CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 36487/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da _ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Potenza del 5/12/2023, depositata il 6/12/2023 e comunicata a mezzo PEC il 15712/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale cons. [OSCURATO:PERSONA] la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in epigrafe del 5 dicembre 2023 la Corte di appello di Potenza ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere nel periodo dal 3 dicembre 2006 al 15 febbraio 2007, e degli arresti domiciliari dal 16 febbraio 2007 al 17 aprile 2007 nell'ambito del procedimento penale n. 1896/2006 RGNR della Procura della Repubblica di Matera iscritto per i reati di cui agli artt. 110, 81 capoverso, 416, commi 1,2, 3, 4 e 5 cod.pen. e 12, comma 3, lett.a e d , e comma 3-bis, letta e c-bis D.Igs. n. 286/1998 e 291-bis, commi 1 e 2 d.P.R. n. 43/1973. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dalle imputazioni mossegli, con la formula «il fatto non sussiste» con sentenza n. 586/2017 del 19 luglio 2017 del Tribunale di Matera, divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2017. 3. Il 23 dicembre 2020 La Corte di appello di Potenza aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione individuando la condizione ostativa rilevante ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. nel comportamento di «colpa grave» ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA] e consistente nella condotta di «aver favorito l'ingresso illegale di alcuni extracomunitari privi dei relativi documenti». 4. A seguito di ricorso per cassazione presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la predetta ordinanza, questa Corte, con sentenza del 13 settembre 2022, aveva annullato, per carenza di motivazione, il provvedimento della Corte di appello di Potenza del 23 dicembre 2020, non essendo stati «adeguatamente focalizzati i profili di colpa grave ascrivibili al ricorrente e, più in generale, il ruolo esplicato da quest'ultimo nell'ambito della vicenda in disamina, non essendo sufficiente la generica ed apodittica affermazione secondo cui la colpa grave sussisterebbe nell'aver favorito l'ingresso illegale di alcuni cittadini extracomunitari privi dei relativi documenti, la stessa Corte di appello evidenzia, infatti, che le persone trasportate erano munite di visto turistico e che esse, al contrario, una volta divenute clandestine in Italia per superamento dei limiti di permanenza consentiti dal predetto visto, venivano trasportate fuori dall'Italia e ricondotte in Romania. [...]». 5. Nel procedimento così nuovamente giunto all'esame della Corte di appello di Potenza si è costituita il 27 marzo 2023 l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Potenza nell'interesse del Ministero dell'economia e delle Finanze, chiedendo il rigetto della domanda, sul presupposto che assenti dell'assenza dei denunciati vizi e che, invece, erano stati «considerati i numerosi e svariati elementi di riscontro», tutti puntualmente indicati e già rinvenibili in atti, sicchè, anche ve ritenuta la decisione della Corte territoriale lacunosa «sussisterebbero più che ragionevoli elementi in grado di integrare le asserite lacune motivazionali e fondare il provvedimento di rigetto». Sollecitava, dunque, la valutazione di sussistenza degli elementi ostativi alla riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 cod.proc.pen. ed il rigetto dell'istanza. 5.1. All'udienza camerale del 12 luglio 2023 la Corte di appello di Potenza ha disposto, con ordinanza istruttoria, l'acquisizione al fascicolo dei brogliacci e della trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite nell'ambito del procedimento penale n. 1896/2006 RGNR della Procura della Repubblica di Matera. All'udienza dell'8 novembre 2023 si è svolta la trattazione del procedimento, in assenza così dell'istante come dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, e la Corte di Potenza ha riservato la decisione sulle conclusioni della Procura Generale presso quella Corte di appello per il rigetto dell'istanza, e della difesa del ricorrente, che ne ha chiesto l'accoglimento. 5.2. La decisione, assunta il 5 dicembre 2023, con l'ordinanza oggetto del presente ricorso (vedasi punto 1), è stata di rigetto dell'istanza e condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero dell'Economia delle Finanze. Nel solco dell'impianto normativo come interpretato dal costante insegnamento di questa Corte Suprema (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013) la Corte di appello di Potenza ha valorizzato le condotte assunte dal ricorrente, «incontestabilmente emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale ed accertate in fase investigativa in un momento precedente alla spedizione del titolo cautelare» già nella sentenza del tribunale di Matera riportate e comprovate. Si tratta -della testimonianza dell'ufficiale di p.g., sot. Comm. Santoro, che nella deposizione resa all'udienza del tribunale del 9 dicembre 2015, nel confermare quanto già riferito al medesimo tribunale, in altra composizione collegiale, il precedente 1 luglio 2015, riferiva che l'agenzia di viaggi denominata "[OSCURATO:PERSONA]", facente capo a [OSCURATO:PERSONA], si avvaleva di vari autisti tra cui, appunto, il [OSCURATO:PERSONA]; che era [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], utilizzava prevalentemente le utenze cellulari del Burghelea; che -genericamente- le risultanze delle intercettazioni telefoniche chiarivano come in taluni casi i cittadini rumeni stanziati in Italia consegnavano esclusivamente i loro passaporti all'organizzazione, in modo che nel corso dei diversi viaggi sui predetti documenti, con la compiacenza di un funzionario della dogana rumena rimasto non identificato, fosse falsamente apposto il visto di ritorno in Romania; sicché con tale sistema l'organizzazione, dietro compenso, riusciva a creare fittiziamente le condizioni per la permanenza in italia dei predetti cittadini extracomunitari oltre il limite, legale, dei tre mesi; -del sequestro operato il 3 dicembre 2006 a carico del [OSCURATO:PERSONA] del passaporto della cittadina rumena [OSCURATO:PERSONA], che non risultava presente sul mezzo guidato da [OSCURATO:PERSONA], nonostante sullo stesso documento risultasse già apposto il visto di ingresso sul territorio italiano datato 2 dicembre 2006 (circostanza su cui l'indagato ,forniva spiegazioni poco convincenti in sede di interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen. così come sul contenuto delle tante conversazioni oggetto di intercettazione, non fornendo adeguate spiegazioni sull'aumento del prezzo del trasporto - fino al doppio- nel caso in cui il cittadino in questione avesso visto di soggiorno in Italia già scaduto); contingenza in linea con il contenuto delle conversazioni n. 391 del 6 agosto 2006 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e n. 417 del 22 luglio 2006 tra [OSCURATO:PERSONA] ed un uomo rimasto non identificato (riportate nello stralcio testuale nella sentenza del tribunale di Matera alle pagg. 19 e ss) nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento a passaporti da consegnare ai vari cittadini rumeni, e con il ricostruito sistema del trasporto del solo documento di espatrio ai fini della apposizione del falso visto di rientro in Romania; -delle conversazioni telefoniche, acquisite agli atti con ordinanza della Corte di appello di potenza del 12 luglio 2023, tra cui la n. 22 dell'8 luglio 2006, la n. 215 del 16 luglio 2006, la n. 501 del 17 luglio 2006, la n. 216 del 22 luglio 2006, la n. 687 de123 luglio 2006, la n. 381 del 6 agosto 2006, che coinvolgono direttamente [OSCURATO:PERSONA], dalle quali «emerge chiaramente che tra il titolare dell'agenzia di viaggi denominata "[OSCURATO:PERSONA]", taluni dei suoi autisti, tra cui certamente [OSCURATO:PERSONA], e vari cittadini di nazionalità rumena interessati al viaggio internazionale, erano intavolate trattative per la fissazione del prezzo della trasferta, con la chiara precisazione, spesso impartita proprio dal [OSCURATO:PERSONA], che l'importo dovuto raddoppiava nel caso in cui il cittadino rumeno viaggiante fosse titolare di permesso di soggiorno nello spazio Schengen già scaduto; sicché era stato organizzato un servizio che consentiva a molti cittadini rumeni di "regolarizzare" in modo illegale la loro permanenza in Italia; -dell'esito delle indagini e del contenuto del verbale di sequestro esegutio dalla p.g. il 3 dicembre 2006, a carico di [OSCURATO:PERSONA], trovato nella disponibilità di ben sedici stecche di sigarette, oltre a sei pacchetti, illegalmente trasportati. Ne ha tratto la Corte di appello di Potenza, con valutazione rapportata alla stessa condizione ex ante in cui ebbe a trovarsi il giudice della cautela, la predicabilità di una indubbia situazione di grave colpa riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], foriera della ricostruzione di esistenza di gravi indizi a suo carico; colpa desumibile, anche, dalla violazione di regole di solidarietà e/o del diritto naturale (id est lo sfruttamento economico dei suoi connazionali in situazione di illegalità, o il compimento di comportamenti comunque speculativi ed illegali, come il trasporto illegale di t.l.e.); idonea a «rafforzare, o quanto meno a concorrere a confermare il valore indiziante degli elementi acquisiti a carico dell'istante nel corso delle investigazioni ed, in definitiva, di tutto il complessivo coacervo dimostrativo, posto alla base della spedizione e della protrazione del titolo cautelare. [...] si reputa che le sopra indicate condotte permettono di attribuire, ai fini della decisione cui è chiamato il collegio, al [OSCURATO:PERSONA] un comportamento caratterizzato da dolo e/o comunque da colpa tanto grave da contribuire causalmente a corroborare, da un lato, il valore indiziante degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, dall'altro a far apparire sussistenti le esigenze che legittimarono la spedizione del titolo cautelare, così concorrendo, quale causa sinergica, all'evento "detenzione" » 6. Avverso quest'ultima ordinanza, come anticipato, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 6.1. Ha dedotto, in via preliminare, che, imputato nel procedimento penale n. 633/13 [OSCURATO:PERSONA], e 1896/06 RGNR pendente innanzi al tribunale di Matera, in composizione collegiale, per i reati di cui ai capi a), 416 commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod.pen, b) 110, 81 cpv., cod.pen., art. 12, commi 3, 3-bis, lett a9 e lett c-bis. Digs. n. 286/98 (sostituito dall'art. 12, comma 3, lett.a, d, e comma 3-bis), c) artt. 110 od.pen., 12 commi 3, 3-bis lett a e lett c-bis D.Igs. n. 286/98 (sostituito dall'art. 12, comma 3, lett.a, d, e comma 3-bis) , d) artt. 110, 81 cpv cod.pen.291 bis, commi 1 e 2 d.P.R. 43773, è stato assolto per i capi a), b) e c) perchè il fatto non sussiste, e per il capo d) perché il reato è risultato estinto per intervenuta prescrizione, con sentenza n. 586/2017 del 19 luglio 2017, irrevocabile il 2 ottobre 2017. 6.2. Era stato attinto da ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera, che -convalidato il fermo di indiziato di delitto e ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza e esigenze di cautela di cui all'art. 274 cod.proc.pen.- aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere esclusivamente per i reai di cui ai capi di imputazione a) e b). 6.3. [OSCURATO:PERSONA] è •stato in regime di custodia cautelare in carcere, presso la casa Circondariale di Matera, ininterrottamente dal 3 dicembre 2006 al 28 febbraio 2007, fino a che la misura è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari fino al 17 aprile 2007, data in cui, a seguito di definitiva scarcerazione, gli veniva imposto obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla p.g., revocato il 9 maggio 2007.6.4. La Corte di appello di Potenza, quale giudice della riparazione, ha rigettato il ricorso ex art. 314 e segg cod.proc.pen. impugnato dinnanzi a questa Corte di cassazione, che con provvedimento del 13 settembre 2022 ha annullato l'ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Potenza. 6.5. La decisione, assunta il 5 dicembre 2023 su rinvio dalla Corte di appello potentina, in altra composizione, (vedansi in particolare punto 1 e 5), è stata di rigetto dell'istanza e condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero dell'Economia delle Finanze. 6.6. Il ricorso lamenta mancanza della motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 606, lett e) cod.proc.pen., e manifesta illogicità della motivazione ex art 606 cod.proc.pen. in relazione alla esistenza della ipotizzata colpa grave ostativa. La custodia asseritamente ingiustamente patita ha arrecato a [OSCURATO:PERSONA] un ingente danno, tenuto conto delle conseguenze personali e familiari derivate dal suddetto provvedimento, pregiudizievoli, una volta riacquistata la libertà, anche in relazione all'attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] non ha dato causa, neppure per colpa grave, alla predetta ingiusta detenzione; non è emersa alcuna condotta dal medesimo posta in esser ed idonea, anche solo indirettamente, ad indurre in errore il giudice con riferimento ai presupposti per l'applicazione della misura cautelare, come dimostrato, peraltro, dalla mancata interposizione di impugnazione da parte della Procura dele Repubblica. La Corte Suprema, con la sentenza n. 47183/22 aveva individuato le carenze motivazioni della prima ordinanza di rigetto; l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale con l'ordinanza in questa sede impugnata, pur graficamente esistente, ne risulta priva. In particolare, gli elementi posti alla base della valutazione di sussistenza del dolo comunque della colpa grave di [OSCURATO:PERSONA] andrebbero depurati dalle acquisizioni successive alla adozione del titolo cautelare (limitato ai soli capi a) e b) ); incongrua risulta la discussione in ordine al possesso di t.l.e.; ingiustificata la valutazione negativa delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia in merito al possesso in capo a [OSCURATO:PERSONA] del passaporto di Tiganasu, non presente sul mezzo al momento del controllo e del sequestro; non provato il dolo specifico di trarre ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri neppure con riferimento a quest'unico caso di possesso in capo al ricorrente del passaporto di cittadino straniero, come dedotto dal Tribunale di Matera con sentenza irrevoca bile. Non potendosi, allora, ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv 270039) e alfine in difetto di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi e regolamenti (SS.UU. N. 34559 del 15710/2002), invoca l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguente provvedimento. 7. [OSCURATO:PERSONA]. Proc. Generale presso questa Corte, con requisitoria e conclusioni scritte, ha dedotta la manifesta infondatezza del ricorso. La Corte di appello ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori oferti dall'accusa, che benché non idonei alla condanna ben possono considerarsi l'humus che ha ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. I giudici di merito hanno giudicato evocando puntuali circostanze in fatto, da cui la grave colpa del prevenuto (pagg. 5, 6 e 7 dell'ordinanza impugnata) , mentre il ricorso non ci si confronta ed utilizza argomenti fortemente orientati al merito e in larga parte non autosufficienti. 8. Con memoria scritta la Avvocatura Generale dello Stato ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso la cui prospettazione sostanzialmente propone una diversa e più favorevole a sè lettura delle risultanze processuali, e, comunque, per il rigetto, in quanto infondato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria l'unzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).La sentenza delle Sezioni unite n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 ha precisato che la valutazione in parola deve essere effettuata ex ante, quindi deve ricalcare quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: da un lato, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; dall'altro, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente. Muovendo da queste premesse, la sentenza in parola ha chiarito che una condotta, già ritenuta idonea a integrare il grave quadro indiziario, può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione, quando l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura venga accertata sulla base di elementi emersi in un momento successivo a quello della sua adozione; ma quella stessa condotta non può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione ove si accerti che tali condizioni difettavano ab origine e a tale accertamento il giudice della cognizione pervenga «sulla base degli stessi precisi elementi» che erano a disposizione del giudice della cautela «e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione». In questi casi - sottolinea la sentenza - «la possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto della condizione ostativa della condotta sinergica del soggetto rimane effettivamente preclusa [...] in forza dello stesso meccanismo "causale" che governa l'operatività della condizione in parola». La rilevanza della condotta ostativa «si misura, infatti, non sulla influenzabilità della persona del singolo giudice, bensì sulla idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamente e oggettivamente intesa» (pagg. 31 e 32 della motivazione). L'autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA]„ Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, e non rileva che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). Si è tuttavia ribadito anche - e l'affermazione è coerente con i principi sopra enunciati - che nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Si è sottolineato in proposito che l'autonomia tra i due giudizi non implica che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). 2. La Corte di Appello, nel reiterare, anche nel giudizio di rinvio da questa Corte Suprema, il rigetto dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ha affermato, come sopra già dedotto ampiamente, la predicabilità di una indubbia situazione di grave colpa riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], foriera della ricostruzione di esistenza di gravi indizi a suo carico; colpa desumibile, anche, dalla violazione di regole di solidarietà e/o del diritto naturale (id est lo sfruttamento economico dei suoi connazionali in situazione di illegalità, o il compimento di comportamenti comunque speculativi ed illegali, come il trasporto illegale di t.l.e.); idonea a «rafforzare, o quanto meno a concorrere a confermare il valore indiziante degli elementi acquisiti a carico dell'istante nel corso delle investigazioni ed, in definitiva, di tutto il complessivo coacervo dimostrativo, posto alla base della spedizione e della protrazione del titolo cautelare. [...] si reputa che le sopra indicate condotte permettono di attribuire, ai fini della decisione cui è chiamato il collegio, al [OSCURATO:PERSONA] un comportamento caratterizzato da dolo e/o comunque da colpa tanto grave da contribuire causalmente a corroborare, da un lato, il valore indiziante degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, dall'altro a far apparire sussistenti le esigenze che legittimarono la spedizione del titolo cautelare, così concorrendo, quale causa sinergica, all'evento "detenzione" » 3. La censura mossa col ricorso è per un primo profilo incentrata sulla necessita che il giudice della istanza di riparazione analizzi la condotta tenuta dal ricorrente sia prima sia dopo la perdita della libertà personale al fine di stabilire, con valutazione ex ante, se sia stata il presupposto, pur in presenza di errore dell'autorità procedente, della falsa apparenza della sua configurabilità in termini di illecito penale. Nel censurare poi la carenza di motivazione sul punto, la difesa ricorda che, al fine di escludere il diritto all'indennizzo, il giudice della riparazione può tenere conto degli elementi acquisiti nel corso delle indagini e posti a fondamento della misura cautelare purché nel giudizio di cognizione non siano stati esclusi o neutralizzati nel loro valore indiziante; sicché, nel valutare le condotte che ha evidenziato (e ha ritenuto gravemente colpose) la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto (e non lo ha fatto) di quanto emerso nel corso del giudizio. Rileva questo collegio che la Corte di appello ha utilizzato a tal fine le risultanze delle investigazioni di p.g. da cui la certezza dell'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo degli autisti della agenzia viaggi "[OSCURATO:PERSONA]", che ha messo a disposizione la sua organizzazione 'aziendale' ed ha costituito schermo per le pratiche di apposizione dei falsi visti di rientro in Romania, contro la percezione delle dedotte somme di denaro da parte degli extra-comunitari in posizione di illegalità; ha valorizzato l'esito dei disposti sequestri (del passaporto e del t.l.e., proprio a carico di [OSCURATO:PERSONA]); ha valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate, nel corso delle quali anche dalla viva voce del ricorrente si comprende il sistema del trasporto dei soli documenti di espatrio al fine della regolarizzazione della permanenza in Italia dei clandestini. Si tratta di acquisizioni, tutte, preliminari rispetto alla adozione del titolo cautelare, successivamente allo stesso solo riportate in udienza dal testimone di p.g. , ma, ovviamente, facenti parte del materiale indiziario utilizzato dal giudice per le indagini preliminari ai fini della adozione della ordinanza impositiva della misura custodiale, e confermate, nella loro gravità , dall'interrogatorio di garanzia reso da [OSCURATO:PERSONA], prodromico alla emissione della ordinanza e utilizzato a tal fine ; ha valorizzato, le ulteriori condotte di reato (possesso di t.l.e.), anch'esse prodromiche alla adozione del titolo, onde validare il giudizio in ordine non alla ma alla esistenza di condotte macroscopicamente negligenti o imprudenti da cui l'insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'autorità giudiziaria, della giustificazione alla adozione di misura restrittiva della libertà personale. .4. L'ordinanza impugnata si appalesa correttamente e logicamente motivata in ordine a tali elementi. Tutti puntualmente dedotti quali motivi ostativi atti a determinare un fortissimo quadro indiziario a carico del ricorrente e l'apparenza (secondo un giudizio ex ante) di un comportamento doloso o colposo da parte dell'istante, tale da portare alla emanazione del provvedimento di privazione della libertà. La coerenza logica delle ragioni sottese alla decisione di rigettare la domanda dell'istante non è scalfita dalle censure mosse in ricorso. È sufficiente, come sopra argomentato, per escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, che l'indagato abbia tenuto comportamenti qualificabili come dolosi o gravemente colposi, che abbiano esplicato efficacia sinergica nella instaurazione o nel mantenimento della custodia cautelare, anche se tali comportamenti siano coincidenti con quelli esaminati in sede penale , atteso che nell'ambito del procedimento di riparazione vengono apprezzati ad effetti diversi. Il convincimento del giudice dell riparazione è stato espresso nel provvedimento impugnato con esauriente e persuasiva motivazione e dunque non può in questa sede legittimarsi una differente più favorevole lettura delle »risultanze processuali invero sì gravemente lesive oltre che di precetti penali anche di regole di solidarietà e/o del diritto naturale a determinare il rigetto dell'istanza. 5. In conclusione, stante l'infondatezza manifesta delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e di rifondere quelle sostenute dal Ministero Economia e Finanza rappresentato e difeso dalla Avvocatura dello stato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il