema produttivo come quello dell'[OSCURATO:PERSONA], ca- ratterizzato da un ciclointegrale, tutte le attività devono considerarsi tra loro connesse in vista della realizzazione di un prodotto finito, occorre prendere atto che, attraverso la previsione del requisito dell'essenzialità, il legislatore ha inteso circoscrivere l'operatività della prededuzione ad un ambito più ri- stretto, escludendo quelle lavorazioni che, pur facendo parte del ciclo produt- tivo, non ne costituiscono il nucleo essenziale, avendo ad oggetto la materia già realizzata (cfr. Cass., Sez. I, 4/07/2022, n. 21156, cit.). 6. E' invece inammissibile il secondo motivo, concernente l'accertamento dell'essenzialità delle lavorazioni effettuate negl'impianti in favore dei quali sono state effettuate le forniture da cui derivano i crediti ammessi al passivo. Ai fini dell'esclusione della sussistenza del predetto requisito, come si è detto in precedenza, il Tribunale ha richiamato le risultanze di una relazione tecnica di parte, alla quale, pur non potendosi riconoscere efficacia probato- ria, in quanto recante una motivata opinione in ordine ad una questione tec- nica controversa, ben può attribuirsi valore di indizio, sottoposto alla valuta- zione discrezionale del giudice: quest'ultimo, infatti, pur non avendo l'obbligo di prenderla in esame e potendo disattenderla senza analizzarne e confutarne il contenuto (cfr. Cass., Sez. VI, 9/04/2021, n. 9483; Cass., Sez. III, 29/01/ 2010, n. 2063; 26/09/2006, n. 20821),può anche porla a fondamento del proprio convincimento, ove ne ritenga condivisibili le conclusioni, spiegan- done le ragioni(cfr. Cass., Sez. V, 27/12/2018, n. 33503; Cass., Sez. III, 22/ 04/2009, n. 9551). Tali ragioni, succintamente ma efficacemente riportate nel decreto impugnato, non risultano validamente censuratedalla ricorrente, la quale, nel lamentare ildifetto di motivazione, si limita ad insistere sul pro- prio assunto, omettendo di trascrivere, a corredo del motivo, le parti non condivise della relazione cui ha fatto riferimento il Tribunale, in tal modo di- mostrando di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argo- mentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico- formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deduci- bili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l.22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547). 7. E' altresì inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, riflet- tente l'errata rilevazione dell'assenza di contestazioni in ordine alle presta- zioni asseritamente necessarie ai fini del funzionamento degl'impianti ritenuti essenziali. Il motivo d'impugnazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione non può infatti prescindere dalla trascrizione degli atti sulla base dei quali il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, dal momento che l'adem- pimento dell'onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova(cfr. Cass., Sez. lav., 28/10/2022, n. 31957; Cass., Sez. I, 5/09/2022, n. 26070; Cass., Sez. III, 13/10/2016, n. 20637). Tale princi- pio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non può ritenersi nella specie puntualmente rispettato, essendosi la controricorrente limitata a richiamareil riepilogo delle fatture contenuto nel decreto impugnato , cui ha fatto seguire un generico rinvio alle difese da essa svolte nella memoria di costituzione, da cui si evince che la contestazione dei crediti da ammettere in prededuzione si risolveva nella mera indicazione di un importo complessivo inferiore a quello indicato dalla ricorrente. 8. E' invece fondato il secondo motivo, riguardante la misura del credito per interessi ammesso in prededuzione. Non può infatti condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui ha riconosciuto sui crediti ammessi al passivo in prededuzione gl'interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002 fino alla data di deliberazione della sentenza dichiarativa dell'insolvenza, intervenuta il 28 gennaio 2015, anziché fino a quella di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, disposta con decreto ministeriale del 21 gennaio 2015. Indipendentemente dalla considerazione che, anche nell'ambito del falli- mento, la data di apertura della procedura concorsuale, cui fa riferimento l'art. 54, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agl'interessi, attraverso il richiamo all'art. 2855, se- condo e terzo comma, cod. civ., coincide con non già con quella di delibera- zione della sentenza dichiarativadi fallimento, ma con quella della sua pub- blicazione, si osserva che, in riferimento all'amministrazione straordinaria, l'art. 4, comma primo, secondo periodo,del d.l. n. 347 del 2003, nel ricolle- gare alla sentenza dichiarativa dell'insolvenza i medesimieffetti previsti dal d.lgs. n. 270 del 1999, in quanto compatibili, stabilisce che essi si producono «con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura», in tal modo dettando una disciplina parzialmente diversa da quella prevista dal se- condo periodo dell'art. 18, comma primo, del d.lgs. n. 270 cit., il quale ri- chiamal'art. 54, terzo comma, della legge fall., senza ulteriori precisazioni. 9. Il ricorso principale va pertanto rigettato, mentre il primo motivo del ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, ed il secondo motivo va ac- colto. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, nei limiti segnati dall'accoglimento del predetto motivo, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nelmerito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l'ammissione al passivo in prede- duzione del credito per interessi, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, fino alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministra- zione straordinaria, e nella misura legale dalla predetta data al soddisfo. 10. La complessità e la novità della questione relativa all'ambito di appli- cazione della prededuzione, risolta dalla giurisprudenza di legittimità succes- sivamente alla proposizionedell'impugnazione, giustificano l'integrale com- pensazione delle spese dei due gradi di giudizio. P.Q.M. rigetta il ricorso principalee il primo motivo del ricorso incidentale , accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo ac- colt
Decreto Cassazione n. 23789/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris