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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12661/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, sedente in [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3452/13/17 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna pubblicata il 14 dicembre 2017; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa La contribuente ricorreva avverso gli avvisi di accertamento basati sull’assunta natura oggettivamente inesistente di operazioni e in particolare l’emissione di fatture nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]:op oggettiv inesist Imballaggi al solo scopo di creare artatamente un credito da opporre a quest’ultima per il pagamento del trasferimento di diritti e beni ; la stipulazione di un contratto di affitto d’azienda con la [OSCURATO:PERSONA] che però dissimulava l’effettivo trasferimento dell’azienda senza l’effettivo pagamento di alcun canone, le cui fatture venivano però dedotte dal reddito della contribuente.

A fronte di tali operazioni veniva quindi a mezzo degli avvisi suddetti recuperata la relativa i.v.a. (anni 2009, 2010 e 2011).

La CTP rigettava i ricorsi, e la CTR confermava tale sentenza.

La contribuente, quindi, propone ricorso in cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia resiste con controricorso, mentre successivamente i ricorrenti hanno presentato memorie.

Ragioni della decisione 1.Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 2689 cod. civ., e degli artt. 42 d.p.r. n. 600/1973 e 56, d.p.r. n. 633/1972.

1.1. Di là dall’erronea indicazione della disposizione che si assume violata, il motivo è inammissibile in quanto con lo stesso si tende a sottoporre a questa Sede una nuova valutazione del materiale probatorio.

Invero il giudice d’appello ha già svolto i suoi accertamenti in fatto a proposito sia dell’effettività del trasferimento d’azienda sia della fittizietà delle operazioni, basandoli su elementi fondati essenzialmente sulle dichiarazioni del Fantini, pure riportate in sentenza.

Né il giudice di merito è tenuto a contrastare uno ad uno gli elementi probatori portati dalle parti, potendo limitarsi a richiamare quelli su cui fonda il proprio giudizio in ordine al fatto che ritiene dimostrato.

2. Col secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal mancato riscontro probatorio alle conclusioni della CTR secondo cui le cessioni dei contratti di leasing avevano già svuotato la società e dunque le fatture di cessione emesse erano relative ad operazioni prive ormai di contenuto.

2.1. Anche tale motivo è inammissibile, e questa volta per un duplice ordine di ragioni, e cioè in quanto l’accertamento in ordine alla fittizietà delle operazioni di cessione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’effettiva cessione dell’azienda dalla prima alla seconda sono stati oggetto di accertamento conforme in entrambi i giudizi di merito, per cui non poteva essere dedotto il motivo indicato all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.

D’altro canto, il motivo in esame neppure indica elementi fattuali che siano stati trascurati dal giudice di merito, ma solo tenta ancora una volta di sottoporre in sede di legittimità una inammissibile revisione circa la valutazione del materiale probatorio.

3. Il ricorso è dunque inammissibile, e le spese seguono la soccombenza della ricorrente.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Pone a carico della ricorrente ed in favore dell’Agenzia le spese del presente giudizio, che liquida in € 5.600,00,oltre spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, un ulteriore importo a ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, sedente in [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3452/13/17 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna pubblicata il 14 dicembre 2017; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa La contribuente ricorreva avverso gli avvisi di accertamento basati sull’assunta natura oggettivamente inesistente di operazioni e in particolare l’emissione di fatture nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]:op oggettiv inesist Imballaggi al solo scopo di creare artatamente un credito da opporre a quest’ultima per il pagamento del trasferimento di diritti e beni ; la stipulazione di un contratto di affitto d’azienda con la [OSCURATO:PERSONA] che però dissimulava l’effettivo trasferimento dell’azienda senza l’effettivo pagamento di alcun canone, le cui fatture venivano però dedotte dal reddito della contribuente. A fronte di tali operazioni veniva quindi a mezzo degli avvisi suddetti recuperata la relativa i.v.a. (anni 2009, 2010 e 2011). La CTP rigettava i ricorsi, e la CTR confermava tale sentenza. La contribuente, quindi, propone ricorso in cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia resiste con controricorso, mentre successivamente i ricorrenti hanno presentato memorie. Ragioni della decisione 1.Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 2689 cod. civ., e degli artt. 42 d.p.r. n. 600/1973 e 56, d.p.r. n. 633/1972. 1.1. Di là dall’erronea indicazione della disposizione che si assume violata, il motivo è inammissibile in quanto con lo stesso si tende a sottoporre a questa Sede una nuova valutazione del materiale probatorio. Invero il giudice d’appello ha già svolto i suoi accertamenti in fatto a proposito sia dell’effettività del trasferimento d’azienda sia della fittizietà delle operazioni, basandoli su elementi fondati essenzialmente sulle dichiarazioni del Fantini, pure riportate in sentenza. Né il giudice di merito è tenuto a contrastare uno ad uno gli elementi probatori portati dalle parti, potendo limitarsi a richiamare quelli su cui fonda il proprio giudizio in ordine al fatto che ritiene dimostrato. 2. Col secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal mancato riscontro probatorio alle conclusioni della CTR secondo cui le cessioni dei contratti di leasing avevano già svuotato la società e dunque le fatture di cessione emesse erano relative ad operazioni prive ormai di contenuto. 2.1. Anche tale motivo è inammissibile, e questa volta per un duplice ordine di ragioni, e cioè in quanto l’accertamento in ordine alla fittizietà delle operazioni di cessione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’effettiva cessione dell’azienda dalla prima alla seconda sono stati oggetto di accertamento conforme in entrambi i giudizi di merito, per cui non poteva essere dedotto il motivo indicato all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. D’altro canto, il motivo in esame neppure indica elementi fattuali che siano stati trascurati dal giudice di merito, ma solo tenta ancora una volta di sottoporre in sede di legittimità una inammissibile revisione circa la valutazione del materiale probatorio. 3. Il ricorso è dunque inammissibile, e le spese seguono la soccombenza della ricorrente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Pone a carico della ricorrente ed in favore dell’Agenzia le spese del presente giudizio, che liquida in € 5.600,00,oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, un ulteriore importo a ti
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