CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 41939/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nel ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, dichiarando il non doversi procedere per il reato di cui al capo b) e conseguentemente rideterminando, il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di due delitti di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia la violazione della legge e l'insufficienza della motivazione in ordine al rigetto della domanda di assoluzione dell'imputato e all'incompleto apprezzamento degli elementi di prova da cui si desume la rilevanza penale della condotta, oltre ad essere generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, non sono altresì consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che nulla muta la memoria del difensore, peraltro, in quanto depositata il 23/09/2024, in violazione del rispetto dei termini previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. nel giudizio camerale di legittimità, è tardiva e, pertanto, non può essere prese in considerazione (Sez. 4, Sentenza n. 49392 del 23/10/2018, Rv. 274040 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il