Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 31440/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'accoglimento del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità del ricorso del PM: udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma ha rigettato, in sede di non convalida del fermo, la richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata nei confronti del ricorrente in ordine ai reati di cui agli artt. 416, commi 1 e 3, 640-bis e 648- ter.1 cod. pen.

Con ordinanza del 14/02/2022, il Tribunale del riesame di Roma ha accolto parzialmente l'appello del pubblico ministero, ritenendo sussistenti i presupposti del delitto di truffa, in concorso con quello di indebita compensazione di cui all'art. 10 D.Igs. n. 74/2000, entrambi nella forma tentata, per assenza dell'evento di danno (in ragione della mancata utilizzazione, da parte degli istituti di credito, del credito ceduto).

Ha, pertanto, applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Al riguardo, secondo l'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concorso nella condotta compiuta (tra gli altri) dal fratello [OSCURATO:PERSONA], consistita nel porre in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco ad utilizzare società fittiziamente intestate a prestanomi, al fine di beneficiare degli incentivi previsti dagli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020 ("Decreto rilancio"), emettendo fatture per lavori non eseguiti e poi lucrando sulla cessione dei crediti di imposta inesistenti nei confronti degli istituti di credito.

2. L'appello del Pubblico ministero è stato, invece, rigettato sul rilievo dell'assenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente alle contestazioni di associazione a delinquere, intestazione fittizia e autoriciclaggio.

In particolare, le plurime intestazioni fittizie sono state ritenute insussistenti per l'assenza del dolo specifico del reato, non avendo le risultanze investigative dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito per taluna delle finalità indicate dalla norma (ravvisate dal Pubblico ministero nel fondato timore del Ciaccia di essere sottoposto ad una misura di prevenzione).

L'autoriciclaggio, altresì, è stato ritenuto insussistente, non essendo, ha affermato il Tribunale, emersi, nemmeno a livello indiziario, elementi da cui desumere che i proventi delle truffe asseritamente commesse siano stati reimpiegati dal Ciaccia nell'attività economica e finanziaria operata dalle società a lui riferibili.

L'associazione a delinquere è stata ritenuta insussistente dal Tribunale perché "oltre al fatto che non risultano adeguatamente supportati da sufficienti elementi investigativi i delitti di intestazioni fittizie ed i reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego, le cui incolpazioni non hanno trovato supporto negli esiti delle indagini le emergenze investigative, non può ritenersi sussistente l'associazione a delinquere finalizzata al solo delitto di truffa aggravata in danno dello Stato.

Pur essendo più di uno gli episodi di frode, essi si sono snodati nell'arco di un tempo ristrettissimo secondo uno schema organizzativo ed un disegno criminoso specifico e determinato che si attaglia più al concorso di persone nel reato che all'ipotesi dell'associazione a delinquere (per la quale, come si è detto, è necessaria la sussistenza di un programma indeterminato e duraturo nel tempo, finalizzato a permanere anche dopo la commissione dei reati programmati)".

3. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Roma hanno proposto ricorso per cassazione entrambe le parti.

Ricorso del pubblico ministero

1. Con il primo motivo deduce l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 512-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Si lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte "che ha significativamente affermato che per configurare il reato in questione non è richiesto che il decreto di sequestro finalizzato alla confisca sia già stato emesso dal Tribunale competente, né che si verta già nella fase esecutiva della misura di prevenzione".

Inoltre, del tutto disattesi, al fine di verificare il dolo del reato, sono stati quei parametri valutativi ex ante, individuati in fatti e circostanze sintomatiche che, nel caso in esame, avrebbero assentito l'intento dissimulatorio, erroneamente escluso dall'ordinanza impugnata valorizzando il solo dato della mancanza di prova che il ricorrente, unitamente al fratello, fossero informati della proposta avanzata nei loro confronti.

Si sostiene, inoltre, che "la motivazione è errata e contraddittoria nella parte in cui commenta (alla pag. 17) la conversazione intercorsa il 6 ottobre 2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto, per un verso darebbe atto della nota riconducibilità ai fratelli Caccia delle società coinvolte nella liquidazione delle (false) fatture relative a lavori eseguiti nell'ambito del cd. superbonus e, per altro, escluderebbe una lettura dell'intestazione fittizia dovuta alla necessità di superare grosse difficoltà ed accreditarsi con il sistema bancario.

L'unica spiegazione confacente ai dati di fatto acquisiti, ad avviso del ricorrente, è invece ascrivibile all'intento di occultare ricchezza ricavata dalle società fittiziamente intestate, così da celare quella sproporzione patrimoniale tra quanto posseduto e dichiarato, quali elementi di rilievo ai fini della normativa di prevenzione ex art. 1 lett. b), 4 lett. c) e 16 lett. a) D.Igs. n. 159/2011, per come avvalorato anche dalla plurima intestazione a società riferibili a prestanome dell'indagato di beni di mero godimento.

Si lamenta, infine, che il Tribunale del riesame abbia disatteso qualunque verifica della sussistenza dell'ulteriore finalità delittuosa contemplata dalla disposizione in commento e consistente nell'agevolazione alla commissione dei delitti di riciclaggio e/o reimpiego (reimpiego dei proventi della truffa investendoli in attività economica e finanziaria ed avvalendosi delle società ad altri fittiziamente intestate ma a lui riferibili al fine di schermare i proventi illeciti).

2. errata interpretazione e applicazione dell'art. 416 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, travisamento dei fatti.

La censura muove dall'erronea affermazione della liceità del diffuso sistema di intestazioni fittizie realizzato dall'indagato che costituisce, invece, un momento importante ed ineludibile dell'assetto organizzativo pazientemente ordito con il solo fine di delinquere e acquisire ricchezza "sommersa", sulla scorta di una sofisticata macchina e penetrante operativa, alla quale partecipano, con compiti precisi e diversificati, tutti gli indagati con i ruoli descritti nel relativo capo di imputazione.

La genericità ed astrattezza del programma criminoso si traeva, poi, dal dichiarato dello stesso coindagato [OSCURATO:PERSONA] contenuto nelle intercettazioni, in cui,nel pianificare la truffa da superbonus da compiere attraverso un'associazione non profit, riferisce del suo intento di perseguire in tale illecito disegno.

Ad avviso del ricorrente, l'esistenza di una poderosa sovrastruttura che costituisce lo strumento comune dell'azione delittuosa darebbe conto dell'esistenza del pactum sceleris a scapito dell'ipotesi del concorso di persone nel reato ritenuta dal Tribunale.

3. errata interpretazione e applicazione dell'art. 640-bis cod. pen. in relazione al momento consumativo.

Si censura la qualificazione giuridica nella forma del tentativo della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, segnando il momento di liquidazione da parte dell'intermediario bancario delle somme portate in fattura il momento consumativo del reato, realizzandosi in quel momento sia il profitto illecito del percettore, sia il danno per l'Agenzia delle entrate sulla quale grava l'erogazione a carico dello Stato, senza necessità che — come invece ritenuto dal Tribunale — si debba procedere alla compensazione.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

1. omessa ed erronea motivazione in ordine al concorso di persone nel reato (unitamente al fratello Davide ed altri) di tentata truffa aggravata, avendo l'ordinanza impugnata sovrapposto il piano della lecita gestione nei lavori edili in cui il ricorrente era lecitamente coinvolto con quello degli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale.

2. contraddittorietà ed illogicità della motivazione, essendosi fatta discendere la prova della compartecipazione, soprattutto con riguardo al dolo, in assenza di elementi di tipo "volitivo", trin ricavandola dalla mera conoscenza dell'ambito lavorativo in cui tali truffe sarebbero state perpetrate ,"attività delle società compresi i lavori edili", così operandosi un'impropria traslazione dell'habitus criminale delle recenti attività del c.d. superbonus, in difetto della necessaria interferenza causale-oggettiva, dandosi vita ad una sorta di colpa di autore "per conoscenza".

Si era poi proceduto ad una assertiva "comunanza" della posizione del ricorrente con quella del fratello Davide, facendo riferimento ad una condivisa e sinergica programmazione delle attività delittuose, non tenendo conto che,con riguardo a tutte le ipotesi contestate (capo 1, capi da 2 a 11, capo 13), gli elementi investigativi raccolti non consentivano di ritenere integrate le diverse fattispecie.

Con riferimento, poi, alle vicende oggetto della contestazione di truffa aggravata di cui al capo 12), poi ritenuta tentata, avente ad oggetto tre determinate attività della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità di generai contractor, si era ricavata la compartecipazione del ricorrente sul rilievo che, risultando asseverato il suo coinvolgimento nell'organizzazione dei lavori edili (sulla scorta di un'intercettazione telefonica il cui contenuto non era affatto significante), non si potesse escludere che abbia tratto vantaggio "da tutta l'operazione superbonus seguita dal fratello Davide", in assenza, dunque, di alcuna specifica condotta nell'ambito di una operazione che si ritiene tutta pacificamente seguita dal germano.

Peraltro, le stesse intercettazioni erano unicamente riferibili al fratello (il ricorrente non veniva mai nominato) e l'attività di polizia giudiziaria escludeva cointeressenza tra i germani nella citata società.

Inoltre, le contestazioni illecite erano mosse unicamente con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in cui il ricorrente non rivestiva alcun ruolo e non disponeva di alcun ufficio e non riguardo al [OSCURATO:PERSONA] e Servizi in relazione al quale il ricorrente è indicato avere poteri organizzativi.

Inoltre, dalla telefonata valorizzata dall'ordinanza impugnata emergeva unicamente il coinvolgimento del ricorrente in una generica organizzazione di lavori edili, non coincidente con quella oggetto di imputazione.

2. violazione degli artt. 273 e 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata affermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del concorso del ricorrente nel reato di tentata truffa aggravata con motivazione omessa, illogica e/o contraddittoria e travisamento del quadro indiziario.

Nel ribadire le doglianze espresse con il precedente motivo di ricorso in punto di vizio di motivazione, si evidenzia anche come la gravità indiziaria sia stata tratta dal contenuto di intercettazioni telefoniche che, al di là dell'assenza di riferimenti utili, nella prospettiva accusatoria, alla posizione del ricorrente, erano inutilizzabili posto che non si erano acquisiti i relativi decreti autorizzativi e di proroga chiesti dalla difesa nel corso della procedura incidentale.

Inoltre, a corredo del vizio di motivazione si sottolinea che la stessa informativa della GdF aveva precisato che l'organizzazione sulle modalità di emissione delle fatture per operazioni inesistenti fosse appannaggio sicuramente di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così escludendo, anche sotto tale profilo, di potersi risalire alla compartecipazione dell'indagato.

3. violazione degli artt. 273, 274 e 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata affermato la sussistenza delle esigenze cautelari con motivazione omessa, illogica e/o contraddittoria e travisamento del quadro indiziario sui punti decisivi.

3.1. si lamenta, quanto al pericolo di fuga, la contraddittorietà della motivazione che si era financo discostata dal Gip che ne escludeva nel merito ogni emergenza indiziaria.

3.2. Analogo vizio era ravvisabile con riguardo al pericolo di reiterazione essendosi fatto riferimento all'entità del danno che la condotta avrebbe potuto arrecare allo Stato, nonché all'apprezzamento del ritenuto e mai indicato danno agli istituti di credito cessionari (mai intervenuti in tale fase e solo ipoteticamente danneggiati).

Inoltre, non si era adeguatamente considerato il ridimensionamento del quadro indiziario, la posizione cautelare degli altri coindagati, tutti "a piede libero", lo spossessamento in data 13/12/2021 da parte della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Roma delle società e dei beni su cui il Tribunale aveva fondato l'antecedete fattuale del periculum di reiterazione, di cui difettava, peraltro, concretezza ed attualità.

4. violazione dell'art. 267 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per avere l'ordinanza impugnata affermato l'omessa richiesta da parte della difesa di acquisire i decreti autorizzativi delle intercettazioni non allegati alla richiesta cautelare, con motivazione illogica e/o contraddittoria e travisamento dei fatti.

Si precisa come la difesa del ricorrente, con memoria depositata in sede di riesame '8/1/2022 e ribadita in udienza dal difensore, avesse avanzato richiesta di acquisizione da parte del Tribunale dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, al fine di esercitare il rigoroso controllo sulla correttezza delle motivazioni e conseguente legittimità, tanto più necessaria stante la mancata produzione in sede di convalida del fermo.

3. Con memoria in data 14/06/2022, la difesa del ricorrente ha insistito, per un verso, nell'accoglimento dei motivi di ricorso sia in ordine all'assenza della gravità indiziaria con riguardo alla posizione del ricorrente, all'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed all'assenza delle esigenze cautelari e, per altro verso, nel rigetto di quelli proposti dal pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che il motivo di ricorso - avente carattere preliminare ed assorbente rispetto alle altre questioni poste da entrambe le parti - dedotto dalla difesa dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sia fondato.

Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta come la gravità indiziaria dei reati in relazione ai quali è stata emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente (capo 12 della rubrica, artt. 81, 110, 640- bis cod. pen.; 110, 56, 81 cpv., 48 cod. pen., 10-quater comma 2 d.lgs. n. 74/2000, ritenendosi la truffa aggravata ai danni dello Stato nella forma tentata) si fondi anche sull'esito delle intercettazioni telefoniche, di cui l'ordinanza impugnata riporta anche il contenuto, ritenute utilizzabili contrariamente all'assunto del Gip che, sul rilievo della mancata trasmissione dei relativi decreti, ne aveva sancito in prima battuta l'inutilizzabilità.

Al compendio intercettivo è assegnato rilievo probatorio nello stesso ricorso del pubblico ministero; i vizi di legittimità denunciati in ordine all'esclusione della gravità indiziaria dei delitti di associazione per delinquere e di intestazione fittizia muovono anche dal contenuto delle intercettazioni, di cui si riportano stralci, che il Tribunale del riesame avrebbe "travisato" nel loro unico e logico significato, così svilendone la portata probatoria.

Lo stesso ricorso per cassazione dell'indagato, poi, a tali intercettazioni fa riferimento tanto per escludere la gravità indiziaria del reato per cui è stata disposta la cautela, quanto perché sia "validata" la lettura "liberatoria", in punto di assenza di gravità indiziaria, della posizione del ricorrente con riguardo agli altri reati per cui si procede e in relazione ai quali è stata avanzata la domanda cautelare non perenta stante l'impugnazione della parte pubblica.

Così evidenziata la rilevanza del tema delle intercettazioni nell'ambito del presente scrutinio di legittimità, va evidenziato che - contrariamente a quanto assentito dall'ordinanza impugnata - la difesa dell'indagato aveva fatto richiesta di acquisizione ex officio dei relativi decreti dinanzi al giudice dell'impugnazione.

Il Tribunale del riesame, pertanto, ha fondato l'utilizzabilità delle intercettazioni su un presupposto di fatto (mancata richiesta difensiva) errato.La decisione del Tribunale del riesame risulta, pertanto, viziata in quanto fondata anche su atti probatori il cui presupposto di legittimità doveva essere acquisito in relazione ad una prerogativa difensiva correttamente attivata ma indebitamente pretermessa.

Si tratta, dunque, di una nullità attinente al corretto esercizio del diritto di difesa, di ordine generale, verificatasi nel corso del procedimento di appello, ossia di un erro res in procedendo in cui è incorso il giudice dell'impugnazione che ha avuto ricadute anche sulla motivazione dell'ordinanza impugnata per come in premessa osservato.

Da ciò ne consegue, ai sensi dell'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., la regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, affinché venga ripristinata la situazione difensiva "compressa", attraverso la rinnovazione, necessariamente da compiersi ad opera del giudice a quo, trattandosi di profilo di nullità che ha indubbie ricadute su un tema di merito in relazione al quale le parti in sede di rinvio possono ex novo dedurre.

Non può, invece, in questa sede farsi derivare, come sollecitato dalla difesa del ricorrente, una declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni, la quale richiede necessariamente che il giudice che la dichiara sia investito del tema, di carattere dipendente, legato alla necessaria legittimità degli atti che costituiscono la fonte giuridica della prova che si vuole ricondurre nell'alveo della richiesta sanzione.

Ma, per come osservato, si tratta di un tema proprio del giudizio di appello in relazione allo svolgimento del quale non sono intervenute decadenze.

2. Va, pertanto, annullata con rinvio l'ordinanza impugnata al Tribunale di Roma per nuovo giudizio, dovendosi verificare la legittimità delle intercettazioni al fine dell'utilizzabilità dei risultati in ordine al tema dei gravi indizi di colpevolezza, restando, per l'effetto, assorbite le altre censure mosse con i ricorsi di entrambe le parti in quanto dipendenti dal tema principale oggetto della declaratoria di annullamento.

P.Q.M.

Annulla l'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'accoglimento del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità del ricorso del PM: udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma ha rigettato, in sede di non convalida del fermo, la richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata nei confronti del ricorrente in ordine ai reati di cui agli artt. 416, commi 1 e 3, 640-bis e 648- ter.1 cod. pen. Con ordinanza del 14/02/2022, il Tribunale del riesame di Roma ha accolto parzialmente l'appello del pubblico ministero, ritenendo sussistenti i presupposti del delitto di truffa, in concorso con quello di indebita compensazione di cui all'art. 10 D.Igs. n. 74/2000, entrambi nella forma tentata, per assenza dell'evento di danno (in ragione della mancata utilizzazione, da parte degli istituti di credito, del credito ceduto). Ha, pertanto, applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari. Al riguardo, secondo l'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concorso nella condotta compiuta (tra gli altri) dal fratello [OSCURATO:PERSONA], consistita nel porre in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco ad utilizzare società fittiziamente intestate a prestanomi, al fine di beneficiare degli incentivi previsti dagli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020 ("Decreto rilancio"), emettendo fatture per lavori non eseguiti e poi lucrando sulla cessione dei crediti di imposta inesistenti nei confronti degli istituti di credito. 2. L'appello del Pubblico ministero è stato, invece, rigettato sul rilievo dell'assenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente alle contestazioni di associazione a delinquere, intestazione fittizia e autoriciclaggio. In particolare, le plurime intestazioni fittizie sono state ritenute insussistenti per l'assenza del dolo specifico del reato, non avendo le risultanze investigative dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito per taluna delle finalità indicate dalla norma (ravvisate dal Pubblico ministero nel fondato timore del Ciaccia di essere sottoposto ad una misura di prevenzione). L'autoriciclaggio, altresì, è stato ritenuto insussistente, non essendo, ha affermato il Tribunale, emersi, nemmeno a livello indiziario, elementi da cui desumere che i proventi delle truffe asseritamente commesse siano stati reimpiegati dal Ciaccia nell'attività economica e finanziaria operata dalle società a lui riferibili. L'associazione a delinquere è stata ritenuta insussistente dal Tribunale perché "oltre al fatto che non risultano adeguatamente supportati da sufficienti elementi investigativi i delitti di intestazioni fittizie ed i reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego, le cui incolpazioni non hanno trovato supporto negli esiti delle indagini le emergenze investigative, non può ritenersi sussistente l'associazione a delinquere finalizzata al solo delitto di truffa aggravata in danno dello Stato. Pur essendo più di uno gli episodi di frode, essi si sono snodati nell'arco di un tempo ristrettissimo secondo uno schema organizzativo ed un disegno criminoso specifico e determinato che si attaglia più al concorso di persone nel reato che all'ipotesi dell'associazione a delinquere (per la quale, come si è detto, è necessaria la sussistenza di un programma indeterminato e duraturo nel tempo, finalizzato a permanere anche dopo la commissione dei reati programmati)". 3. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Roma hanno proposto ricorso per cassazione entrambe le parti. Ricorso del pubblico ministero 1. Con il primo motivo deduce l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 512-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Si lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte "che ha significativamente affermato che per configurare il reato in questione non è richiesto che il decreto di sequestro finalizzato alla confisca sia già stato emesso dal Tribunale competente, né che si verta già nella fase esecutiva della misura di prevenzione". Inoltre, del tutto disattesi, al fine di verificare il dolo del reato, sono stati quei parametri valutativi ex ante, individuati in fatti e circostanze sintomatiche che, nel caso in esame, avrebbero assentito l'intento dissimulatorio, erroneamente escluso dall'ordinanza impugnata valorizzando il solo dato della mancanza di prova che il ricorrente, unitamente al fratello, fossero informati della proposta avanzata nei loro confronti. Si sostiene, inoltre, che "la motivazione è errata e contraddittoria nella parte in cui commenta (alla pag. 17) la conversazione intercorsa il 6 ottobre 2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto, per un verso darebbe atto della nota riconducibilità ai fratelli Caccia delle società coinvolte nella liquidazione delle (false) fatture relative a lavori eseguiti nell'ambito del cd. superbonus e, per altro, escluderebbe una lettura dell'intestazione fittizia dovuta alla necessità di superare grosse difficoltà ed accreditarsi con il sistema bancario. L'unica spiegazione confacente ai dati di fatto acquisiti, ad avviso del ricorrente, è invece ascrivibile all'intento di occultare ricchezza ricavata dalle società fittiziamente intestate, così da celare quella sproporzione patrimoniale tra quanto posseduto e dichiarato, quali elementi di rilievo ai fini della normativa di prevenzione ex art. 1 lett. b), 4 lett. c) e 16 lett. a) D.Igs. n. 159/2011, per come avvalorato anche dalla plurima intestazione a società riferibili a prestanome dell'indagato di beni di mero godimento. Si lamenta, infine, che il Tribunale del riesame abbia disatteso qualunque verifica della sussistenza dell'ulteriore finalità delittuosa contemplata dalla disposizione in commento e consistente nell'agevolazione alla commissione dei delitti di riciclaggio e/o reimpiego (reimpiego dei proventi della truffa investendoli in attività economica e finanziaria ed avvalendosi delle società ad altri fittiziamente intestate ma a lui riferibili al fine di schermare i proventi illeciti). 2. errata interpretazione e applicazione dell'art. 416 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, travisamento dei fatti. La censura muove dall'erronea affermazione della liceità del diffuso sistema di intestazioni fittizie realizzato dall'indagato che costituisce, invece, un momento importante ed ineludibile dell'assetto organizzativo pazientemente ordito con il solo fine di delinquere e acquisire ricchezza "sommersa", sulla scorta di una sofisticata macchina e penetrante operativa, alla quale partecipano, con compiti precisi e diversificati, tutti gli indagati con i ruoli descritti nel relativo capo di imputazione. La genericità ed astrattezza del programma criminoso si traeva, poi, dal dichiarato dello stesso coindagato [OSCURATO:PERSONA] contenuto nelle intercettazioni, in cui,nel pianificare la truffa da superbonus da compiere attraverso un'associazione non profit, riferisce del suo intento di perseguire in tale illecito disegno. Ad avviso del ricorrente, l'esistenza di una poderosa sovrastruttura che costituisce lo strumento comune dell'azione delittuosa darebbe conto dell'esistenza del pactum sceleris a scapito dell'ipotesi del concorso di persone nel reato ritenuta dal Tribunale. 3. errata interpretazione e applicazione dell'art. 640-bis cod. pen. in relazione al momento consumativo. Si censura la qualificazione giuridica nella forma del tentativo della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, segnando il momento di liquidazione da parte dell'intermediario bancario delle somme portate in fattura il momento consumativo del reato, realizzandosi in quel momento sia il profitto illecito del percettore, sia il danno per l'Agenzia delle entrate sulla quale grava l'erogazione a carico dello Stato, senza necessità che — come invece ritenuto dal Tribunale — si debba procedere alla compensazione. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1. omessa ed erronea motivazione in ordine al concorso di persone nel reato (unitamente al fratello Davide ed altri) di tentata truffa aggravata, avendo l'ordinanza impugnata sovrapposto il piano della lecita gestione nei lavori edili in cui il ricorrente era lecitamente coinvolto con quello degli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale. 2. contraddittorietà ed illogicità della motivazione, essendosi fatta discendere la prova della compartecipazione, soprattutto con riguardo al dolo, in assenza di elementi di tipo "volitivo", trin ricavandola dalla mera conoscenza dell'ambito lavorativo in cui tali truffe sarebbero state perpetrate ,"attività delle società compresi i lavori edili", così operandosi un'impropria traslazione dell'habitus criminale delle recenti attività del c.d. superbonus, in difetto della necessaria interferenza causale-oggettiva, dandosi vita ad una sorta di colpa di autore "per conoscenza". Si era poi proceduto ad una assertiva "comunanza" della posizione del ricorrente con quella del fratello Davide, facendo riferimento ad una condivisa e sinergica programmazione delle attività delittuose, non tenendo conto che,con riguardo a tutte le ipotesi contestate (capo 1, capi da 2 a 11, capo 13), gli elementi investigativi raccolti non consentivano di ritenere integrate le diverse fattispecie. Con riferimento, poi, alle vicende oggetto della contestazione di truffa aggravata di cui al capo 12), poi ritenuta tentata, avente ad oggetto tre determinate attività della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità di generai contractor, si era ricavata la compartecipazione del ricorrente sul rilievo che, risultando asseverato il suo coinvolgimento nell'organizzazione dei lavori edili (sulla scorta di un'intercettazione telefonica il cui contenuto non era affatto significante), non si potesse escludere che abbia tratto vantaggio "da tutta l'operazione superbonus seguita dal fratello Davide", in assenza, dunque, di alcuna specifica condotta nell'ambito di una operazione che si ritiene tutta pacificamente seguita dal germano. Peraltro, le stesse intercettazioni erano unicamente riferibili al fratello (il ricorrente non veniva mai nominato) e l'attività di polizia giudiziaria escludeva cointeressenza tra i germani nella citata società. Inoltre, le contestazioni illecite erano mosse unicamente con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in cui il ricorrente non rivestiva alcun ruolo e non disponeva di alcun ufficio e non riguardo al [OSCURATO:PERSONA] e Servizi in relazione al quale il ricorrente è indicato avere poteri organizzativi. Inoltre, dalla telefonata valorizzata dall'ordinanza impugnata emergeva unicamente il coinvolgimento del ricorrente in una generica organizzazione di lavori edili, non coincidente con quella oggetto di imputazione. 2. violazione degli artt. 273 e 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata affermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del concorso del ricorrente nel reato di tentata truffa aggravata con motivazione omessa, illogica e/o contraddittoria e travisamento del quadro indiziario. Nel ribadire le doglianze espresse con il precedente motivo di ricorso in punto di vizio di motivazione, si evidenzia anche come la gravità indiziaria sia stata tratta dal contenuto di intercettazioni telefoniche che, al di là dell'assenza di riferimenti utili, nella prospettiva accusatoria, alla posizione del ricorrente, erano inutilizzabili posto che non si erano acquisiti i relativi decreti autorizzativi e di proroga chiesti dalla difesa nel corso della procedura incidentale. Inoltre, a corredo del vizio di motivazione si sottolinea che la stessa informativa della GdF aveva precisato che l'organizzazione sulle modalità di emissione delle fatture per operazioni inesistenti fosse appannaggio sicuramente di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così escludendo, anche sotto tale profilo, di potersi risalire alla compartecipazione dell'indagato. 3. violazione degli artt. 273, 274 e 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata affermato la sussistenza delle esigenze cautelari con motivazione omessa, illogica e/o contraddittoria e travisamento del quadro indiziario sui punti decisivi. 3.1. si lamenta, quanto al pericolo di fuga, la contraddittorietà della motivazione che si era financo discostata dal Gip che ne escludeva nel merito ogni emergenza indiziaria. 3.2. Analogo vizio era ravvisabile con riguardo al pericolo di reiterazione essendosi fatto riferimento all'entità del danno che la condotta avrebbe potuto arrecare allo Stato, nonché all'apprezzamento del ritenuto e mai indicato danno agli istituti di credito cessionari (mai intervenuti in tale fase e solo ipoteticamente danneggiati). Inoltre, non si era adeguatamente considerato il ridimensionamento del quadro indiziario, la posizione cautelare degli altri coindagati, tutti "a piede libero", lo spossessamento in data 13/12/2021 da parte della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Roma delle società e dei beni su cui il Tribunale aveva fondato l'antecedete fattuale del periculum di reiterazione, di cui difettava, peraltro, concretezza ed attualità. 4. violazione dell'art. 267 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per avere l'ordinanza impugnata affermato l'omessa richiesta da parte della difesa di acquisire i decreti autorizzativi delle intercettazioni non allegati alla richiesta cautelare, con motivazione illogica e/o contraddittoria e travisamento dei fatti. Si precisa come la difesa del ricorrente, con memoria depositata in sede di riesame '8/1/2022 e ribadita in udienza dal difensore, avesse avanzato richiesta di acquisizione da parte del Tribunale dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, al fine di esercitare il rigoroso controllo sulla correttezza delle motivazioni e conseguente legittimità, tanto più necessaria stante la mancata produzione in sede di convalida del fermo. 3. Con memoria in data 14/06/2022, la difesa del ricorrente ha insistito, per un verso, nell'accoglimento dei motivi di ricorso sia in ordine all'assenza della gravità indiziaria con riguardo alla posizione del ricorrente, all'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed all'assenza delle esigenze cautelari e, per altro verso, nel rigetto di quelli proposti dal pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che il motivo di ricorso - avente carattere preliminare ed assorbente rispetto alle altre questioni poste da entrambe le parti - dedotto dalla difesa dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sia fondato. Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta come la gravità indiziaria dei reati in relazione ai quali è stata emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente (capo 12 della rubrica, artt. 81, 110, 640- bis cod. pen.; 110, 56, 81 cpv., 48 cod. pen., 10-quater comma 2 d.lgs. n. 74/2000, ritenendosi la truffa aggravata ai danni dello Stato nella forma tentata) si fondi anche sull'esito delle intercettazioni telefoniche, di cui l'ordinanza impugnata riporta anche il contenuto, ritenute utilizzabili contrariamente all'assunto del Gip che, sul rilievo della mancata trasmissione dei relativi decreti, ne aveva sancito in prima battuta l'inutilizzabilità. Al compendio intercettivo è assegnato rilievo probatorio nello stesso ricorso del pubblico ministero; i vizi di legittimità denunciati in ordine all'esclusione della gravità indiziaria dei delitti di associazione per delinquere e di intestazione fittizia muovono anche dal contenuto delle intercettazioni, di cui si riportano stralci, che il Tribunale del riesame avrebbe "travisato" nel loro unico e logico significato, così svilendone la portata probatoria. Lo stesso ricorso per cassazione dell'indagato, poi, a tali intercettazioni fa riferimento tanto per escludere la gravità indiziaria del reato per cui è stata disposta la cautela, quanto perché sia "validata" la lettura "liberatoria", in punto di assenza di gravità indiziaria, della posizione del ricorrente con riguardo agli altri reati per cui si procede e in relazione ai quali è stata avanzata la domanda cautelare non perenta stante l'impugnazione della parte pubblica. Così evidenziata la rilevanza del tema delle intercettazioni nell'ambito del presente scrutinio di legittimità, va evidenziato che - contrariamente a quanto assentito dall'ordinanza impugnata - la difesa dell'indagato aveva fatto richiesta di acquisizione ex officio dei relativi decreti dinanzi al giudice dell'impugnazione. Il Tribunale del riesame, pertanto, ha fondato l'utilizzabilità delle intercettazioni su un presupposto di fatto (mancata richiesta difensiva) errato.La decisione del Tribunale del riesame risulta, pertanto, viziata in quanto fondata anche su atti probatori il cui presupposto di legittimità doveva essere acquisito in relazione ad una prerogativa difensiva correttamente attivata ma indebitamente pretermessa. Si tratta, dunque, di una nullità attinente al corretto esercizio del diritto di difesa, di ordine generale, verificatasi nel corso del procedimento di appello, ossia di un erro res in procedendo in cui è incorso il giudice dell'impugnazione che ha avuto ricadute anche sulla motivazione dell'ordinanza impugnata per come in premessa osservato. Da ciò ne consegue, ai sensi dell'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., la regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, affinché venga ripristinata la situazione difensiva "compressa", attraverso la rinnovazione, necessariamente da compiersi ad opera del giudice a quo, trattandosi di profilo di nullità che ha indubbie ricadute su un tema di merito in relazione al quale le parti in sede di rinvio possono ex novo dedurre. Non può, invece, in questa sede farsi derivare, come sollecitato dalla difesa del ricorrente, una declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni, la quale richiede necessariamente che il giudice che la dichiara sia investito del tema, di carattere dipendente, legato alla necessaria legittimità degli atti che costituiscono la fonte giuridica della prova che si vuole ricondurre nell'alveo della richiesta sanzione. Ma, per come osservato, si tratta di un tema proprio del giudizio di appello in relazione allo svolgimento del quale non sono intervenute decadenze. 2. Va, pertanto, annullata con rinvio l'ordinanza impugnata al Tribunale di Roma per nuovo giudizio, dovendosi verificare la legittimità delle intercettazioni al fine dell'utilizzabilità dei risultati in ordine al tema dei gravi indizi di colpevolezza, restando, per l'effetto, assorbite le altre censure mosse con i ricorsi di entrambe le parti in quanto dipendenti dal tema principale oggetto della declaratoria di annullamento. P.Q.M. Annulla l'
Sentenza Cassazione n. 31440/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris