CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 05987/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], - ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la omessa declaratoria di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. richiesta in appello non è manifestamente infondato; che invero a fronte del mutato quadro normativo che estendeva anche alla ricettazione la possibilità di applicare la disciplina dell'art. 131 bis cod.pen. alcuna risposta è stata fornita dal giudice di appello benchè la difesa ne avesse fatto espressa richiesta come risulta dalla stessa intestazione della sentenza impugnata; che pertanto la non manifesta infondatezza del motivo ha determinato la prosecuzione del rapporto processuale anche nella pendenza del proposto ricorso per cassazione e la conseguente prescrizione del reato di ricettazione consumato il 7 dicembre 2013, maturata in data 7 dicembre 2023; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il C sigliere Esten r SI Il Presidente