CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28944/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 gennaio 2021 il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.483 cod. pen. - per avere, in sede di denuncia, dichiarato falsamente di avere smarrito la propria patente di guida- alla pena di mesi due di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ha altresì concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza delle norme di cui all'art.125 cod. proc. pen. e 164 cod. pen in relazione al beneficio della sospensione condizionale della pena. In particolare evidenzia il Procuratore generale che la motivazione adottata è una motivazione apparente non essendo illustrato il percorso motivazionale seguito dal giudice per concedere la sospensione condizionale della pena, essendosi il giudice limitatosi ad affermare che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio. Il Tribunale ha violato altresì l'art.164 cod. pen. il quale stabilisce che il giudice concede la sospensione condizionale della pena allorquando opera una prognosi favorevole circa la futura astensione dell'imputato dalla commissione di reati indicandone le ragioni alla base della motivazione, indicazioni non presenti nella impugnata sentenza. 2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione di legge per inosservanza della norma di cui all'art. 165 cod. pen. L'impugnata sentenza ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena senza subordinarlo ad alcuno degli obblighi previsti dall'art.165 comma 1 cod. pen. Dal certificato del casellario giudiziale (allegato al ricorso) risulta che l'imputato ha usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione ad una precedente condanna, circostanza questa che avrebbe imposto al Tribunale, nel concedere il beneficio, a subordinarlo all'adempimento di uno degli obblighi di cui al richiamato articolo. Il Procuratore generale presso la Corte di appello ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza sugli specifici punti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.11 Tribunale ha omesso la motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena utilizzando la formula di stile sulla sussistenza dei presupposti. 1. 1.Inoltre, in ragione della esistenza di un precedente irrevocabile a carico dell'imputato, doveva essere prevista una condizione ai sensi del secondo comma dell'art. 165 cod. pen. trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo. 2. Ferma restando la riconosciuta responsabilità penale dell'imputato, la sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo esame sul punto della concessione del beneficio e della determinazione del periodo di tempo in cui l'imputato deve prestare attività non retribuita a favore della collettività. 3. Quanto alla individuazione del giudice competente per il giudizio di rinvio va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "Nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum") essendo l'impugnazione l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. (Fattispecie in cui il procuratore generale aveva impugnato la sentenza di condanna di primo grado censurando l'illegalità della pena irrogata).( Sez.5, n.13808 del 18/02/2020, Rv.279075). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari. Così deciso in Roma il 9 giug