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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25828/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 911-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Perugia, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 3 -Sc 2, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - nonchécontro Ric. 2018 n. 00911 sez.

S2 -ud. 28-10-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 775/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; rilevato che: -con atto di citazione notificato in data 4/10/2004, [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario di un edificio denominato albergo « Al lago », convenne in giudizio sua sorella [OSCURATO:PERSONA], perché fosse accertato che il confinanteimmobile albergo « Castiglione », di proprietà della convenuta, era stato da lei realizzato in violazione delle distanze dal confine e tra le costruzioni; -costituendosi, [OSCURATO:PERSONA] invocò l’esistenza di un accordo in deroga al regime delle distanze , dimostr ato dal fa tto che la sua costruzione erastata assentita da licenza edilizia; chiamò comunque in garanzia il direttore dei lavoriIvo Vinciarelli; - accertato a mezzo di c.t.u. che la costruzione era stata realizzata in difformità dal progetto, con sentenza n. 2614/2014, il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, condannò [OSCURATO:PERSONA] « ripristinare la regolarità tra i confini, provvedendo all’arretramento e/o demolizione delle opere edificate ad una distanza inferiore a 5 metri dal confine» dell’attore; -con sentenza n.775/2017, la Corte d’appello di Perugia rigettò l’impugnazione della convenuta; secondo la Corte,dagli accertamenti espletati era risultato che la costruzione era stata realizzata in difformità del progetto e in violazione delle distanze; un eventuale accordo non legittimava il mancato rispetto delle distanze perché «i Ric. 2018 n. 00911 sez.

S2 -ud. 28-10-2022 - 3 - principi di ordine pubblicistico si appalesano inderogabili da qualunque forma privatistica»; sempre secondo la Corte d’Appello, inoltre, dall’esame degli atti emergeva che l’attorenon aveva prestato nessun l’accordo in deroga, mancando la relativa convenzione; - avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; il geometra [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese;sono pervenute memorie; -considerato preliminarmente che con l a sua memori a la ricorrente ha eccepito il sopravvenuto difetto di interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ.dell'attore [OSCURATO:PERSONA], perché ella ha ceduto, nelle more del giudizio,la proprietà dell'immobile e quindi [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe opporre al terzo acquirente la sentenza che la condanni definitivamente all’arretramentoper non aver trascritto la domanda di negatoria servitutisnei registri di pubblicità immobiliare; - ritenuto che per giurisprudenza consolidata, n el giudizio di cassazione, è ammissibile il deposito di documenti non prodotti in precedenza soltanto ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato (Cass. Sez. 5, n. 4415 del 20/02/2020, Sez.

L, n. 18464 del 12/07/2018); rilevato chel’eccezione è infondata perché – come già affermato da questa Corte -da un canto il trasferimento inter vivos dell'immobile di sua proprietà non priva il convenuto in negatoria servitutis della legittimazione passiva per tutto il corso del giudizio, salvo che, in conseguenza dell'intervento in giudizio dell'acquirente o della sua chiamata in causa, non sia stato estromesso con il consenso delle altre parti (art. 111, commi I e IIcod. proc. civ.), e, d’altro canto, l'eventuale inopponibilità della sentenza al terzo acquirente dell'immobile, invocabile da quest’ultimoin sede di esecuzione, non incide certamente Ric. 2018 n. 00911 sez.

S2 -ud. 28-10-2022 - 4 - sull’interesse dell’attore alla pronuncia nei confronti del proprietario dante causa convenuto, perché questi resta vincolato al giudicato di quella pronuncia quale parteoriginaria del giudizio (art. 2909 cod. civ. ) a prescindere, evidentemente, dalla trascrizione della domanda introduttiva (artt. 2652 e 2653 cod. civ.) o della sentenza stessa (art.2651 cod. civ.:cfr.

Cass. Sez. 2, n. 21716 del 2019 non massimata ); che il precedente invocato in memoria (Cass. ord. 2639/2016) non è pertinente perché in quel caso la vendita dell’immobile era avvenuta nel corso del giudizio di merito e in quella sede era stata documentata, tant’è che la questione aveva formato oggetto di discussionedavanti alla Corte d’Appello (cfr. ord. 2639/2016 cit); -con il primo motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873 c od. civ. per avere la Corte esclusola validità di un accordo in deroga; -il motivo è inammissibile: secondo il costante orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti; conseguentemente, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez.

U, n. 7931 del 29/03/2013; Sez. 5, n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 1, n. 18119 del 31/08/2020); Ric. 2018 n. 00911 sez.

S2 -ud. 28-10-2022 - 5 - nel caso in esame,il rigetto dell’impugnazione è stato fondato , oltre che sulla invalidità di un accordo in deroga delle norme sulle distanze, anche sulla radicale mancanza di accordo tra le parti che consentisse la costruzione a distanza inferiore a quelle prescritte; secondo la Corte territoriale, infatti, (pag. 6 della sentenza) [OSCURATO:PERSONA]«non prestò affatto il consenso alla riduzione delle distanze » e il progetto - poi assentito - che costituirebbe accordo in deroga perché firmato congiuntamente, in realtà prevedeva proprio il rispetto delle distanze; [OSCURATO:PERSONA], con il suo motivo, in realtà chiede a questa Cortedi rivalutare l’accordo, sol lecitando un nuovo giudizio di merito, seppure prospetta in diritto la possibilità di deroga; pertanto, poiché la ratio fondata su l la mancanza dell’accordo in deroga è incensurabile perché giudizio di fatto sottratto al riesame di questa Corte di legittimità, è conseguentemente inammissibile la censura contro l’altra ratio decidendi , cioè quella fondata sul l’ inderogabilità delle norme locali in materia di distanze , perché comunque, ove mai accolta, non travolgerebbe l’altra motivazion e , in applicazione del citato principio di diritto; -con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza, ex art. 112 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale esaminato il motivo di appello relativo al rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti del geometra Vinciarelli, progettista e direttore dei lavori; -il motivo è fondato: la Corte territoriale ha riportato nella parte narrativa della sentenza, tra i motivi d’appello, l’impugnazione del rigetto della domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del geometra progettista e direttore dei lavori (v. pag. 2 ultimo rigo), ma ne ha poi del tutto omesso l’esame di tale censura incorrendo così nel vizio di omessa pronuncia; Ric. 2018 n. 00911 sez.

S2 -ud. 28-10-2022 - 6 - - conseguentemente, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese del giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 911-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Perugia, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 3 -Sc 2, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - nonchécontro Ric. 2018 n. 00911 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 775/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; rilevato che: -con atto di citazione notificato in data 4/10/2004, [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario di un edificio denominato albergo « Al lago », convenne in giudizio sua sorella [OSCURATO:PERSONA], perché fosse accertato che il confinanteimmobile albergo « Castiglione », di proprietà della convenuta, era stato da lei realizzato in violazione delle distanze dal confine e tra le costruzioni; -costituendosi, [OSCURATO:PERSONA] invocò l’esistenza di un accordo in deroga al regime delle distanze , dimostr ato dal fa tto che la sua costruzione erastata assentita da licenza edilizia; chiamò comunque in garanzia il direttore dei lavoriIvo Vinciarelli; - accertato a mezzo di c.t.u. che la costruzione era stata realizzata in difformità dal progetto, con sentenza n. 2614/2014, il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, condannò [OSCURATO:PERSONA] « ripristinare la regolarità tra i confini, provvedendo all’arretramento e/o demolizione delle opere edificate ad una distanza inferiore a 5 metri dal confine» dell’attore; -con sentenza n.775/2017, la Corte d’appello di Perugia rigettò l’impugnazione della convenuta; secondo la Corte,dagli accertamenti espletati era risultato che la costruzione era stata realizzata in difformità del progetto e in violazione delle distanze; un eventuale accordo non legittimava il mancato rispetto delle distanze perché «i Ric. 2018 n. 00911 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 3 - principi di ordine pubblicistico si appalesano inderogabili da qualunque forma privatistica»; sempre secondo la Corte d’Appello, inoltre, dall’esame degli atti emergeva che l’attorenon aveva prestato nessun l’accordo in deroga, mancando la relativa convenzione; - avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; il geometra [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese;sono pervenute memorie; -considerato preliminarmente che con l a sua memori a la ricorrente ha eccepito il sopravvenuto difetto di interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ.dell'attore [OSCURATO:PERSONA], perché ella ha ceduto, nelle more del giudizio,la proprietà dell'immobile e quindi [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe opporre al terzo acquirente la sentenza che la condanni definitivamente all’arretramentoper non aver trascritto la domanda di negatoria servitutisnei registri di pubblicità immobiliare; - ritenuto che per giurisprudenza consolidata, n el giudizio di cassazione, è ammissibile il deposito di documenti non prodotti in precedenza soltanto ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato (Cass. Sez. 5, n. 4415 del 20/02/2020, Sez. L, n. 18464 del 12/07/2018); rilevato chel’eccezione è infondata perché – come già affermato da questa Corte -da un canto il trasferimento inter vivos dell'immobile di sua proprietà non priva il convenuto in negatoria servitutis della legittimazione passiva per tutto il corso del giudizio, salvo che, in conseguenza dell'intervento in giudizio dell'acquirente o della sua chiamata in causa, non sia stato estromesso con il consenso delle altre parti (art. 111, commi I e IIcod. proc. civ.), e, d’altro canto, l'eventuale inopponibilità della sentenza al terzo acquirente dell'immobile, invocabile da quest’ultimoin sede di esecuzione, non incide certamente Ric. 2018 n. 00911 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 4 - sull’interesse dell’attore alla pronuncia nei confronti del proprietario dante causa convenuto, perché questi resta vincolato al giudicato di quella pronuncia quale parteoriginaria del giudizio (art. 2909 cod. civ. ) a prescindere, evidentemente, dalla trascrizione della domanda introduttiva (artt. 2652 e 2653 cod. civ.) o della sentenza stessa (art.2651 cod. civ.:cfr. Cass. Sez. 2, n. 21716 del 2019 non massimata ); che il precedente invocato in memoria (Cass. ord. 2639/2016) non è pertinente perché in quel caso la vendita dell’immobile era avvenuta nel corso del giudizio di merito e in quella sede era stata documentata, tant’è che la questione aveva formato oggetto di discussionedavanti alla Corte d’Appello (cfr. ord. 2639/2016 cit); -con il primo motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873 c od. civ. per avere la Corte esclusola validità di un accordo in deroga; -il motivo è inammissibile: secondo il costante orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti; conseguentemente, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. U, n. 7931 del 29/03/2013; Sez. 5, n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 1, n. 18119 del 31/08/2020); Ric. 2018 n. 00911 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 5 - nel caso in esame,il rigetto dell’impugnazione è stato fondato , oltre che sulla invalidità di un accordo in deroga delle norme sulle distanze, anche sulla radicale mancanza di accordo tra le parti che consentisse la costruzione a distanza inferiore a quelle prescritte; secondo la Corte territoriale, infatti, (pag. 6 della sentenza) [OSCURATO:PERSONA]«non prestò affatto il consenso alla riduzione delle distanze » e il progetto - poi assentito - che costituirebbe accordo in deroga perché firmato congiuntamente, in realtà prevedeva proprio il rispetto delle distanze; [OSCURATO:PERSONA], con il suo motivo, in realtà chiede a questa Cortedi rivalutare l’accordo, sol lecitando un nuovo giudizio di merito, seppure prospetta in diritto la possibilità di deroga; pertanto, poiché la ratio fondata su l la mancanza dell’accordo in deroga è incensurabile perché giudizio di fatto sottratto al riesame di questa Corte di legittimità, è conseguentemente inammissibile la censura contro l’altra ratio decidendi , cioè quella fondata sul l’ inderogabilità delle norme locali in materia di distanze , perché comunque, ove mai accolta, non travolgerebbe l’altra motivazion e , in applicazione del citato principio di diritto; -con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza, ex art. 112 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale esaminato il motivo di appello relativo al rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti del geometra Vinciarelli, progettista e direttore dei lavori; -il motivo è fondato: la Corte territoriale ha riportato nella parte narrativa della sentenza, tra i motivi d’appello, l’impugnazione del rigetto della domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del geometra progettista e direttore dei lavori (v. pag. 2 ultimo rigo), ma ne ha poi del tutto omesso l’esame di tale censura incorrendo così nel vizio di omessa pronuncia; Ric. 2018 n. 00911 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 6 - - conseguentemente, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese del giudi
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